Art. 1
(Norme in materia di cultura e sport)
1.
Il Comune di San Daniele del Friuli è autorizzato a utilizzare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 89.900 euro annui, assegnati rispettivamente con decreto 7 agosto 2008, n. 2152/Cult e con decreto 9 novembre 2009, n. 4261/Cult al Comune medesimo ai sensi dell'
articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006), per la realizzazione del quarto lotto dell'intervento di ristrutturazione del Teatro Ciconi, avente a oggetto lavori edili, impiantistici e finiture interne.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Daniele del Friuli presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata della documentazione relativa al nuovo intervento in conformità a quanto richiesto dall'
articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa.
4.
Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorità portuale di Trieste in base al "Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia", emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'
articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Legge di stabilità 2015), a seguito del quale parte delle aree del Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel Progetto realizzato con il sostegno del finanziamento suddetto, sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, grava sul Comune medesimo l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del bando citato, per la parte concernente la permanenza della disponibilità dei beni oggetto dei progetti finanziati, nonché gli obblighi di cui all'articolo 28 del bando citato connessi con la gestione dei beni stessi.
5.
Il
comma 109 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:
<<109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva corredata di una relazione illustrativa e di un piano finanziario relativo alla gestione dell'impianto di cui al comma 108. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.>>.
7.
In via di interpretazione autentica, tutti i procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà, si intendono finalizzati all'attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell'
articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che, in quanto tali, non assumono in nessun caso la natura di corrispettivo contrattuale.
10. La disposizione di cui al comma 9 trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
11.
L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze che avevano portato alla concessione con decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007, ai sensi della
legge regionale 8/2003
, al Comune di Gemona del Friuli del contributo decennale costante di 49.000 euro annui per i lavori di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.eR., è autorizzata a confermare il contributo e a disporre l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale sulla base della progressione della spesa, a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi inerenti l'impiantistica sportiva e fino a un massimo di tre, la cui spesa ammessa complessiva sia almeno pari alla somma delle rate maturate, senza onere di contrazione di un prestito a finanziamento degli interventi.
12.
Per le finalità di cui al comma 11, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gemona del Friuli presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata della documentazione di cui all'
articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002
.
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo stesso.
14.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 8/2003
", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo e rientranti sempre nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Osoppo presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.
16. Il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Giovanni a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato "Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento".
19.
Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2002
, concessi nell'anno 2018 per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, sono ammissibili a rendiconto le spese istituzionali e di funzionamento, nonché le spese relative alla realizzazione di specifici progetti di intervento, generate dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
20.
In deroga alle disposizioni di cui al
capo III del titolo II della legge regionale 7/2000
, le spese relative ai contributi previsti nel settore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
21. La disposizione di cui al comma 20 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
23.
Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002
, al fine di garantire la continuità del sostegno ai progetti di attività di cui all'
articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002
, per l'annualità 2018 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero elencati all'
articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34
(Legge di stabilità 2016), il 50 per cento del finanziamento ivi rispettivamente indicato.
25. Per le finalità di cui al comma 23 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione di progetti specifici di intervento e sono altresì indicate le eventuali fonti di finanziamento del progetto annuale di attività, diverse dal contributo regionale.
26. L'anticipo di cui al comma 23 è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al comma 25.
27.
All'
articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11
(Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<
accordi
>> sono inserite le seguenti: <<
anche di durata pluriennale
>>;
b)
al comma 1 bis dopo le parole <<
accordi di collaborazione
>> sono inserite le seguenti: <<
, anche di durata pluriennale,
>> e dopo le parole <<
dei siti medesimi
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, nonché per la realizzazione sugli stessi di interventi di investimento con le finalità di cui al comma 1, qualora gli enti locali interessati abbiano la disponibilità delle strutture e dei siti medesimi in base a un titolo giuridicamente valido, avente durata non inferiore a quella dei vincoli previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, della
legge regionale 25 settembre 2015, n. 23
(Norme regionali in materia di beni culturali)
>>.
28.
Il
comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:
<<6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti: a) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
b) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srecko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorcic" di Gorizia.>>.
29.
Alla fine del
comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2007
è aggiunto il seguente periodo: <<
Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
>>.
30.
La Commissione di cui all'
articolo 8 della legge regionale 26/2007
, costituita con decreto del Presidente della Regione n. 036/Pres. del 17 marzo 2014 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Ricostituzione), e modificata con decreto del Presidente della Regione n. 217/Pres. del 16 ottobre 2015 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Sostituzione componente), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
31.
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'
articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007
, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2018 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della
legge regionale 26/2007
, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2017. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
32. Entro la data del 31 ottobre 2020 ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena deve presentare il proprio programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia riferito agli anni 2019 e 2020, al fine di consentirne la valutazione per le finalità di cui all'
articolo 18, comma 7, della legge regionale 26/2007
.
34.
La Commissione di cui all'
articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20
(Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
35.
Alla fine del
comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è aggiunto il seguente periodo: <<
Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
>>.
36.
Alla fine del
comma 3 ter dell'articolo 24 della legge regionale 29/2007
è aggiunto il seguente periodo: <<
Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del suddetto finanziamento e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
>>.
37.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2013
, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per la presentazione del rendiconto.
38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, provvede alla conferma del contributo.
39.
In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalità di cui all'
articolo 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
(Assestamento del bilancio 2014), il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova istanza, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 14/2002
, per la rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione della Fortezza di Palmanova già approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.
Note:
1Comma 24 abrogato da art. 11, comma 18, L. R. 20/2018
2Vedi la disciplina transitoria del comma 23, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 20/2018
3Parole sostituite al comma 32 da art. 11, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 9 abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2 bis, L.R. 8/2003.
5Comma 6 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019
, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 39, L.R. 45/2017, con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 32 da art. 9, comma 119, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2
(Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi)
1.
All'
articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6
(Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole <<
dei programmi
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
delle iniziative
>>;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.>>;
c)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.>>.
2.
Alle finalità di cui all'
articolo 14, comma 1, della legge regionale 6/2010
, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8
(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, l'ERSA è autorizzata ad adottare un proprio regolamento per la gestione dei beni mobili in armonia con quanto previsto dal regolamento per la gestione dei beni mobili dell'Amministrazione regionale.>>.
4.
Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla
legge regionale 16 giugno 2010, n. 10
(Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti.
5.
Per le finalità di cui al comma 4, i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al
decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259
(Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10
(Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).>>.
6.
Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese forestali per l'esercizio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché l'organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali, nelle more di una riforma organica della regolamentazione di settore, è prorogata di sei mesi la validità dei patentini forestali e dei certificati di idoneità forestale di cui al capo IV del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274
(Regolamento forestale in attuazione dell'
articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali)), rilasciati nell'anno 2013 e in scadenza nell'anno 2018.
9.
I produttori che nel 2016 hanno presentato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20
(Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del
regolamento (UE) 1308/2013
e del titolo II, capo II, sezione 2, del
regolamento (CE) 555/2008
), possono chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto di vigneti indicati nell'istanza, già rilasciata dalla Direzione centrale competente, decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
10. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.
Alla
legge regionale 1 dicembre 2017 n. 42
(Disposizioni per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole <<
larghezza del corso o specchio d'acqua
>> sono inserite le seguenti: <<
, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci
>> e dopo le parole <<
distanza da altri attrezzi
>> sono inserite le seguenti: <<
e manufatti
>>;
b)
il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.>>;
c)
al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 le parole <<
utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed
>> sono soppresse.
12.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4
(Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 27 della legge regionale 42/2017
, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.
1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.>>.
13.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 12, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25
(Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per l'anno 2018, la domanda di contributo annuale da parte della Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle attività previste dall'articolo medesimo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'
articolo 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per gli anni 2018 e 2019 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute, dall'1 gennaio, prima della presentazione della domanda di incentivo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale medesima.
15.
Alla
legge regionale 6/2008
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 7 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<7.1. Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati.>>;
b)
al comma 7 bis dell'articolo 23 la parola <<
agro-turistico-venatorie
>> è sostituita dalla seguente: <<
venatorie
>>.
16.
Al
comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28
(Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea le parole <<
, che risultano corrispondere alle aree con gli abbattimenti più numerosi
>> sono soppresse;
b)
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis) area Collinare;>>.
18.
Le domande presentate ai sensi dell'
articolo 63, comma 1, della legge regionale 28/2017
, nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018.
19.
L'articolo 28 ante bis della
legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:
<<Art. 28 ante bis
(Rideterminazione delle scadenze elettorali)
1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.>>.
20. In deroga all'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell'
articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
(Legge finanziaria 2012), e dell'
articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34
(Legge di stabilità 2016), è fissato in due anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile.
Note:
1Parole sostituite al comma 14 da art. 2, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite al comma 14 da art. 66, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 20 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 4
(Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1.
Ai fini di quanto previsto dall'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti a ridurre dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio.
3.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare e a erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalità dell'
articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9
(Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), a valere sulle risorse previste per l'anno 2018.
4.
Il
comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015
è sostituito dal seguente:
<<1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.>>.
8.
Al
comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017
le parole <<
come inserito dal comma 21,
>> sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<
In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.
>>.
9.
Al
comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017
dopo le parole <<
rapporti giuridici attivi e passivi
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
>>.
14.
Dopo il
comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017
sono inseriti i seguenti:
<<18 bis. Le risorse di cui al comma 17, lettera b), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020.
18 ter.
Le risorse di cui al comma 18 bis, utilizzate secondo le modalità definite dall'
articolo 7 della legge regionale 18/2015
, sono destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), non partecipano alle Unioni territoriali intercomunali, ma che deliberano l'adesione alle stesse ai sensi dell'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 26/2014
, entro il 31 luglio 2018.>>.
17.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'
articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017
, e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale Tagliamento, a finanziare i lavori di completamento della sala di refezione scolastica dell'edificio ex Consorzio agrario a uso polifunzionale e scolastico del Comune di Casarsa della Delizia, per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2018.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
19.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo, come di seguito indicato:
a) 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
b) 185.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
c) 65.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20.
L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'
articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017
e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a finanziare gli interventi relativi al completamento delle infrastrutture primarie del Polo turistico dello Zoncolan, per l'importo complessivo di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisi in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo per 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 10, comma 100, della legge regionale 45/2017
e dell'
articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 18/2015
, le regolazioni finanziarie tra Comuni e Unioni territoriali intercomunali riguardano anche le funzioni comunali che nell'anno 2017 i Comuni hanno continuato a esercitare o gestire in forma singola ancorché da esercitarsi normativamente in forma associata tramite l'Unione territoriale intercomunale cui aderiscono e devono tener conto delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e del periodo di effettivo esercizio o gestione delle funzioni medesime da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
24.
I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale e destinati alla funzione della viabilità provinciale trasferita alla Regione ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono ceduti in proprietà alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con appositi verbali di consegna sottoscritti tra le parti.
25. I verbali di consegna di cui al comma 24 costituiscono titolo per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto.
26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali della Regione che sono associati all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia possono avvalersi dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia per le attività e i servizi formativi, informativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta e per la comunicazione istituzionale.
27. Nell'ambito dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. A tal fine la Regione, d'intesa con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia, disciplina e istituisce un elenco di formatori interni al comparto medesimo.
28.
I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 per l'effettuazione delle spese e al 30 settembre 2019 per la rendicontazione delle spese sostenute.
29.
Il termine del 31 marzo 2018, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 9/2009
, è prorogato al 31 agosto 2018.
31.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19
(Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.>>.
32.
Dopo il
comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003
sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis.
Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27 della
legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista.
10 ter. Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.
10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>.
35.
All'
articolo 10 della legge regionale 19/2003
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
disciplinano i propri principi
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
recepiscono i principi
>>;
b)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<
i requisiti, le modalità di nomina e
>> sono soppresse.
36.
All'
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34
(Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 le parole <<
attività istituzionali e di funzionamento
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
iniziative progettuali di promozione e valorizzazione
>>;
b)
al comma 9 dopo la parole <<
entrate
>> sono inserite le seguenti: <<
del progetto
>>.
37.
In sede di prima applicazione della disciplina prevista dalla
legge regionale 9 giugno 2017, n. 21
(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), il mandato dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia è prorogato sino all'1 aprile 2020.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 3 della L.R. 44/2017.
2Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2018
3Comma 7 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 14, L.R. 44/2017.
4Comma 30 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.
5Comma 33 abrogato da art. 8, comma 36, L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/10/2021.
Art. 7
(Norme in materia di ambiente e di energia)
1. Le limitazioni alle nuove concessioni di derivazione d'acqua previste dall'articolo 43, commi 3, 4 e 5, delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua presentate prima della data di approvazione del Piano stesso.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi dell'ammontare complessivo di 135.000 euro, concessi al Comune di Flaibano con le deliberazioni della Giunta provinciale di Udine n. 490/2005, n. 223/2007 e n. 477/2012, ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), per la chiusura della discarica comunale di seconda categoria di tipo "A" sita in località Griulis nonché per la realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree contrassegnate con foglio 14, mappali 358 e 359 in Comune di Flaibano, di proprietà del Comune stesso.
2 bis. Il contributo dell'ammontare complessivo di 111.248,25 euro, concesso al Comune di Flaibano con la deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 152/2016, ai sensi della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è destinato, altresì, alla realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree contrassegnate con foglio n. 14, mappali n. 358 e n. 359 in Comune di Flaibano, di proprietà del Comune stesso.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Flaibano presenta alla Direzione centrale ambiente ed energia la domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 2, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico di spesa dell'intervento.
5. È ammesso il cumulo con altri finanziamenti aventi la medesima finalità di cui al comma 2 nel limite massimo del costo del progetto.
6.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<5 bis.
Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'
articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.>>.
8.
Alla
legge regionale 29 aprile 2015, n. 11
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 14 dopo la parola <<
idraulica
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis
>>;
b)
dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
<<Art. 19 bis
(Principio dell'invarianza idraulica)
1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico: a)
gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della
legge regionale 16/2009
;
b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;
c)
i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell'edilizia);
d)
i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della
legge regionale 19/2009
;
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.>>.
9.
Alla
legge regionale 15 luglio 2016, n. 12
(Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 7 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
<<7 bis.
I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della
legge regionale 25 settembre 2015, n. 21
(Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f).>>;
b)
all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera d) del comma 3 le parole <<
anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e
>> sono soppresse;
2)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.>>;
c)
dopo il comma 2 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
<<2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.>>.
10.
All'
articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19
(Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 7 e 9 sono abrogati;
b)
al comma 8 le parole <<
Per gli impianti di cui al comma 7
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g),
>>;
c)
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
<<14 bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.>>.
11.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 27 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34
(Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), è aggiunto il seguente:
<<3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).>>.
12.
L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Moraro a compensazione dei minori introiti derivanti da convenzioni con soggetti gestori di impianti di cui al all'
articolo 27, comma 3, della legge regionale 34/2017
.
13. Le risorse di cui al comma 12 sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)- Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1(Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Al fine di garantire uno sviluppo economico che riduca l'attuale impatto ambientale attraverso il contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, è istituita, presso la Direzione centrale ambiente ed energia, una Commissione di studio con il compito di formulare ipotesi di riconversione industriale della Centrale termoelettrica di Monfalcone, conseguente alla decarbonizzazione della produzione di energia elettrica dell'economia, in linea con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 10 novembre 2017 di adozione della Strategia energetica nazionale 2017 e con le previsioni del Piano energetico regionale.
17. La Commissione di studio di cui al comma 16 analizza i possibili futuri scenari produttivi della Centrale termoelettrica di Monfalcone e realizza un documento di sintesi.
18. La Commissione di studio di cui al comma 16 è composta dal Direttore centrale all'ambiente ed energia che la coordina, da due rappresentanti del soggetto gestore dell'impianto e da cinque membri esperti del settore.
19. Con deliberazione della Giunta regionale è costituita la Commissione di studio di cui al comma 16.
20. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 16 avviene a titolo gratuito; ai soli componenti esterni della Commissione, a esclusione di quelli indicati dal soggetto gestore, è riconosciuto il mero rimborso delle spese.
21. Alle finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 7/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) l'illegittimità costituzionale del comma 1, dell'articolo 7, della presente legge.
2Comma 7 abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, L.R. 16/2009.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 13, lettera a), L. R. 7/2024
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 13, lettera b), L. R. 7/2024
5Comma 4 sostituito da art. 4, comma 13, lettera c), L. R. 7/2024
Art. 8
(Norme in materia di attività produttive, cooperazione e turismo)
1.
La realizzazione di strategie di marketing territoriale per il turismo attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'
articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dirette a differenziare l'offerta turistica della località interessata rispetto ad altre mete del territorio, può essere affidata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, dai Comuni, a PromoTurismoFVG ai sensi dell'
articolo 5 bis, comma 4, lettera k), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), alle società d'area di cui all'
articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e ai consorzi turistici di cui all'
articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
2.
Ai sensi dell'
articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81
(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure rivolte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato), ai fini dell'acceso ai bandi previsti dai Piani operativi regionali a valere sui fondi strutturali europei della Regione Friuli Venezia Giulia, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese.
3.
In deroga a quanto previsto dagli articoli 68, comma 4, e 69, comma 4, della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le domande di contributo a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria e a sostegno di investimenti connessi alle piste di fondo, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018, sono presentate a PromoTurismoFVG entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le domande di contributo di cui al comma 3 sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
5. Per le domande relative alla concessione dei contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo e per la concessione dei contributi in conto capitale per investimenti connessi alle piste di fondo, già presentate a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017, sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2017.
6.
Alla
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27
(Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 è aggiunta la seguente:
<<d bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.>>;
b)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15, dopo la parola <<
mutualistiche
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, anche con riferimento alle disposizioni in tema di prestito sociale
>>;
c)
al comma 1 dell'articolo 23 le parole <<
comma 5 bis
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
comma 3
>>.
8.
Nell'ambito delle finalità previste dall'
articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12
(Assestamento del bilancio 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso con decreto n. 1352/PROTUR dell'1 giugno 2017 a favore di PromoTurismoFVG a sostegno delle spese connesse all'organizzazione dell'iniziativa "Expo Astana", anche per le successive attività di accoglienza e formazione degli operatori turistici, nonché per l'iniziativa "Elite round UEFA Under 19" il cui svolgimento è previsto nel mese di marzo 2018.
9.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
<<
Disciplina organica del turismo
>>), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame.
3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza delle lingua italiana.>>.
11.
Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi in base all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5
(Legge finanziaria 1994), agli articoli 2 e 6 della
legge regionale 26 agosto 1996, n. 36
(Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del
Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36
), agli articoli 50 e 51 della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), e agli articoli 95 e 96 della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
<<
Disciplina organica del turismo
>>), dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più tenute al mantenimento dei vincoli di destinazione relativi ai beni oggetto dell'agevolazione concessa previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare.
12.
Le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della
legge regionale 5/1994
e ai sensi degli articoli 50 e 51 della
legge regionale 12/2002
, nonché, rispettivamente, le imprese beneficiarie dei contributi in conto interessi concessi ai sensi degli articoli 2 e 6 della
legge regionale 36/1996
e degli articoli 95 e 96 della
legge regionale 29/2005
, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più tenute al mantenimento dello specifico vincolo di destinazione artigianale e, rispettivamente, dello specifico vincolo di destinazione settoriale, commerciale, turistico o dei servizi, previsti da tale normativa e da quella di attuazione regolamentare, considerandosi sufficiente lo svolgimento di attività economica anche di diversa natura.
13. Le violazioni dei vincoli di destinazione di cui ai commi 11 e 12 poste in essere dalle imprese beneficiarie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge comportano la revoca dei contributi secondo la previgente disciplina applicabile.
14.
Fermo restando quanto stabilito dall'
articolo 823 del codice civile
, ai fini del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni immobili già d'intestata proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito, previo consenso del proprietario, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico.
15. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna sottoscritto tra la struttura regionale competente e il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e il verbale medesimo costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore del demanio idrico regionale.
16.
Al fine di assicurare le finalità di cui al
decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2017, n. 81
(Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'
articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l'anno 2016)), e il migliore utilizzo delle risorse impegnate, i beneficiari dei contributi in relazione ai quali sono scaduti i termini per la stipula dei contratti di lavoro previsti dall'articolo 9, comma 2, del medesimo regolamento, possono perfezionare la stipula entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17.
Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27
(Legge finanziaria 2015), con priorità ai Consorzi e alle cooperative che deliberano lo scioglimento nell'anno 2018.
18.
Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche nel settore agricolo, mediante l'incentivazione delle cooperative sociali che operano in tale settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e c), e 14 della
legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20
(Norme in materia di cooperazione sociale), anche nel rispetto delle condizioni di cui al
regolamento (UE) 1408/2013
, in conformità alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres
(Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20
(Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'
articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006
, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'
articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006
volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
), ove preveda la concessione in regime de minimis secondo la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al
regolamento (UE) 1407/2013
.
19.
La disposizione di cui al comma 18 si applica anche alle domande relative a iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge regionale 20/2006
presentate a partire dall'1 gennaio 2018, a valere sulle risorse finanziarie destinate all'incentivazione della cooperazione sociale per l'anno 2018.
20.
Al fine di assicurare il più ampio accesso alle misure di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale regionale, per l'anno 2018 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo o finanziamento relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge regionale 20/2006
è prorogato al 3 maggio 2018. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa iniziativa da parte di uno stesso soggetto istante si considera valida quella presentata per ultima entro i termini previsti.
21. Per i Piani Integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) e per i Piani Integrati di sviluppo locale (PISL) o per i singoli interventi selezionati sulla base del Bando (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Programmazione 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse 4 - Sviluppo Territoriale. Attività 4.1.a - Supporto allo Sviluppo Urbano. Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)), non avviati o non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nei termini originariamente previsti, sono ammissibili anche le spese sostenute oltre tali termini, fermo restando il rispetto del termine massimo previsto per la rendicontazione delle spese alla Struttura regionale attuatrice.
22.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45
(Legge di stabilità 2018), il riferimento alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - onlus di Udine è correttamente da intendersi come riferimento all'associazione Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> - ONLUS di Udine.
23.
Alle domande presentate ai sensi dell'
articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
, sui bandi emanati entro il 31 luglio 2017 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27
(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21
(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).
24.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), dopo la parola <<
occupazionale
>> sono aggiunte le seguenti: <<
consistente anche nell'impegno, in sede di stipula del contratto di insediamento, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla
legge regionale 10 luglio 2015, n. 15
(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini
>>.
Art. 11
(Norme in materia sanitaria e sociosanitaria)
5.
Dopo il
comma 11 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono inseriti i seguenti:
<<11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
11 ter.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell'
articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001
in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.>>.
6. Le risorse finanziarie concesse, in conto capitale o contributi annui costanti, in attuazione di leggi regionali antecedenti l'anno 2009 a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro per interventi di investimento per strutture destinate ad attività relative alle politiche sociali e famiglia sono trasferite in via definitiva ai beneficiari qualora dalla documentazione in atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai contributi di cui al comma 6 e, per le quote in conto capitale eventualmente anticipate in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
8. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 6 e 7 sono utilizzate dai beneficiari per altri interventi di investimento sulle medesime strutture.
8 bis.
Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 8, in deroga a quanto previsto dagli articoli 41, 41 bis e 42 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 8.
9.
Alla
legge regionale 12 aprile 2012, n. 8
(Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
(Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali)
1.
Presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali. La composizione, la durata, il funzionamento e, sulla base delle linee guida nazionali, le specifiche funzioni sono determinati con decreto del relativo direttore centrale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
(Legge finanziaria 2014).>>;
b)
l'articolo 5 è abrogato.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo straordinario per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 25/2018
2Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
3Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
4Comma 3 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
5Comma 4 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
6Comma 11 abrogato da art. 106, comma 4, L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 24, L.R. 31/2017.