Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2.
Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma, punti 1 bis) e 9), e di cui all'articolo 5, primo comma, punti 7) e 14), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.
3.
In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, con la presente legge la Regione dà attuazione all'
articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Legge finanziaria 2010), e all'
articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148
. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicità della gestione di cui all'
articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'
articolo 200 del decreto legislativo 152/2006
.
Art. 2
(Principi)
1.
In materia di risorse idriche la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000
, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalità umana e al godimento della vita;
b) riconoscimento dell'inalienabilità degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale;
c) tutela e proprietà pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema;
d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarietà, nonché della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;
f) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2.
Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 la Regione e gli Enti locali perseguono i seguenti obiettivi:
a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica;
b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;
c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e dei suoi usi impropri.
3.
In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge osservando il principio di precauzione, nonché i principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi la Regione e gli Enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurne i quantitativi avviati a smaltimento, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'
articolo 179 del decreto legislativo 152/2006
, in attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali di cui alla
legge 28 dicembre 2015, n. 221
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei principi europei in materia di economia circolare.
Art. 3
(Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale)
2.
Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13
(Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36
- Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.
Note:
1La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1/1/2017, come disposto dall'art. 25, c. 1, L.R. 5/2016.
Art. 4
(Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)
1.
È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal
decreto legislativo 152/2006
. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.
2.
Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra, con le modalità di cui all'articolo 23, nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011).
3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.
4.
L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel
codice civile
, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5 bis. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.
7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 34/2017
2Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
3Comma 5 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 5
(Organi dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)
1.
Sono organi dell'AUSIR:
a) l'Assemblea regionale d'ambito;
a bis) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) le Assemblee locali;
d) il Revisore dei conti;
e) il Direttore generale.
2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente, di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componente dell'Assemblea regionale d'ambito, di componente delle Assemblee locali, di componente del Consiglio di amministrazione, è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Note:
1Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 6
(Assemblea regionale d'ambito)
1.
L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:
a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";
b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.
2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 1 appartenga alla minoranza slovena, l’Assemblea regionale d’ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38(Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia).
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall’Assemblea regionale d’ambito. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione contenente il budget economico e il budget finanziario, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.
6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché per la riduzione dell’incidenza sulla tariffa dei costi di gestione al verificarsi di eventi eccezionali e a beneficio esclusivo dell’utenza.
7.
L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:
a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;
b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;
c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;
d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;
e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;
f bis) alla validazione dei piani economico finanziari (PEF) dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA;
g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;
h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'articolo 26, comma 4;
h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;
i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;
j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
k)
( ABROGATA )
l)
( ABROGATA )
m) all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15;
8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.
9.
I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 3/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5Lettera o bis) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
6Lettera o ter) del comma 7 aggiunta da art. 35, comma 2, L. R. 34/2017
7Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
9Comma 6 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
10Lettera k) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
11Lettera l) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
12Lettera m) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
13Lettera n) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
14Lettera o ter) del comma 7 sostituita da art. 3, comma 1, lettera d), numero 4), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
15Lettera h bis) del comma 7 aggiunta da art. 15, comma 1, L. R. 6/2019
16Parole sostituite al comma 4 da art. 90, comma 1, L. R. 13/2020
17Comma 1 sostituito da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
18Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
19Parole sostituite al comma 3 da art. 132, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
20Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
21Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
22Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 12, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
23Parole aggiunte al comma 6 bis da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
24Lettera f bis) del comma 7 aggiunta da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
Art. 6 bis
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'AUSIR ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.
2.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte nelle materie di competenza dell'Assemblea regionale d'ambito, di cui all'articolo 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), e o), e formula pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
b) esprime parere sullo schema del bilancio di previsione;
c) esprime parere sullo schema del bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti interni;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) esprime parere sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
g) approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'articolo 14 predisposta dal Direttore generale;
h) promuove attività culturali e iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;
i) esprime parere sul Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
j)
individua la perimetrazione degli agglomerati di cui all'
articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006
, nonché provvede alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
k)
individua e definisce le previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'
articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 152/2006
, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito.
2 bis. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dal Consiglio di Amministrazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 1, L. R. 13/2020
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 7
(Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'AUSIR ed è eletto in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.
2.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c)
vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
d) stipula le convenzioni di servizio e i relativi disciplinari ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), e le convenzioni fra gli Enti;
e)
esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea regionale d'ambito e del Consiglio di amministrazione, ovvero che gli siano attribuite per legge;
f) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione del provvedimento di nomina assunto dall'Assemblea regionale d'ambito.
3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 8
(Assemblee locali)
1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.
2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.
3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco cha ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.
5.
Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. Al fine di determinare la quota di partecipazione dei Comuni con tasso di turisticità, di cui all'
articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014
, pari o superiore a 100, il valore della popolazione residente in tali Comuni è aumentato del 50 per cento. Per le finalità del presente comma, il decreto di cui all'
articolo 13, comma 4, della legge regionale 26/2014
, include i Comuni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.
6.
I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito ZTO), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 26/2014
. I Sindaci dei Comuni costituenti ZTO si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella ZTO.
7.
Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:
a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;
b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;
c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, lettera b);
d)
ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell'
articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 152/2006
, nel rispetto della tariffa di base di cui all'articolo 6, comma 7, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.
8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.
9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.
10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.
11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.
12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).
Note:
1Comma 12 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 13/2020
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 9, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 9
(Revisore dei conti)
Art. 10
(Direttore generale)
1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a quella di Direttore centrale della Regione.
1 bis. L'incarico di Direttore generale è esclusivo, è incompatibile con ogni altra attività professionale e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio, con oneri a carico di AUSIR.
2.
Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile e in particolare:
a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
b) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione, contenente il budget economico e il budget finanziario;
c) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio di esercizio;
d) provvede alla predisposizione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'articolo 15 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea regionale d'ambito;
e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali e ne redige i processi verbali;
f) definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
g) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) propone al Consiglio di amministrazione i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 19/2017
3Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 28, lettera a), L. R. 7/2024
5Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 28, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 11
1.
Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta una indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco.
2.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissato dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese di trasferta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
2Articolo sostituito da art. 4, comma 9, lettera e), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 12
1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attività dell'AUSIR di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 14 e, qualora accerti gravi irregolarità e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.
2.
Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal
decreto legislativo 152/2006
.
3.
In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:
a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalità di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;
b) alla definizione delle modalità di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
c)
alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'
articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
).
4.
Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del
decreto legislativo 152/2006
, la Regione può provvedere:
a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque e del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli già previsti nel Piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche europee, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;
b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.
5. L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'articolo 23, comma 3.
6.
La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità:
a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria;
b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).
b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.
7.
Le risorse di cui all'
articolo 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.
8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 9, L. R. 25/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
3Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 15, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 13
(Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi)
1.
Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono predisposti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 149 e 203, comma 3, del
decreto legislativo 152/2006
, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e sono approvati dall'Assemblea regionale d'ambito.
2. I Piani d'ambito di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori. Anteriormente alla formulazione della proposta di approvazione del Piano d’ambito all’Assemblea regionale d’ambito, il Consiglio di amministrazione trasmette alle strutture regionali competenti in materia di risorse idriche e di gestione dei rifiuti la documentazione del Piano o dei relativi aggiornamenti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione la Giunta regionale può formulare osservazioni e prescrizioni, in merito alla coerenza con la pianificazione regionale, che l’AUSIR è tenuta a recepire nel Piano d’ambito in sede di approvazione.
3.
I Piani d'ambito di cui al comma 1 sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti:
a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
d) il piano economico-finanziario.
4. La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.
5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.
6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
7. Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.
9.
Ai sensi dell'
articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006
i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'articolo 17.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.
Art. 14
1.
L'AUSIR approva la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito avente i seguenti contenuti:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
b) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
c) le caratteristiche delle tariffe applicate e il gettito tariffario;
d) il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione di cui al comma 1 è inviata al Consiglio regionale, nonché alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 4, L. R. 25/2016
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 14, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 15
(Piano operativo per la crisi idropotabile)
1. L'AUSIR predispone e approva il Piano operativo per la crisi idropotabile nel quale sono indicati le misure e gli interventi da attuare nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano regionale di tutela delle acque.
2.
Il Piano operativo per la crisi idropotabile di cui al comma 1 si compone di:
a)
analisi del rischio di crisi idrica redatta in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
b) individuazione delle aree e dei corpi idrici interessati;
c) fonti di approvvigionamento idrico alternative rispetto alle infrastrutture disponibili;
d) interventi da realizzare, compresi quelli di carattere temporaneo e conseguenti interventi di rimessione in pristino, nonché relativi tempi di esecuzione;
e) azioni e misure da adottare al fine di affrontare la crisi idropotabile.
3. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di crisi idropotabile l'AUSIR attiva immediatamente gli interventi, le azioni e le misure previsti dal Piano operativo per la crisi idropotabile e provvede al conseguente adeguamento del Piano d'ambito di cui all'articolo 13 anche ai fini della copertura finanziaria degli stessi.
Art. 16
(Affidamento dei servizi)
1. L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.
2. L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.
3. Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.
4. In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.
5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.
6.
La prosecuzione della gestione dei servizi da parte dell'operatore economico derivante dalle operazioni di cui al comma 5 è subordinata all'avvenuta applicazione dell'
articolo 2112 del codice civile
con riferimento al passaggio dei lavoratori all'operatore economico medesimo, ferme restando le possibilità di deroga previste dall'
articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
(Legge comunitaria per il 1990).
Art. 17
(Rapporti fra l'AUSIR e i gestori)
1.
I rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, relativamente al servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, e relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 203 del decreto legislativo 152/2006
.
2. In sede di elaborazione della convenzione di servizio di cui al comma 1, l'AUSIR tiene conto, altresì, dei principi contenuti nelle normative europee, nazionali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
3. In sede di elaborazione dei Piani d'ambito di cui all'articolo 13 è data facoltà agli organi dell'AUSIR di disporre lo svolgimento di audizioni dei gestori dei servizi al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione.
Art. 18
(Disposizioni specifiche per le zone montane)
1. L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'articolo 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.
2. Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio è, in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.
3.
In considerazione delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000, e coerentemente alle politiche di valorizzazione e sostegno, per detti territori la Regione riconosce come prioritaria l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione della tariffa del servizio idrico integrato. A tal fine la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'
articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), nel determinare le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, stabilisce altresì le modalità di intervento per l'agevolazione di cui al presente comma.
Art. 19
(Carta dei servizi)
1. La Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la Carta del servizio idrico integrato sono i documenti adottati dai gestori in cui vengono definiti i diritti e i doveri degli utenti, le modalità di reclamo, le procedure di conciliazione delle controversie e vengono indicati gli standard di qualità che i gestori stessi devono garantire all'utenza.
3. Ogni successivo aggiornamento da parte del gestore delle Carte dei servizi di cui al comma 1 richiede il preventivo parere favorevole dell'AUSIR e del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti.
4.
Le Carte dei servizi di cui al comma 1 tutelano le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della
legge 38/2001
anche prevedendo la fatturazione di consumi bilingue.
Art. 20
(Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti)
1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso l'AUSIR è istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a carico dell’AUSIR. Il Comitato è nominato dall’AUSIR sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2.
Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o con i gestori;
e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;
f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi;
k) consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini;
l) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.
3. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.
4. Le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.
5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 21
(Assunzione del personale dell'AUSIR)
2. Al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
3.
Al fine di assicurare al personale di cui al presente articolo livelli di formazione uniformi a quelli assicurati al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'AUSIR è autorizzata ad aderire alle iniziative formative afferenti tematiche riguardanti i servizi fondamentali di rilevanza economica organizzate dalla cabina di regia di cui all'
articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3
(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).
Art. 22
(Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b).
2.
Ai sensi dell'
articolo 25, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27
, il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.
Art. 23
(Attivazione dell'AUSIR)
1. L'AUSIR è istituita a far data dall'1 gennaio 2017 ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10.
2.
Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della
legge regionale 22/2010
. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 13/2005
da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale è costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente che ne assume il coordinamento, il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR. La cabina di regia attiva la preselezione di cui all'articolo 10, comma 1, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di funzione pubblica.
4.
La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predispone in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione. L’Assemblea regionale d’ambito provvede all’approvazione dello statuto dell’AUSIR successivamente alla nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 10.
5. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2. L'Assessore regionale competente in materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Entro i successivi quindici giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
5 bis. Nelle more della nomina del Presidente dell'AUSIR, la richiesta di convocazione delle conferenze dei Sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, è formulata dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla gestione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.
7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'articolo 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 24/2016
2Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 24/2016
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 24/2016
4Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 24/2016
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
6Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
7Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
8Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017
9Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017
Art. 24
(Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato)
1.
La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. L’incarico del Commissario liquidatore cessa con il trasferimento all’AUSIR dei saldi di bilancio delle Consulte d’ambito e con il compimento degli adempimenti di chiusura dell’ente. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'articolo 23, comma 1, provvede:
a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;
c)
alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;
d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria;
d bis)
( ABROGATA )
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 31 agosto 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
2 bis. Il Commissario incaricato garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio. Nell’ipotesi in cui le Consulte d’ambito siano interessate dalle procedure di cui all’articolo 26, comma 1, i saldi di bilancio sono trasferiti solo a conclusione delle procedure stesse.
Note:
1Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2017
3Lettera d bis) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017
4Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 19/2017
5Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 19/2017
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 19/2017
Art. 25
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'articolo 23, comma 1.
2. I Comuni e i Commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato.
3.
Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 13/2005
da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.
3 bis. L'AUSIR fa proprio l'eventuale riallineamento delle concessioni effettuato in applicazione dell'articolo 8, comma 4, dell'Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" nel caso di intervenuta aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato.
4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.
5 bis.
Nelle more della predisposizione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell'
articolo 1, comma 527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), i costi di funzionamento dell'AUSIR derivanti dall'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono posti a carico dei soggetti gestori del servizio medesimo e ripartiti proporzionalmente fra gli stessi in base al numero di utenze servite.
5 ter.
In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico degli amministratori e del personale delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011), e successivamente soppresse ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), per attività svolte nell'esercizio delle funzioni d'istituto anteriormente alla chiusura delle rispettive procedure di liquidazione, l'AUSIR è autorizzata a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, a condizione che il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o un decreto di condanna o una pronuncia equiparata, nonché qualora il procedimento sia stato definito con il patteggiamento della pena. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'
articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia).
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 44/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 6, L. R. 12/2018
4Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 7, L. R. 13/2022
Art. 26
(Trasferimento di personale all'AUSIR)
1. Il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, entro novanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale. Le procedure per il trasferimento del personale devono essere attivate con le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno 2016.
2.
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'
articolo 2112 del Codice civile
, ed è inquadrato nei profili professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate.
3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.
5. Il personale di cui al comma 1 ha la facoltà di conservare il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico per un periodo massimo di diciotto mesi decorrenti di trasferimento all'AUSIR ai sensi del comma 1 ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e, in tale ipotesi, può aderire agli avvisi di mobilità a evidenza pubblica delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Ai fini del trasferimento del predetto personale interessato agli avvisi di mobilità non è richiesto alcun nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
2Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016
Art. 27
(Poteri sostitutivi)
1.
La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario ad acta, ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), definendone i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico, che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'articolo 24, comma 2.
2. Le funzioni del Commissario ad acta cessano decorsi trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.
3.
Ai sensi dell'
articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006
, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 19/2017
Art. 28
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti norme:
Art. 29
(Modifiche all'ordinamento di settore)
1.
Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017:
h)
al
comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16
(Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<
dell'Autorità d'ambito territorialmente competente
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'
articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
>>;
j)
dopo il
comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 16/2008
è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.>>;