Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata
Art. 1
(Principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, letterario e artistico della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli, proclamati dalla Carta dell'ONU, e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2.
La Regione Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla
legge 30 marzo 2004, n. 92
(Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.
3. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Regione Friuli Venezia Giulia e della Repubblica italiana nel suo complesso.
Art. 2
(Attività)
1.
Le attività di cui all'articolo 1 sono rivolte a scuole, università ed enti locali e possono riguardare:
a) la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e di materiale audiovisivo, raccolta di materiali e testimonianze in ordine alle vicende delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;
b) iniziative volte a diffondere fra i giovani, nella scuola, nell'università e nei luoghi di lavoro, la conoscenza storica della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata;
c) l'allestimento di mostre e l'organizzazione di convegni di studio, di dibattiti e di viaggi d'istruzione nei luoghi della memoria in Italia e in quelli oggi ricompresi nel territorio statuale della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Croazia;
d) concorsi, premi e contributi a tesi di laurea, opere letterarie, cinematografiche e teatrali;
e) manifestazioni celebrative nelle località giuliane, istriane, fiumane e dalmate, teatro di episodi significativi della tragedia dell'esodo e delle foibe, con il coinvolgimento delle associazioni costituitesi per diffondere le attività, come indicati all'articolo 1, comma 1;
f) momenti d'incontro con le comunità e le scuole italiane presenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia;
g) iniziative diverse da quelle previste dal presente articolo che siano però ispirate alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1.
Art. 3
(Concorso regionale delle scuole del Friuli Venezia Giulia e "Giorno del Ricordo")
1. La Regione Friuli Venezia Giulia indice annualmente un concorso denominato "Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare", riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, statali e paritarie. I progetti possono essere presentati in formato testuale, grafico o multimediale.
2.
La commissione giudicatrice del concorso è costituita con decreto del Presidente della Regione. La commissione è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, e di essa fanno parte sei esperti designati, uno ciascuno, dalle seguenti associazioni:
a) Lega Nazionale Trieste;
b) Comitato 10 Febbraio;
c) Istituto Regionale per la Cultura Istriana-fiumana-dalmata;
d) Associazione delle Comunità Istriane;
e) Unione degli Istriani;
f) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
3. Può inoltre essere designato un componente dell'Ufficio scolastico regionale.
4. L'incarico dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Ai componenti designati dalle associazioni di cui al comma 2 e dalla Direzione scolastica regionale spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
5. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, come definite dal comma 1, entro il 30 settembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla direzione competente entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione e la proclamazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo. La premiazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, o il primo giorno lavorativo utile, in occasione della celebrazione del "Giorno del ricordo" istituito con la legge 92/2004 .
6. Al fine della valutazione dei progetti sono individuate tre categorie, in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali sono designati due progetti vincitori.
7. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a sei, e i loro accompagnatori, uno a persona, sono premiati con un viaggio, a spese della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle terre della Venezia Giulia, Istria, Fiume e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente e con visite alle Foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano e al Magazzino 18, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati e accessibili.
8. Il "Giorno del Ricordo" di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale avviene la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.
9. Il regolamento del concorso è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 51, lettera a), L. R. 13/2021
2Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 51, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 51, lettera c), L. R. 13/2021
Art. 5
(Realizzazione delle attività)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche di cui all'articolo 2.
2.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono determinati:
a) la tipologia dei soggetti beneficiari;
b) i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la concessione e l'erogazione dei contributi.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 7.500 euro, suddivisa in ragione di 2.500 euro per l'anno 2020, di 2.500 euro per l'anno 2021 e di 2.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 7, è autorizzata la spesa complessiva di 52.500 euro, suddivisa in ragione di 17.500 euro per l'anno 2020, di 17.500 euro per l'anno 2021 e di 17.500 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2020, di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 30.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.