Art. 51
(Disposizioni transitorie)
1.
Le Consigliere o i Consiglieri di parità di area vasta, nominati con le modalità di cui all'
articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005
nel testo previgente a quello sostituito dall'articolo 9, che risultano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano il proprio mandato nell'ambito territoriale di riferimento dell'Ente di decentramento regionale fino alla scadenza originariamente prevista.
2.
L'
articolo 44, comma 1, della legge regionale 18/2005
, come modificato dall'articolo 30, legge si applica anche alla Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Rimangono efficaci le dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e i relativi Piani di gestione di cui alla
legge regionale 18/2005
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
L'efficacia delle dichiarazioni di grave difficoltà occupazionale e dei relativi Piani di gestione di cui al comma 3 può essere confermata secondo le procedure previste dagli articoli 46 e 47 della
legge regionale 18/2005
, come modificati dalla presente legge.
Art. 52
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 18 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 28 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 28 bis della legge regionale 18/2005
, come inserito dall'articolo 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 29 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 30 della legge regionale 18/2005
, come modificato dall'articolo 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 32 della legge regionale 18/2005
, come modificato dall'articolo 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 33 della legge regionale 18/2005
, come modificato dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8.
Per la finalità di cui all'
articolo 35 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005
, come inserito dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2020 e 20.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 46 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11.
Per la finalità di cui all'
articolo 48 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 34, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2021 e 200.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 50 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 36, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
14.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 51 bis della legge regionale 18/2005
, come inserito dall'articolo 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sui Programmi n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 57 della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16.
Per la finalità di cui all'
articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005
, come inserito dall'articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 80.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 77 ter della legge regionale 18/2005
, come inserito dall'articolo 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
19.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
20.
Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 19, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'
articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011
e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della
legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).