<<Art. 1
(Principi generali e finalità)
1.
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
6.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la
legge 241/1990
.>>.