LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2018, n. 17

Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/2018
Materia:
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
 (Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, lettera l), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 2
1. All' articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo del comma 19 le parole << e i Comuni partecipanti alle medesime >> sono sostituite dalle seguenti: << , i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali >> e le parole << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni >> sono sostituite dalle seguenti: << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime >>;

b)
il comma 20 è abrogato.

Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.