Art. 1
(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
3 bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.
4.
È fatto salvo quanto disposto dalla
legge regionale 12 marzo 2020, n. 3
(Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 8
(Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19
(Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 6 settembre e il 13 dicembre 2020.
2. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013
, qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 18 luglio 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
4 ter.
Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013
, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5Comma 3 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 12
(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)
1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. La Regione, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, attiva altresì un programma di sostegno del comparto agricolo e agroalimentare, denominato "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino".
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, e del “Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino”, di cui al comma 2 bis, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
(Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter.
4.
I finanziamenti sono erogati a imprese che svolgono in regione le seguenti attività:
a) produzione di prodotti agricoli;
b) trasformazione, commercializzazione e certificazione di prodotti agricoli;
c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
d) gestione forestale;
e) pesca e acquacoltura.
5.
I finanziamenti sono erogati per:
a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi dei commi 2 e 2 ter con riferimento al Fondo;
b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.
6.
La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti di cui ai commi 2 e 2 ter;
b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni di cui ai commi 2 e 2 ter per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;
c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).
6 bis. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui al comma 2 bis, può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 30 milioni di euro.
7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
8.
Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'
articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982
che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.
9.
In attuazione del comma 1 e del comma 2 bis, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:
a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;
b)
le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 80/1982
pur in assenza del relativo incasso.
b bis)
una parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 5 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione delle tipologie di finanziamenti di cui al comma 3 in deroga all'
articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982
, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.
10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.
11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 25, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
3Comma 6 sostituito da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
4Lettera b bis) del comma 9 aggiunta da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 6/2021
6Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 13/2021
7Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2022
8Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022
9Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2022
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022
11Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2022
12Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2022
13Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2022
14Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 7/2022
15Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 7/2022
16Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 7/2022
17Parole aggiunte al comma 9 da art. 31, comma 1, L. R. 10/2023
18Parole sostituite al comma 6 bis da art. 3, comma 29, L. R. 8/2024