Art. 38
(Quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018)
2.
I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:
c)
il valore determinato ai sensi dell'
articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014
, come sostituito dall'
articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20
(Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'
articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014
e in attuazione della previsione dell'
articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014
, come inserito dall'
articolo 32 della legge regionale 20/2016
.
4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.
5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 20/2016
2Integrata la disciplina del comma 5 da art. 10, comma 2, L. R. 9/2017
3Comma 3 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 44/2017
Art. 40
1.
Ai sensi dell'
articolo 7, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34
(Legge di stabilità 2016), sono destinate all'Amministrazione regionale 14,7 milioni di euro delle risorse ivi previste, in relazione ai piani di subentro riferiti alle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016.
2.
In relazione alle prime risultanze dei piani di subentro di cui al comma 1, sono altresì destinati all'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province, previsto all'articolo 32 dalla
legge regionale 26/2014
, complessivi 58.120.000 euro, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti risorse:
b)
per complessivi 29.400.000 euro, suddivisi in ragione di 14.700.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'
articolo 47 della legge regionale 18/2015
.
3.
Per le finalità previste ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria generale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2016 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.170.000 euro per l'anno 2016 e per 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 709.098,64 euro per l'anno 2016 e per 1.381.183,01 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
d) Missione n. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 750.000 euro per l'anno 2016 e per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.990.901,36 euro per l'anno 2016 e per 21.678.816,99 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
f) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 30.000 euro per l'anno 2016 e per 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
4. All'onere di 14,7 milioni di euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e dal Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. All'onere di complessivi 58.120.000 euro per gli anni 2017 e 2018, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. In relazione al disposto cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di 3.227.189,79 euro per l'anno 2016 e di 6.285.921,86 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 43
1.
Al fine di consentire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016, in sede di prima applicazione e nelle more della precisa regolazione dei rapporti conseguenti all'aggiornamento dei piani di subentro previsto dall'
articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014
, è autorizzata la spesa complessiva di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.800.000 euro;
b) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 4,5 milioni di euro;
c) Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 229.037,48 euro;
d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 100.000 euro;
e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 375.000 euro;
f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 75.000 euro;
g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 200.000 euro;
h) Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
i) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 80.000 euro;
j) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;
k) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 570.000 euro;
l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 25.000 euro;
m) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 225.000 euro.
2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 35, comma 7, della legge regionale 26/2014
relative al trasferimento di risorse in sede della prima applicazione di cui al comma 1, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sui seguenti Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018:
a) Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 5.500.000 euro;
b) Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 4,5 milioni di euro.
3.
All'onere di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede come di seguito indicato:
a) per 10 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2016 dal comma 2;
b) per 229.037,48 euro mediante storno per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
c) per 50.000 euro mediante rimodulazione della spesa per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e del Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, è iscritto lo stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 200 (Entrate per conto terzi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 56, L. R. 14/2016
Art. 46
(Personale di staff delle Province)
1.
Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla
legge regionale 26/2014
riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.
2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.
3.
A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla
legge regionale 26/2014
il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.
4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatto salvo il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 10, comma 36, lettera a), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 36, lettera b), L. R. 14/2016
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 37, L. R. 14/2016
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
5Comma 2 sostituito da art. 10, comma 22, lettera a), L. R. 24/2016
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 22, lettera b), L. R. 24/2016
7Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 22, lettera c), L. R. 24/2016
8Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2017
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 19, comma 1, L. R. 9/2017
10Parole sostituite al comma 4 bis da art. 12, comma 3, L. R. 37/2017
11Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 44/2017
12Parole sostituite al comma 4 bis da art. 27, comma 4, L. R. 4/2018
13Parole sostituite al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018
14Parole sostituite al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
15Parole soppresse al comma 4 bis da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 26/2018
Art. 48
(Servizi educativi e socio assistenziali)
1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di due anni.
2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all'
articolo 54 della legge regionale 18/2015
cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 15/2017
Art. 50
1.
Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della
legge regionale 26/2014
, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.
2.
Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
"Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 112, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 51
(Centrale Unica di Risposta al NUE 112)
1.
Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall'
articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20
(Assestamento del bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.
3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 31/2017
Art. 56
(Norma transitoria)
5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2018, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.
5 bis.
Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della
legge regionale 26/2014
possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 20/2016
2Comma 5 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
3Comma 5 ter aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 6, L. R. 44/2017
5Comma 1 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
6Comma 2 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021
7Comma 3 abrogato da art. 35, comma 1, lettera k), L. R. 5/2021