Art. 1
(Anticipazioni finanziarie a favore dei soggetti che hanno richiesto i premi per le misure a superficie del PSR)
1. La Regione promuove l'applicazione di pratiche agronomiche con elevato livello di sostenibilità ambientale in quanto compatibili con la tutela dell'ecosistema, delle risorse naturali e del paesaggio.
2. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno degli oneri economici derivanti dall'adozione delle pratiche di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare in via eccezionale, solo per l'anno 2017, anticipazioni finanziarie ai soggetti che hanno richiesto, nel 2015, il premio previsto dalla "Misura 11- agricoltura biologica" o dalla "Misura 10 - intervento 10.1.6 - gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR).
3. Le domande per ottenere le anticipazioni finanziarie sono presentate, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 2017, al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base del modello pubblicato sul sito internet della Regione. La valutazione delle domande avviene con procedimento a sportello.
4.
Le anticipazioni finanziarie sono concesse a condizione che il richiedente:
a) abbia presentato domanda di pagamento per la medesima misura nel 2016, confermando le superfici per cui viene mantenuto l'impegno ad applicare le pratiche agronomiche di cui al comma 1;
b) fino alla conclusione dell'istruttoria della domanda per ottenere l'anticipazione finanziaria, non abbia percepito il premio richiesto per il 2015 o il relativo anticipo ovvero non si sia concluso con esito negativo il controllo in loco disposto dall'Organismo Pagatore.
5.
Le anticipazioni finanziarie sono concesse ed erogate per un totale determinato dalla somma:
a) dell'80 per cento del premio richiesto per le superfici impegnate nel 2015 e confermate nel 2016, calcolato sull'importo del premio fino a 5.000 euro;
b) del 60 per cento sull'importo eccedente.
6. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 5, non si prendono in considerazione i premi aggiuntivi per la zootecnia biologica.
7.
Le anticipazioni finanziarie sono restituite all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità indicate nel modello di domanda di cui al comma 3. Entro il 15 gennaio 2018, gli interessati trasmettono al Servizio di cui al comma 3 la documentazione attestante l'avvenuta restituzione. In caso di mancata restituzione si applica la compensazione di cui all'
articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e, in assenza di rapporti di credito nei confronti dell'Amministrazione regionale, si procede al recupero forzoso delle somme dovute.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 7, quantificate in 2.200.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 2
(Convenzione per la concessione di finanziamenti con procedure e condizioni semplificate, ivi compresa la cessione degli importi derivanti da aiuti del PSR)
1.
Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari a favore dello sviluppo rurale, la Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni semplificate nella concessione, alle imprese che presentano domande di sostegno nell'ambito del PSR, di:
a) finanziamenti per l'anticipazione dei relativi contributi e premi ovvero per l'avvio dei programmi di spesa oggetto delle domande di sostegno medesime;
b) garanzie per l'ottenimento di anticipi contributivi;
c) garanzie destinate a sostenere l'accesso al credito.
2.
Le procedure e le condizioni per la concessione dei finanziamenti sono definite nella convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'
articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 3
(Riconoscimento debiti fuori bilancio)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione all'interno di ciascuna delle missioni, programma e titolo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, indicati nella tabella A allegata alla presente legge per gli importi a fianco di ciascuna indicati.