Art. 2
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)
1.
L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalle CDM e dagli EDR, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:
a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;
b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;
d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle CDM, dagli EDR, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia.
3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.
4.
Gli Ispettorati micologici di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376
(Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.
5.
L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:
a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;
b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.
6.
Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:
a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;
b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;
c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 35, lettera a), L. R. 31/2017
2Articolo sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 6/2019
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 9/2019
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 7, L. R. 21/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
7Comma 3 sostituito da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 30, comma 1, L. R. 6/2021
9Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 3
(Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM)
1.
La raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento all' EDR del contributo annuale.
2. Il versamento del contributo annuale consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
2 bis. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
3. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 2 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.
3 bis.
Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
3 ter.
Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro il territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:
a) abbiano compiuto sedici anni;
b) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
c) siano in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
3 quater. Per le finalità di cui al comma 3 ter, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'EDR del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato all'EDR, secondo le modalità stabilite dal medesimo, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'
articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 3 bis e 3 ter.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 4 sostituito da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 3 sostituito da art. 3, comma 11, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Comma 3 quinquies aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Comma 3 sexies aggiunto da art. 3, comma 11, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 11, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
(Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM)
1.
La raccolta dei funghi nel territorio di ciascuna CDM è consentita a coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2;
b) sono in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo annuale determinato ai sensi del comma 9.
2. Il versamento del contributo annuale di cui al comma 1 consente la raccolta per l'anno solare in cui è effettuato.
3. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
4. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 3 il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.
4 bis.
Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.
5.
Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro ciascuna delle CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:
a) abbiano compiuto sedici anni;
a bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
b) siano in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.
5 bis.
Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita al residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
6. Il versamento del contributo giornaliero consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni consecutivi per cui è effettuato e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi. L'invio della comunicazione di cui al comma 5 bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima.
7. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 4 bis, 5 e 5 bis è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
8. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 4 bis, 5 e 5 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 4 bis e 5 ovvero della comunicazione di cui al comma 5 bis.
9. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 4 bis e 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 60, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 60, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
4Parole sostituite al comma 7 da art. 60, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
5Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 3, comma 51, lettera a), L. R. 13/2019
6Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 51, lettera b), L. R. 13/2019
7Parole aggiunte al comma 6 da art. 3, comma 51, lettera c), L. R. 13/2019
8Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 51, lettera d), L. R. 13/2019
9Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 51, lettera e), L. R. 13/2019
10Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 51, lettera e), L. R. 13/2019
11Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
14Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
15Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 4, comma 70, lettera j), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
16Parole sostituite al comma 5 bis da art. 4, comma 70, lettera k), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 4, comma 70, lettera k), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
18Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 70, lettera l), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 11, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
20Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 11, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21Lettera a bis) del comma 5 aggiunta da art. 3, comma 11, lettera h), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22Parole sostituite al comma 5 bis da art. 3, comma 11, lettera i), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23Parole soppresse al comma 5 bis da art. 3, comma 11, lettera i), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24Lettera a) del comma 5 bis abrogata da art. 3, comma 11, lettera j), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
25Lettera b) del comma 5 bis abrogata da art. 3, comma 11, lettera j), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
26Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 11, lettera k), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 11, lettera k), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
28Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 11, lettera l), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
29Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 11, lettera l), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione)
1. I dipendenti, i collaboratori e gli studenti degli enti e istituti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, gli associati delle associazioni micologiche, nonché i soggetti in possesso dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della sanità 686/1996 possono esercitare gratuitamente la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.
2.
I legali rappresentanti degli enti, degli istituti e delle associazioni micologiche di cui al comma 1, nonché i micologi possono richiedere per sé e per ulteriori dieci persone l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, allegando la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle finalità, del periodo e del luogo della raccolta;
b) dati identificativi delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione;
c)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'
articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella quale il legale rappresentante o il micologo dichiari che le persone per le quali si chiede l'autorizzazione sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.
3. La validità dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione non può superare l'anno solare in cui è rilasciata.
4.
L'autorizzazione alla raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo può essere rilasciata a favore degli enti, degli istituti e delle associazioni di cui al comma 1 e dei micologi anche per il periodo strettamente connesso alla realizzazione di mostre, giornate di studio, convegni e seminari. In tal caso, l'autorizzazione viene rilasciata:
a) previa presentazione della relazione di cui al comma 2, lettera a), e dei dati identificativi delle persone che partecipano alla manifestazione;
b) per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione e fino al termine della manifestazione stessa;
c) anche per un numero di persone superiore a quello di cui al comma 2 e anche per persone prive dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.
5.
L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:
a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;
b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.
6. Durante l'attività di raccolta il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e di copia dell'autorizzazione.
7. La raccolta di funghi per le finalità di cui al presente articolo svolta, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, dall'Amministrazione regionale, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) non è soggetta ad autorizzazione.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 6/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 70, lettera m), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 61, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 11
(Commissione scientifica regionale per la micologia)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali è istituita la Commissione scientifica regionale per la micologia, preposta a esprimere pareri sulle materie concernenti la raccolta dei funghi, sulle problematiche di miglioramento e salvaguardia ambientale connesse con le specie fungine e sulle limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
2.
La Commissione è composta da:
a) un rappresentante delle CDM, designato congiuntamente dai legali rappresentanti delle medesime, con funzioni di Presidente;
a bis) un rappresentante degli EDR, designato congiuntamente dai legali rappresentanti dei medesimi;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di funghi o suo delegato;
c) un rappresentante degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie;
d) due esperti designati dalla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia;
e) due rappresentante degli Enti Locali designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia e dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM).
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia.
4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.
5. La Commissione rimane in carica per un periodo di quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo gratuito.
Note:
1Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022
2Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 56, lettera b), L. R. 13/2022
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 56, lettera c), L. R. 13/2022
Art. 12
(Attività divulgative e di salvaguardia)
1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle specie fungine.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, da parte della Federazione anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle seguenti attività:
a) organizzazione di mostre, convegni e giornate di studio su tematiche a carattere micologico e naturalistico;
b) realizzazione di materiale informativo e divulgativo sulle specie fungine;
c) organizzazione di corsi gratuiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata al Servizio competente in materia di funghi dal legale rappresentate della Federazione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno corredata della relazione descrittiva delle attività programmate, del preventivo delle spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda e dell'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata ai sensi del comma 5.
4. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, ai sensi del
regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa nel rispetto dell'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di funghi. Il Servizio può disporre controlli e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti, anche ai fini della verifica della gratuità dei corsi di cui al comma 2, lettera c).
5.
Il contributo è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Qualora sia presentata richiesta, con il decreto di concessione, è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'
articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000
. Il restante 20 per cento è erogato entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 12/2018
2Parole sostituite al comma 4 da art. 52, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 14
(Sanzioni amministrative)
1.
Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6 e fatto salvo quanto consentito dall'articolo 5, comma 1, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi:
b) senza aver versato il contributo di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta;
b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis;
c) in violazione del limite delle giornate massime annue di raccolta di cui all'articolo 4, comma 7;
d) senza aver acquisito l'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione di cui all'articolo 6.
2. Ferma restando l'applicazione dei commi da 3 a 6, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 300 euro chiunque eserciti la raccolta di funghi senza che sia stato versato il contributo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni esemplare raccolto chiunque violi il divieto di raccolta delle specie di cui all'articolo 9, comma 1, e chi superi il numero massimo degli esemplari consentiti di cui all'articolo 6, comma 5.
4. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 80 euro per ogni chilogrammo o frazione raccolto oltre il limite chiunque violi il limite quantitativo giornaliero previsto dall'articolo 7.
5. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 8.
6. È soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 100 euro chiunque violi il divieto di raccolta nelle zone di cui all'articolo 9, comma 2, e le limitazioni temporali alla raccolta di cui all'articolo 9, comma 3.
7. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 6 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 per l'anno solare in corso e di cui all'articolo 6.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Servizio competente in materia di funghi secondo le modalità della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2019
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 51, lettera f), L. R. 13/2019
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 61, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 18, L. R. 8/2024
Art. 15
4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 35, lettera b), L. R. 31/2017
2Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera o), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 30, comma 2, L. R. 6/2021
4Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Comma 3 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 61, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e dal Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.