LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43

Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità.

TESTO VIGENTE dal 08/11/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/12/2017
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione intende garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2017, al fine di evitare impatti negativi sul bilancio regionale derivanti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in materia di armonizzazione dei bilanci e dal pareggio di bilancio.
Art. 2
 (Integrazione risorse Intesa per lo sviluppo 2017-2019)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare le risorse destinate alle finalità previste dall' articolo 10, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e agli interventi per l'adeguamento a uso impianto sovracomunale del compendio dello stadio Omero Tognon di Fontanafredda, ivi compresa la realizzazione di un campo sintetico di allenamento.
Art. 3
 (Contributo al Comune di Sutrio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sutrio per la realizzazione, presso il polo dello Zoncolan, di un centro di raccolta ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 8, lettera a), L. R. 14/2018
Art. 5
 (Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio)
1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
2. La validità delle graduatorie approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1763, e sue successive modifiche, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 15/2014 , ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile.
3. In sede di prima applicazione della disciplina e degli stanziamenti previsti dall'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), l'Amministrazione regionale per l'anno 2017 può disporre la concessione dei finanziamenti, sulla base del decreto di assegnazione 16 novembre 2017, n. 8624, anche in deroga all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
4. L'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è autorizzata, per l'anno 2017, a disporre la concessione dei contributi, in deroga alla disciplina di settore, sulla base del provvedimento di ammissione al finanziamento. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per la concessione dei contributi entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 a pena di decadenza dal contributo concesso.
5. L'Amministrazione regionale finanzia i costi degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza da sostenersi da parte dei Comuni non finanziati in osservanza dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 e delle successive, emanate in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009 , nella misura indicata nell'Ordinanza medesima.
6. La concessione è disposta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 5 è disposta nella misura del 50 per cento in via anticipata, e il saldo è disposto a definizione della procedura di esame dello studio come indicata nell'Ordinanza di cui al comma 5.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse di derivazione statale in attuazione dell' articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi), degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), dell' articolo 51, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), dell'articolo 5, commi 24 e 25 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dell' articolo 3, comma 42, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), attribuite alla gestione del Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, per finanziare le domande di contributo contenute nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
8. L'individuazione della tipologia di interventi finanziabili, compresi nella graduatoria di cui al comma 7 è effettuata con decreto del Direttore dell'Area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
9. Al fine di consentire la concessione dei contributi ai soggetti le cui domande non ancora soddisfatte sono collocate in posizione utile, la validità della graduatoria di cui al comma 7 è prorogata alla data del 31 dicembre 2018.
10. Entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare la realizzazione o la gestione di opere pubbliche afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), a Friuli Venezia Giulia Strade SpA. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, anche mediante elenco, gli interventi oggetto dell'affidamento e l'importo da corrispondere per ciascun intervento, purché le opere pubbliche siano state inserite nella programmazione triennale della Regione ovvero rientrino tra quelle di cui all' articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e sono stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.
11. Le risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono impegnate, limitatamente all'esercizio finanziario 2017, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche).
Note:
1Parole soppresse al comma 10 da art. 6, comma 1, L. R. 12/2018
2Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2018
Art. 6
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è destinata la spesa di 1.514.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella A.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella B.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 di cui all'allegata Tabella B.
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, è destinata la spesa di 305.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del Suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dall'allegata Tabella B.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 8, lettera b), L. R. 14/2018
Art. 7
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.