LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2018
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
420.06 - Impianti sportivi

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine a uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine stesse, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Regione promuove la diffusione della cultura del salvamento attraverso una corretta informazione delle tecniche di salvamento anche mediante la formazione degli utenti, del personale e dei titolari di impianti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione si avvale della collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e delle associazioni ed enti operanti nel settore.
Art. 2
 (Definizione)
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari.
Art. 3
 (Classificazione delle piscine)
1. Le piscine oggetto della presente legge, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica, che a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
2) piscine private o pubbliche a uso collettivo, cioè quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa, nonché le piscine al servizio di collettività, inserite quale elemento non prevalente in istituti scolastici, palestre, centri benessere, case di riposo, circoli e simili accessibili ai soli studenti, ospiti, soci, utenti della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico;
b) piscine collocate in edifici o complessi condominiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al libro III, titolo VII, capo II del codice civile . Sono escluse le piscine facenti parte di condomini fino a otto unità abitative.
2. Le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali, alimentate con acqua marina e termale o da fonte geotermica, sono escluse dall'applicazione della presente legge, in quanto regolamentate da normativa specifica.
3. Ai fini igienico-sanitari le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali e alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 4
 (Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina)
1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di cui all'articolo 6, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e rese accessibili in modo sicuro e agevole ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La sezione di cui al comma 1, lettera d), deve essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti al momento dell'autorizzazione che viene rilasciata e resa accessibile agli operatori autorizzati attraverso accessi agevoli realizzati in sicurezza. Nella sezione di cui al comma 1, lettera d), devono essere presenti le dotazioni di sicurezza necessarie come meglio identificate nel regolamento di cui all'articolo 6.
3. Nel caso in cui l'impianto di circolazione dell'acqua preveda la realizzazione di una vasca di compenso questa deve essere adeguatamente posizionata in locale aerato di adeguate dimensioni e con possibilità di accesso alla medesima realizzato in sicurezza.
Art. 5
 (Utenti)
1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:
a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;
b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche.
2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti è determinato in relazione alle diverse categorie di piscine, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 6
 (Regolamento regionale)
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono definiti:
a) i requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto piscina, la capienza massima e le modalità di accesso all'impianto e alle vasche;
b) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e i controlli;
c) la presenza di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni e le modalità e i criteri per la formazione del personale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
d) l'ubicazione della segnaletica di sicurezza, come previsto dalle norme UNI vigenti in materia;
e) la presenza di un locale adibito al primo soccorso, dotato di materiali e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia;
f) la frequenza e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni come previsto dall'articolo 13;
g) le eventuali deroghe a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, e all'articolo 20, sulla base delle tipologie, dimensioni e caratteristiche strutturali della piscina, nonché del tipo di attività che vi si svolgono e del numero massimo di utenti che hanno diritto a usufruirne, anche in relazione alle diverse categorie di soggetti a cui sono attribuite le responsabilità della presente legge.
2. Per i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque si fa riferimento alla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere.
CAPO II
 PISCINE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO E IMPIANTI FINALIZZATI AL GIOCO ACQUATICO
Art. 7
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), e contengono i criteri per la gestione e il controllo di un impianto piscina ai fini della sua tutela igienico-sanitaria e della sicurezza. Per le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi), e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
 (Caratteristiche generali delle piscine e dell'acqua)
1. I requisiti distributivi degli spazi funzionali, i requisiti tecnici, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari e impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento sono specificati dal regolamento di cui all'articolo 6 e dalle norme tecniche UNI vigenti in materia. Gli impianti natatori devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illumino-tecniche e acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento di cui all'articolo 6.
2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti autonome di acqua resa preventivamente idonea al consumo umano e qualitativamente rispondente a quanto previsto dal comma 3.
3. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modifiche e integrazioni, precisati nel regolamento di cui all'articolo 6.
4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 6.
5. L'area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti che garantiscano la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell'ingresso in acqua.
6. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso e soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 9
 (Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 10
 (Responsabile della piscina)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei bagnanti nonché la loro igiene e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'articolo 6, comma 2;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 13;
d) la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalità riportate nel regolamento di cui all'articolo 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13;
e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.
Art. 11
 (Dotazione del personale)
1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina il responsabile dell'impianto individua ove previsto:
a) l'assistente ai bagnanti;
b) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. L'assistente ai bagnanti o bagnino di salvataggio è un soggetto abilitato alle operazioni di salvamento e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali della stessa. Il personale che svolge le mansioni di assistenza o vigilanza bagnanti deve essere facilmente individuabile.
3. L'assistente ai bagnanti deve essere presente a bordo vasca in numero proporzionato al numero e caratteristiche delle vasche, nonché al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6.
4. L'addetto agli impianti tecnologici deve possedere competenza tecnica specifica e garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto delle caratteristiche delle acque utilizzate come previsto dall'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai fini della formazione del personale addetto alle piscine la Regione, secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6, promuove l'organizzazione di corsi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e salvamento, in collaborazione con le Aziende sanitarie e altri soggetti o enti abilitati.
Art. 12
 (Controlli)
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda sanitaria competente per territorio.
Art. 13
 (Controlli interni)
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti in autocontrollo secondo protocolli di gestione; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nell'articolo 15.
3. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.
4. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria competente, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.
5. Gli esiti dei controlli interni sono riportati dal responsabile della piscina in apposito registro previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c).
Art. 14
 (Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono effettuati dalle Aziende sanitarie competenti, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.
2. L'Azienda sanitaria competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda sanitaria può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.
Art. 15
 (Documentazione)
1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione dell'Azienda sanitaria competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:
a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:
1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari e ambientali per la piscina;
2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;
3) l'individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti degli stessi;
4) la definizione del sistema di monitoraggio;
5) l'individuazione delle azioni correttive;
6) le verifiche periodiche delle attività di gestione e autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca e delle date di svuotamento;
d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica e antincendio;
e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f) la copia dei brevetti degli assistenti ai bagnanti;
g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione dell'Azienda sanitaria competente per un periodo di almeno due anni.
CAPO III
 PISCINE PRIVATE O PUBBLICHE A USO COLLETTIVO
Art. 16
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2).
Art. 17
 (Caratteristiche generali)
1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 18
 (Requisiti igienico-sanitari dell'acqua)
1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19
 (Responsabile della piscina)
1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è il titolare dell'attività o suo delegato.
2. Per le piscine di cui al presente capo il responsabile della piscina individua l'addetto agli impianti tecnologici ai sensi dell'articolo 11.
Art. 20
 (Assistente ai bagnanti)
1. Per le piscine di cui al presente capo è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti solo ove stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 21
 (Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti, nonché al personale, il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.
CAPO IV
 PISCINE CONDOMINIALI
Art. 22
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
Art. 23
 (Caratteristiche generali)
1. Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al presente capo devono essere rispondenti a quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 24
 (Requisiti igienico-sanitari dell'acqua)
1. Per le piscine disciplinate dal presente capo i requisiti igienico-sanitari dell'acqua sono quelli previsti dalla tabella A dell'allegato 1 dell'accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 25
 (Responsabile della piscina)
1. Il responsabile della piscina, ai sensi dell'articolo 10, è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto dall'assemblea dei condomini.
2. L'assemblea dei condomini, su proposta dell'amministratore, nomina l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
3. Qualora il condominio non preveda l'obbligatorietà di un amministratore ai sensi dell' articolo 1129 del codice civile , il responsabile della piscina e l'addetto agli impianti tecnologici sono individuati dall'assemblea dei condomini.
Art. 26
 (Assistente ai bagnanti)
1. Nel caso in cui l'assemblea dei condomini preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.
3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti o la sua presenza solo in determinate fasce orarie deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all'articolo 27.
4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta da un sistema di recinzione tale da scoraggiare lo scavalcamento di un intruso, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità.
Art. 27
 (Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti i condomini il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
 (Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro due anni dalla sua entrata in vigore.
2. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 29
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 5, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.