Art. 1
(Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont")
1. È istituita la "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont", al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall'evento e ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall'uomo e promuoverne la prevenzione.
2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" ha luogo annualmente il 9 ottobre.
Art. 2
(Programma degli interventi)
1.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e in particolare:
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali aventi sede in Friuli Venezia Giulia;
b) concorre, mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a), alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla "Memoria del Vajont", perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell'intervento umano sull'ambiente e sul territorio.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 bis.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 24, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 1 bis sostituito da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 1 ter aggiunto da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020-2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. All'onere complessivo di 300.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3.
Ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.