LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 6

Disposizioni concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE dal 15/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/03/2018
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 1
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 bis e 5 ter, della legge regionale 52/1980 , come inseriti dal comma 1, trovano applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.