Art. 2
(Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane)
1.
Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 28 della legge regionale 21/2019
, l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 luglio 2021.
2.
In deroga alle previsioni di cui all'
articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2019
, nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da Comuni contermini, in numero non inferiore a sei.
3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i Comuni di ciascuna delle due costituende Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l'adesione all'altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4.
4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero minimo di Comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite ex lege dall'1 gennaio 2021.
5. Entro il 31 gennaio 2021, il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui al comma 1 adotta un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre 2020, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e lo trasmette a tutti i Comuni della zona montana omogenea.
6. Entro il 31 marzo 2021, con conformi deliberazioni, i consigli dei Comuni partecipanti alle due costituende Comunità di montagna e le Assemblee delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 approvano gli accordi relativi alla ripartizione, tra le due costituende Comunità di montagna, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché alla regolazione dei rapporti giuridici pendenti delle Unioni. In caso di mancata approvazione degli accordi entro il termine, gli stessi sono approvati, entro il 30 aprile 2021, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale, da un rappresentante dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
7.
Entro il 30 aprile 2021, i consigli dei Comuni di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 15 maggio 2021 la conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti. La costituzione delle Comunità di montagna decorre dalla data di approvazione dello statuto
.
8. Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere dall'1 luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, le Comunità di montagna subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo.
9.
La mancata approvazione delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 nei termini previsti comporta la trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e Livenza-Cansiglio-Cavallo nella Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'
articolo 17 della legge regionale 21/2019
, a decorrere dall'1 luglio 2021. In tal caso, i termini di cui all'
articolo 28, comma 3, della legge regionale 21/2019
, sono differiti rispettivamente al 31 maggio e al 15 giugno 2021.
Art. 3
(Disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre e per la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità)
1.
I Comuni dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre di cui all'
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 21/2019
, che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione del Natisone in Comunità, approvano lo statuto della Comunità con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni entro il 30 novembre 2020. L'approvazione dello statuto
della costituenda Comunità da parte di un Comune determina il superamento del recesso dall'Unione precedentemente deliberato dallo stesso.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, composta dei soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, approva lo statuto
di cui al medesimo comma a maggioranza assoluta dei propri componenti. A decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone, tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Entro il 30 novembre 2020 il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone trasmette all'Unione territoriale intercomunale del Torre un atto di ricognizione con l'indicazione del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti per la definizione degli accordi di cui al comma 4.
4.
A decorrere dall'1 gennaio 2021 i beni immobili già appartenuti alla soppressa Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e attribuiti, in sede di subentro, all'Unione del Torre e all'Unione del Natisone, sono attribuiti in proprietà alla Comunità di montagna Natisone e Torre. La stessa, dalla medesima data, subentra nelle risorse finanziarie e nei rapporti giuridici, già facenti capo alla soppressa Comunità montana, in essere presso l'Unione territoriale intercomunale del Natisone. Ogni altro rapporto giuridico, ivi compresi quelli relativi al personale, è regolato secondo gli accordi tra l'Assemblea dei sindaci della costituenda Comunità di montagna e l'Assemblea dell'Unione del Natisone nella composizione di cui al comma 2, da concludersi entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancata conclusione degli accordi, trova applicazione il
comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in quanto compatibile.