Art. 106
(Norme transitorie)
1.
Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della
legge regionale 2/2002
continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
2.
L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della
legge regionale 12/2006
continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
4.
I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della
legge regionale 2/2002
provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.
5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.
5 bis.
Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della
legge regionale 2/2002
.
6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.
7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
2Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017
4Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017
Art. 107
(Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2.
La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 18, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;
b) articolo 46, comma 4, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;
c) articolo 52, comma 3, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.
Art. 108
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 59 è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2017 e di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 61 è autorizzata la spesa complessiva di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2017 e di 2.000.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 7.540.000 euro suddivisa in ragione di 3.770.000 euro per l'anno 2017 e di 3.770.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 63 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 64 è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 850.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12.
Per le finalità previste dall'
articolo 137 bis della legge regionale 2/2002
, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.
13.
Per le finalità previste dall'
articolo 137 bis della legge regionale 2/2002
, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri complessivi di 9.370.000 euro suddivisi in ragione di 4.910.000 euro per l'anno 2017 e di 4.460.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15.
All'onere di complessivi 8.600.000 euro, suddiviso in ragione di 4.100.000 euro per l'anno 2017 e di 4.500.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni disposte dai commi 3, 4, 11 e 13 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di complessivi 5.800.000 euro, suddivisi in ragione di 2.700.000 euro per l'anno 2017 e di 3.100.000 euro per l'anno 2018 dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) mediante storno di complessivi 2.800.000 euro, suddivisi in ragione di euro 1.400.000 per l'anno 2017 e di euro 1.400.000 per l'anno 2018 dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. All'onere complessivo di 140.000 euro suddiviso in ragione di euro 70.000 per l'anno 2017 e di euro 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.