Capo I
Strumenti di semplificazione
Art. 1
(Gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue la qualità della normazione e la semplificazione normativa ed amministrativa quali strumenti essenziali per la certezza del diritto, la trasparenza dell'azione pubblica e la partecipazione dei cittadini e delle imprese.
2. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Regione, di seguito Segretariato generale, opera un gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione, di seguito Gruppo di lavoro, che fornisce alla Giunta regionale supporto tecnico al fine di adottare misure di qualità e di semplificazione normativa e amministrativa.
3.
Il Gruppo di lavoro svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) elabora proposte di direttive di semplificazione;
b) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie, curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e la disamina degli errori applicativi più diffusi;
c) monitora l'andamento delle misure di semplificazione;
d) elabora proposte di modelli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
e) fornisce supporto per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 165, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 166, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 3
(Composizione del Gruppo di lavoro)
1. Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Segretario generale della Giunta regionale, di seguito Segretario generale.
2. Fanno altresì parte del Gruppo di lavoro il Direttore generale, il Ragioniere generale e l'Avvocato della Regione.
3. Al fine di supportare il Gruppo di lavoro nelle attività volte all'informatizzazione dei processi può essere invitato alle riunioni il Direttore generale della società in house Insiel Spa.
4. Il Segretario generale invita alle riunioni del Gruppo di lavoro, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, i dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali competenti per materia; può altresì invitare rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, e delle società partecipate regionali.
5. Il Gruppo di lavoro si avvale del supporto giuridico e amministrativo del Segretariato generale.
6. Il Presidente della Regione, periodicamente, relaziona la Giunta regionale sui risultati raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 167, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 4
(Legge di semplificazione annuale)
1. Il Segretariato generale coordina le attività finalizzate alla predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro l’1 giugno di ogni anno.
2 bis.
La legge di semplificazione annuale è predisposta attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa regionale e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete;
c) snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari in capo ai destinatari;
d) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 168, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Parole sostituite al comma 2 da art. 168, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026 . Per l'anno 2026 il disegno di legge di semplificazione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre 2026.
3Comma 2 bis aggiunto da art. 168, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
Art. 5
(Riordino e miglioramento della qualità della legislazione)
1. Il Consiglio regionale esamina il rapporto annuale sulla legislazione regionale, curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio. Il rapporto valuta la qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo, e può contenere indirizzi e criteri per il miglioramento della qualità della legislazione tra i quali l'individuazione di settori di normazione per i quali risulti prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del rapporto di cui al comma 1, elabora progetti di legge di riordino normativo che riunificano, coordinano, aggiornano e razionalizzano tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo alla contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete e di quelle che vengono trasfuse, con o senza modifiche, nel nuovo testo. A tal fine la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può costituire gruppi di lavoro composti da funzionari dell'Amministrazione regionale e della Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative e nei settori interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione verifica i risultati delle attività di cui al comma 2.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 del presente articolo le parole «settori di formazione» devono correttamente intendersi come «settori di normazione».
Capo II
Banche dati
Art. 6
(Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi)
1.
L’Amministrazione regionale provvede, mediante decreto del Direttore generale, sentito il Gruppo di lavoro:
a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;
b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato;
b bis) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 169, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 169, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 8
(Portale Unico FVG)
1. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di disporre la realizzazione delle banche dati di cui alla presente legge a mezzo di un portale web unitario definito <<Portale Unico FVG>> avente caratteristiche tecniche tali da garantire una celere e immediata consultazione dello stesso, da parte degli utenti autorizzati, per il tramite di un unico punto di accesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).