LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

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Data di entrata in vigore:
  28/11/2019
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 1
  (Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 19/2000 )
1.
L' articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.
2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:
a) la salvaguardia della vita umana;
b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
c) l'autosufficienza alimentare;
d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
e) la valorizzazione delle risorse umane;
f) il mantenimento dell'identità culturale;
g) la conservazione del patrimonio ambientale;
h) la crescita economica, sociale e culturale;
i) la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
j) le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;
k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;
l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.
3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.
5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:
a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;
b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.>>.

Art. 2
1. All' articolo 2 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.>>;

b)
alla lettera c) del comma 2 le parole << di PVS >> sono sostituite dalle seguenti: << dei Paesi oggetto di intervento >>;

c)
alle lettere d) e h) del comma 2 le parole << nei PVS >> sono sostituite dalle seguenti: << nei Paesi oggetto di intervento >>;

d)
al comma 5 dopo le parole << e nelle comunicazioni sociali >> sono aggiunte le seguenti: << , o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo. >>;

e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.>>.

Art. 3
1. All' articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e/o comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << o dell'Unione europea ovvero internazionali >>;

b)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>;

c)
al comma 5 la parola << regia >> è sostituita dalla seguente: << gestione >>.

Art. 4
1.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:
<<1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.>>.

Art. 5
1. All' articolo 8 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << di consulenza >> sono sostituite dalla seguente: << consultiva >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;
c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;
d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);
e) un rappresentante dei Comuni;
f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà internazionale, di cui all' articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 23/2012 .>>;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
al comma 4 le parole << anche dopo tale evento >> sono sostituite dalle seguenti: << a conclusione della legislatura >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
Art. 6
1. All' articolo 9 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale) >>;

b)
al comma 1 le parole << la Conferenza regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << iniziative di coordinamento >>, e dopo le parole << partenariato internazionale >> sono inserite le seguenti: << anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10 >>.

Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2000 dopo le parole << convoca periodicamente >> sono inserite le seguenti: << , indicativamente almeno una volta all'anno, >>.

Art. 9
 (Norma transitoria e finale)
1. Il Comitato di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000 , come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.