LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/11/2018
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Capo I
 Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
Art. 1
1.
La lettera d) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogata.

2. In relazione al comma 1 è ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2018 , il testo del comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 20/2018 .
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 13/2019
Art. 2
1. All' articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 11 le parole << negli anni ultimi otto anni >> sono sostituite dalle seguenti: << negli ultimi otto anni >>;

b)
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
<<12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 .
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.

Art. 3
  (Modifiche alla legge regionale 18/2016 )
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica del Capo I, del Titolo II, è sostituita dalla seguente: << Albo dei dirigenti del comparto unico >>;

b)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Istituzione e gestione dell'Albo)
1. È istituito l'Albo dei dirigenti del Comparto unico nel quale sono inseriti i dirigenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso le amministrazioni del Comparto stesso, ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.
2. L'Albo costituisce una banca dati atta a consentire un monitoraggio della situazione complessiva della dirigenza del Comparto unico nonché la disponibilità di un quadro aggiornato delle caratteristiche professionali del personale dirigente, mediante l'inserimento nell'albo medesimo dei dati relativi al titolo di studio posseduto, all'anzianità maturata nella qualifica di dirigente, alle esperienze professionali maturate, ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.
3. L'Albo è gestito dall'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto di cui all'articolo 17; le amministrazioni del Comparto unico comunicano all'Ufficio unico, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati di cui ai commi 1 e 2 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.>>;

c)
gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d)
la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: << Accesso, formazione, incarichi e procedimenti disciplinari >>;

e)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 , per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17.
4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
5. Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo:
a) la graduatoria del concorso per l'accesso al corso concorso è limitata ai vincitori e non comprende gli idonei;
b) la graduatoria finale del corso concorso comprende anche gli idonei e rimane vigente per un periodo di due anni;
c) la graduatoria finale del concorso comprende anche gli idonei, per un numero pari ai posti messi a concorso, e rimane vigente per un periodo di due anni.>>;

f)
dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 8 bis
 (Mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni)
1. In materia di mobilità, comando, distacco e utilizzo con convenzioni di personale dirigente del Comparto unico, trovano applicazione, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 23, 24, 27 e 28.
Art. 8 ter
 (Procedimenti disciplinari e contenzioso)
1. Per la gestione delle procedure disciplinari nonché del contezioso del lavoro relativi al personale dirigente delle amministrazioni del Comparto unico, si applica la disciplina di cui all'articolo 17, comma 3.
2. Nei confronti dei dirigenti del Comparto unico trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva di Comparto, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.>>;

g)
l'articolo 9 è abrogato;

h) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, ma non prorogabili; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore a un anno per particolari esigenze funzionali e organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali, limitatamente a quelli il cui rapporto si qualifichi come fiduciario, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni, cessano al momento del conferimento dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e, comunque, il centottantunesimo giorno successivo dalla fine del mandato dell'organo politico che ha conferito l'incarico.>>;

2)
il comma 3 è abrogato;

i)
gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;

j) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza, nonché le modalità di funzionamento. In relazione alla graduale e progressiva acquisizione di personale, l'Ufficio unico assicura l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), dando priorità agli enti che versino in situazioni organizzative di particolare criticità con riferimento alle medesime funzioni.>>;

2)
al comma 3 le parole:<< , oltre a quanto previsto dall'articolo 7, >> sono soppresse;

3)   ( ABROGATO )
4)   ( ABROGATO )
k) al comma 1 dell'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera d) dopo le parole << di cui al comma 3 >> sono aggiunte le seguenti: << , qualora le amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione >>;

2)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) la gestione dell'Albo dei dirigenti del Comparto unico di cui all'articolo 2;>>;

3)
la lettera f) è abrogata;

l)
al comma 3 dell'articolo 19 le parole:<< , sentito il Comitato di cui all'articolo 5, >> sono soppresse;

m)
il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;>>;

n)
il comma 7 dell'articolo 26 è abrogato;

o)
il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: << La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; nel caso di utilizzo del lavoratore per lo svolgimento delle funzioni di Vice segretario in un ente locale, l'attività può essere resa anche al di fuori dell'orario settimanale d'obbligo. >>;

p) al comma 1 dell'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al primo periodo le parole << la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché >> sono soppresse e le parole << del personale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << del personale regionale, dirigente e non dirigente, >>;

2)
al secondo periodo le parole << del personale non dirigente >> sono sostituite dalle seguenti: << del personale dirigente e non dirigente >> e dopo le parole << degli enti medesimi >> sono aggiunte le seguenti: << e previa convenzione, >>;

3)
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: << L'Ufficio unico può, altresì, organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale degli enti locali del Comparto unico su tematiche diverse da quelle previste al secondo periodo, previa convenzione con gli enti medesimi. >>;

q)
il comma 4 dell'articolo 29 è abrogato;

r)
al comma 2 dell'articolo 35 le parole << il CAL >> sono sostituite dalle seguenti: << CAL, ANCI e UNCEM >>;

s)
l'articolo 44 è abrogato;

t)   ( ABROGATA )
u)   ( ABROGATA )
v) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è abrogato;

2)   ( ABROGATO )
w)
le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 53 sono soppresse;

x)
le lettere iii) e jjj) del comma 1 dell'articolo 54 sono soppresse;

y)
il punto 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 55 è soppresso;

z) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Albo di cui all'articolo 2 è attivato dall'1 gennaio 2019; le amministrazioni del Comparto unico comunicano, in sede di prima applicazione, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riferiti all'1 novembre 2018, entro l'1 dicembre 2018.>>;

2)
i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 11 sono abrogati;

3)   ( ABROGATO )
4)
al comma 19 nel primo periodo le parole << per gli anni 2017 e 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2017, 2018 e 2019 >> e le parole << di personale non dirigente >> sono sostituite dalle seguenti: << di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente, >> e nel secondo periodo le parole << per gli anni 2017 e 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2017, 2018 e 2019 >>;

5)
il comma 24 è abrogato;

aa) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;

2)
al comma 8 nel primo periodo le parole << sino al 30 aprile 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, >>; il secondo periodo è soppresso;

bb)
i commi 1 e 2 dell'articolo 58 sono abrogati;

cc)
all'articolo 59 le parole << e delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 45, 50, comma 2, 53, comma 2, lettere d) ed e), e 54, comma 1, lettere iii) e jjj), che hanno effetto dall'1 maggio 2019 >> sono soppresse.

Note:
1Numero 3) della lettera z) del comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 12, L.R. 18/2016.
2Numero 3) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
3Numero 4) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
4Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
5Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
6Numero 2) della lettera v) del comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
Art. 4
 (Proroga graduatorie)
1.
La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all' articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016 , e all' articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2018 è prorogata, alle relative scadenze, di sei mesi.

Art. 5
1.
Alla lettera dd) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18/2016 , le parole << , 48 bis >> sono soppresse.

2. In relazione al comma 1, è ripristinata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la vigenza dell' articolo 48 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/2016 .
Art. 6
1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << per gli anni 2017 e 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2017, 2018 e 2019 >>;

b)
le parole << fatti salvi >> sono sostituite dalle seguenti: << fatto salvo >>;

c)
le parole << e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) >> sono soppresse.

Art. 7
1.
Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << fino a 3.000 abitanti >> sono sostituite dalle seguenti: << fino a 10.000 abitanti >>.

2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 10, comma 9, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
1.
Il comma 23 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è sostituito dal seguente:
<<23. Qualora l'Unione Territoriale Intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione.>>.

Capo II
 Disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione
Art. 9
1.
L' articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale dell'ARDISS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDISS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDISS;
d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDISS con facoltà di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDISS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale. >>.

Art. 10
  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 11/2001 )
1.
L' articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Portavoce)
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.>>.

2. Alle finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 11/2011 , come sostituito dal comma 1, si provvede:
a) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. In relazione al disposto di cui alle lettera a) e b) del comma 2, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art. 11
1. All' articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, e può essere preposto a una o più strutture direzionali a livello di Servizio, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il trattamento economico spettante al Vicedirettore centrale assorbe anche l'eventuale preposizione alle strutture direzionali a livello di Servizio per un periodo massimo di due anni; oltre detto periodo al Vicedirettore centrale compete un'integrazione al trattamento economico determinata dalla Giunta regionale in misura comunque non superiore al 10 per cento del trattamento medesimo. Il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali può attribuire al Vicedirettore centrale ulteriori funzioni.>>;

b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 e di cui all' articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

2. La lettera a) del comma 1 ha efficacia dall'1 gennaio 2019. Gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata.
3. L'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 , vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie. I relativi incarichi si intendono confermati fino alla naturale scadenza, salvo il caso di revoca anticipata e con possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi.
Art. 12

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.
Art. 13
 (Direttori responsabili dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio regionale (ACON))
1. L'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON) di cui all' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è conferito, rispettivamente, dalla Giunta regionale, su designazione nominativa del Presidente della Regione, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Gli elementi negoziali del contratto di lavoro, ivi compresi il trattamento economico e le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. Il contratto è in ogni caso risolto di diritto al momento dell'attribuzione del nuovo incarico e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale che ha operato la designazione.
2. In caso di vacanza di uno dei due incarichi, le relative funzioni sostitutorie possono essere svolte, previa designazione del competente organo politico, dall'altro Direttore di Agenzia senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Qualora l'incarico sia conferito a un dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico medesimo; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto.
4. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2018:
1) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
2) a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) per gli anni 2019 e 2020:
1) è autorizzata la spesa complessiva di 35.700 euro, suddivisa in ragione di 17.850 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
2) è autorizzata la spesa complessiva di 583.586 euro, suddivisa in ragione di 291.793 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 162.612 euro suddiviso in ragione di 81.306 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
4) all'onere derivante dal punto 1) si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
5) all'onere derivante dal punto 2) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Incarichi dirigenziali presso l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. Tenuto conto della revisione dell'assetto organizzativo delle strutture dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia attualmente in fase di definizione e al fine di assicurare, in attesa di tale revisione e della conseguente attribuzione degli incarichi dirigenziali, la necessaria continuità operativa e funzionalità alle strutture dell'Ente competenti in materia di musei e archivi storici e di promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, la durata dei relativi incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, salvo revoca anticipata, al 31 gennaio 2019.
Art. 15
 (Mobilità di personale)
1.
Al fine di fronteggiare le esigenze di personale dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in deroga alla disciplina di cui all' articolo 23 della legge regionale 18/2016 , il personale trasferito, in relazione al superamento delle Province, dalle Province medesime alla Regione, può essere trasferito, a domanda, mediante mobilità in uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ente soppresso, previo parere favorevole del Comune medesimo, senza necessità del nulla osta della Regione. Il trasferimento del dipendente non può, comunque, avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 16
 (Stabilizzazione di personale con funzioni di giornalista)
1. Sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D. Il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Il presente comma si applica anche nel caso di procedure già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 17
1.
Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:
<<2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di otto consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.>>.

Art. 18
  (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 52/1980 )
1.
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Assegnazione di personale)
1. Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltà di assegnare stabilmente una unità di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1.>>.

Art. 19
 (Protocolli d'intesa)
1. In relazione all' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.
1 bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 20
 (Spazi assunzionali)
1. Gli spazi assunzionali di cui ai commi 1 e 5 bis dell' articolo 17 della legge regionale 9/2017 , che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino riacquisiti dalla Regione a fronte del mancato utilizzo da parte delle Unioni territoriali intercomunali, sono ceduti, a fronte di specifica e motivata richiesta e sino al 31 dicembre 2019, all'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane e all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e al Consorzio Comunità collinare del Friuli di cui all' articolo 46, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. Gli spazi assunzionali di cui al comma 1, sono riconosciuti in misura corrispondente all'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale per ciascuna delle amministrazioni interessate.
3. Il presente articolo si applica anche con riferimento agli spazi assunzionali oggetto di procedure di riacquisizione già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
  Modifica alla legge regionale 2/2015 in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali
Art. 21
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), è inserito il seguente:
<<2 bis. Nell'ipotesi prevista dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.>>.

Capo IV
 Abrogazioni e entrata in vigore
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)
le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

b) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016);
c) il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili);
d) la lettera b) del comma 4, le lettere a), b), c), h), i), j), l), m), o) e q) del comma 5 e i commi 14 e 16 dell' articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
e) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);
f) le lettere a), c), d), e), f), g) e i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale legge regionale 12 ottobre 2018, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
Art. 23
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.