LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/09/2017
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
430.02 - Viabilità

Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione, la Regione con la presente legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilità provinciale e delle attività connesse ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Capo II
 Funzioni e attività in materia di viabilità
Art. 2
 (Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 , tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Società, cui conferisce le attività connesse.
2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); in tal senso, dall'1 gennaio 2018, la viabilità provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilità regionale.
Art. 3
 (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)
1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.
2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , e i beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 26/2014 , sono assegnati alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.
Note:
1Articolo sostituito da art. 10, comma 27, L. R. 37/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 12, L. R. 14/2018
Art. 4
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.
2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.
3.  
( ABROGATO )
4. La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all' articolo 34 della legge regionale 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unità di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1.
5.  
( ABROGATO )
(7)
5 bis.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
(8)
7. Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all' articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Società di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validità o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.
8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.
9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 5 bis abrogato da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
4Comma 1 sostituito da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 3 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Comma 5 abrogato da art. 11, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 6 abrogato da art. 11, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 9 sostituito da art. 11, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Capo III
Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
alla lettera e) le parole << determinazione per le strade regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << determinazione per la viabilità regionale, come definita dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 , >>;

c)
alla lettera g) le parole << Province e >> sono soppresse.

(2)
Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 60, c. 1, lett. d bis), L.R. 23/2007.
Art. 6
1. All' articolo 61 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è abrogato;

b)
al comma 3 le parole << Le Province e i Comuni >> sono sostituite dalle seguenti:<< I Comuni >>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
Art. 7
Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
Art. 8
Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
Art. 9
1.
Al comma 1 dell'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007 le parole << , o delle Province >> sono soppresse.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
Art. 10
1. All' articolo 62 quater della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni) >>;

b)
al comma 2 le parole << trasferiti alla Provincia o al Comune >> sono sostituite dalle seguenti: << trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale >>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
Art. 11
1. All' articolo 63 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << e successive modifiche, >> sono aggiunte le seguenti: << nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017 >>;

b)
al comma 5 dopo le parole << e successive modifiche, >> sono aggiunte le seguenti: << nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017 >>;

c)
al comma 6 dopo le parole << decreto legislativo 111/2004 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017 >>.

Note:
1La disposizione del presente articolo ha efficacia dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 16, c. 1 della medesima L.R. 32/2017.
Capo IV
 Norme finanziarie e contabili ed entrata in vigore
Art. 12
 (Norme finanziarie e contabili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale individua i capitoli e gli impegni afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 26/2014 .
2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alla Società.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come segue:
a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 10, L. R. 43/2017
2Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 26, lettera a), L. R. 45/2017
3Comma 2 sostituito da art. 11, comma 26, lettera b), L. R. 45/2017
Art. 13
  (Modifiche alla tabella Q relativa all' articolo 12 della legge regionale 31/2017 )
1. Nella tabella Q, allegata all' articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Noncello è sostituita dalla seguente: <<

del Noncello
Pianificazione territoriale/ Viabilità
Definire un quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche a livello di Unione
Definire il quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche per elaborare strumenti pianificatori e programmatici dell'Unione:
a) Piano strutturale di coordinamento tra strumenti urbanistici e politiche di sviluppo
100.000,00812
Pianificazione territoriale/ Viabilità
Definire un quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche a livello di Unione
Definire il quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche per elaborare strumenti pianificatori e programmatici dell'Unione:
b) Piano del traffico e della mobilità pubblica sovra-comunale
100.000,00812
Infrastrutture/viabilità
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico:
a) Progettazione esecutiva e realizzazione rotatoria Porcia incrocio Garage Venezia
55.000,001052
Infrastrutture/viabilità
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico:
b) "Progetto di fattibilità" Ponte sul Meduna
200.000,001052
Politiche giovanili
Qualificare e coordinare i servizi ai residenti
Riqualificazione e adeguamento normativo del Centro di aggregazione giovanile di via Risorgive a Porcia10.000,001242
Politiche giovanili
Qualificare e coordinare i servizi ai residenti
Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile di Zoppola50.000,001242
Sistema dei servizi ai residenti
Riqualificazione e adeguamento normativo delle strutture socio-sanitarie di livello comprensoriale
Progetto di fattibilità nuove dislocazioni e adeguamento normativo Casa Serena e casa Anziani Torre100.000,00
Mobilità ciclistica
Rafforzare e completare i collegamenti ciclabili sovracomunali
Progetto e realizzazione ciclabile su SP 31-Via Garibaldi a completamento asse Roveredo-Budoia30.000,00
Infrastrutture/viabilità
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana
Realizzazione rotatoria a Orcenico Inferiore incrocio via Sile-SR13100.000,00
Turismo culturale e ambientale
Valorizzazione delle aree naturalistiche del territorio
Approdi sul Noncello e collegamento battello/navetta/ciclabile-progettazione50.000,00
Turismo culturale e ambientale
Valorizzazione delle aree naturalistiche del territorio
Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio100.000,00
Infrastrutture/viabilità
Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana
Rotatoria incrocio SR13-Via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali)35.000,00
TOTALE UNIONE DEL NONCELLO930.000,00

>>

b)
la parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Gemonese è sostituita dalla seguente: <<

del Gemonese
Infrastrutture, mobilità, trasportiCompletamento piste ciclabili: tratto Gemona-Artegna112.000,001052
Infrastrutture, mobilità, trasportiRealizzazione pista ciclabile Artegna-Buia105.000,001052
Infrastrutture, mobilità, trasportiEliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi all'aperto e negli edifici pubblici dei Comuni17.500,001222
Territorio e ambienteRealizzazione del Parco archeologico del Colle di San Martino ad Artegna52.500,00512
Territorio e ambienteImplementazione di un marketing unitario per comunicare il territorio ed i vari prodotti locali25.000,001611
Economia e impreseRafforzare la fruizione ecologica, sportiva e turistica. Creare e segnalare percorsi in quota (in particolare anelli) per mountain bike3.500,00512
Economia e impreseQualificazione e segnalazione di sentieri di fondo valle per passeggiate. Sentieri "avventura" nel territorio boschivo di Montenars, sul monte San Simeone, lungo il torrente Palar (Alesso)2.800,001042
Territorio e ambienteInterventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano19.000,00
Risorse energetiche ed efficienzaInterventi di miglioramento e retrofitting energetico degli edifici pubblici100.500,001712
Risorse energetiche ed efficienzaEfficientamento energetico Casa delle Farfalle di Bordano49.000,001712
Risorse energetiche ed efficienzaSostituzione ed efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dei comuni (progettazione per € 35.000 e 70.200 per parziale realizzazione)35.000,001712
70.200,001712
Infrastrutture, mobilità e trasportiInterventi di manutenzione straordinaria strada comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano8.000,00
TOTALE UNIONE DEL GEMONESE600.000,00

>>

c) il totale Intesa 2017 è modificato da 13.582.715 euro a 13.577.400 euro.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 19, L. R. 37/2017
2Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 10, comma 19, L. R. 37/2017
Art. 14
 (Ulteriori disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 53 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è autorizzata la spesa di 420.315 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 420.315 euro, per l'anno 2017, suddivisi per ciascuna Missione, Programma e Titolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:
a) per 108.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
b) per 57.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
c) per 15.000 euro dalla Missione n. 19 (Relazioni internazionali), Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
d) per 235.000 euro dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);
e) per 5.315 euro dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
Art. 15
  (Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge regionale 20/2016 )
1.
Dopo l' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:
<<Art. 9 quinquies
 (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.>>.

2. Per le finalità previste dell' articolo 9 quinquies, comma 1, della legge regionale 20/2016 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2018.