LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/12/2016
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
240.04 - Cooperazione

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2Articolo 69 bis aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016
3Titolo IV bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
4Articolo 47 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
5Parole aggiunte all' Allegato H da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017
6L'Allegato A della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
7L'Allegato B della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
8L'Allegato C della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
9L'Allegato D della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
10L'Allegato E della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
11L'Allegato F della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
12L'Allegato G della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
13L'Allegato H della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
14L'Allegato I della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
15Articolo 31 bis aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
16Capo IV bis del Titolo VII aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Articolo 69 ter aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
18Articolo 69 quater aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19Articolo 69 quinquies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20Articolo 69 sexies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
21Articolo 69 septies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
22Articolo 69 octies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
23Articolo 69 nonies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
24Articolo 69 decies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
25Articolo 15 bis aggiunto da art. 50, comma 1, L. R. 6/2021
26Vedi anche quanto disposto all' Allegato D dall'art. 2, comma 14, L. R. 13/2021
27Allegato A abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
28Allegato B abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
29Allegato C abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
30Allegato D abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
31Allegato E abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
32Allegato F abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
33Allegato G abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
34Allegato H abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
35Allegato I abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
36Allegato J abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
37Capo I del Titolo I abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
38Titolo I abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
39Capo I del Titolo II abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
40Capo II del Titolo II abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
41Capo V del Titolo II abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
42Capo I del Titolo III abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
43Titolo III abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
44Capo I del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
45Capo II del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
46Capo III del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
47Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
48Capo V del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
49Capo VI del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
50Capo VII del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
51Capo VIII del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
52Capo IX del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
53Capo X del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
54Capo XI del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
55Capo XII del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
56Capo XIII del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
57Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
58Capo I del Titolo IV bis abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
59Titolo IV bis abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
60Capo I del Titolo V abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
61Titolo V abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
62Capo I del Titolo VII abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
63Capo I del Titolo VIII abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
64Titolo VIII abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
65Capo III del Titolo II abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
66Capo IV del Titolo II abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
67Titolo II abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
68Capo I del Titolo VI abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
69Titolo VI abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
70Capo II del Titolo VII abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
71Capo III del Titolo VII abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
72Capo IV del Titolo VII abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
73Capo IV bis del Titolo VII abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
74Titolo VII abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO II
 ENTI E SOGGETTI
CAPO I
 COMPETENZE DELLA REGIONE
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO II
 PROMOTURISMOFVG
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO III
 COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 7

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 45/2017
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 8
 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.
2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.
2 bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 45/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 15/2021
3Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
CAPO IV
 ASSOCIAZIONI PRO LOCO
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 7/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 11
 (Contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:
a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;
b) erogare contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;
c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.
1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.
1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016
2Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
CAPO V
 CONSORZI TURISTICI E RETI D'IMPRESA
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO III
 DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 15/2021
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 15 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 50, comma 1, L. R. 6/2021
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 16

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 2 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 3 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 18

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, L. R. 15/2021
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 19

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 6 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO IV
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
CAPO I
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO II
 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 22

( ABROGATO )

(8)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
2Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
3Comma 12 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 6/2019
4Integrata la disciplina del comma 7 da art. 46, comma 9, L. R. 6/2019
5Parole sostituite al comma 7 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
6Comma 7 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
7Comma 7 ter aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
8Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 3, L. R. 6/2019
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO III
 BED AND BREAKFAST
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 6/2019
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO IV
 UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO V
 AFFITTACAMERE
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO VI
 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Art. 29

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019
2Comma 8 bis aggiunto da art. 20, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019
3Comma 8 ter aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
4Comma 8 quater aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
5Parole aggiunte al comma 8 ter da art. 2, comma 2, L. R. 13/2023
6Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 30

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 6/2019
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 31 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 46, comma 1, L. R. 6/2019
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO VII
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO VIII
 RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO IX
 RESIDENZE D'EPOCA
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO X
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
Art. 37

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
4Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 38

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 62, comma 1, L. R. 13/2020
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 39

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO XI
 NORME COMUNI
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 42

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO XII
 VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO XIII
 VIGILANZA E SANZIONI
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 46

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO IV BIS
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
CAPO I
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
Art. 47 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO V
 STABILIMENTI BALNEARI
CAPO I
 STABILIMENTI BALNEARI
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
Art. 54
 (Finalità)
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.
1 ter. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 bis.
1 quater. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli, ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
2Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
3Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
4Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO VII
 INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 58

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 69, lettera b), L. R. 25/2016
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
CAPO II
 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE
Art. 59
 (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) acquisto di arredi e attrezzature;
a bis) acquisto di immobili;
b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche;
c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
2Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 37/2017
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 44, L. R. 37/2017
4Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 9, L. R. 6/2019
5Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 16/2021
6Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 60

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 16/2021
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 61
 (Contributi per infrastrutture turistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:
a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;
b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;
c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;
d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 37/2017
2Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
CAPO III
 ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Art. 62
 (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)
1. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;
b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;
c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
3. Il bando di cui al comma 2 è emanato entro il 10 gennaio di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata l'emanazione di un secondo bando annuale.
4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.
6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.
6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 23, L. R. 12/2018
2Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 13/2022
3Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2023
5Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 63
 (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)
1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la PromoTurismoFVG, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 64
 (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, è autorizzata a concedere, in regime "de minimis", alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;
b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
3. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2021
2Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
CAPO IV
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 68
 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà o comunque nella disponibilità dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).
4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.
5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:
a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;
b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 31/2017
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 37/2017
3Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
4Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 69
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per:
a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;
b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;
c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;
d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;
e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:
a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata;
b) 50 per cento per associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 2/2002 e associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 2.
5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 31/2017
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
3Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 69 bis
 (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2024
3Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
CAPO IV bis
 INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art.69 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 69 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 69 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 69 sexies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art.69 septies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 69 octies
 (Promozione dei cammini)
1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:
a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 21/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 3/2024
4Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera t), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 69 nonies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 69 decies

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO VIII
 DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA
CAPO I
 DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
TITOLO IX
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002
Art. 71
 (Sostituzione del Titolo dellalegge regionale 2/2002)
1.
Il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>, è sostituito dal seguente: <<Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale>>.

Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 74
 (Modifiche all'articolo 114 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 114 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<escursionistica>> sono inserite le seguenti: <<e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada>>;

b)
al comma 2 le parole <<, in ogni caso,>> sono soppresse e dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>>.

Art. 75
 (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 2/2002)
1.
L'articolo 120 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 120
 visite ai siti museali
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).>>.

Art. 76
 (Inserimento dell'articolo 121 bis nellalegge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 121 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 121 bis
 accompagnatore di media montagna
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.>>.

Art. 77
 (Inserimento dell'articolo 121 ter nellalegge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:
<<Art. 121 ter
 maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada
1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.
3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;
d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
e) possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);
f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.
5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.>>.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 78
 (Modifiche all'articolo 123 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 123 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Iscrizione agli albi ed elenchi)>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.>>;

c)
il comma 2 è abrogato.

Art. 79
 (Modifica all'articolo 133 della legge regionale 2/2002)
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 133 della legge regionale 2/2002 le parole <<e telemark>> sono soppresse.

Art. 80
 (Modifiche all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 137 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola <<albi>> sono aggiunte le seguenti: <<o elenchi>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<guide alpine>> sono aggiunte le seguenti: <<e accompagnatore di media montagna>>;

c)
al comma 4 dopo la parola <<alpina>> sono aggiunte le seguenti: <<e accompagnatore di media montagna>> e le parole <<2 maggio 1994, n. 319>> sono sostituite dalle seguenti: <<9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)>>.

Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 82
 (Modifica all'articolo 138 della legge regionale 2/2002)
Art. 83
 (Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 142 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<di accompagnatore di media montagna,>> e le parole <<al relativo albo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai relativi albi ed elenchi>>;

b)
al comma 1 le parole <<da lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 250 euro a 1.000 euro>> e le parole <<lire 500.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 750 euro>>;

c)
al comma 2 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 1.000.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 2.500 euro>>;

d)
al comma 3 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 100.000 a lire 600.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 300 euro>>;

e)
al comma 4 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<500 euro a 1.500 euro>>;

f)
al comma 5 le parole <<da lire 100.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 500 euro>>.

Art. 84
 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 2/2002)
1. All'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 1.000 euro>>;

b)
al comma 2 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 1.500 euro>>.

Art. 85
 (Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)
1.
L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 153
 regolamento
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.>>.

TITOLO X
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015
Art. 86

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale, modificato ad opera dell'art. 1, c. 23, L.R. 6/2017.
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 5, L. R. 6/2019
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 90

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2Il presente articolo ha efficacia dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
3Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 91
 (Modifiche alla legge regionale 3/2015)
1. Alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:
<<2 ter. 1.L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>>;

b)
dopo il comma 2 octies.1 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<2 octies. 1.1.I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.>>;

c) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla fine del comma 5.1 sono aggiunte le seguenti parole: <<che detiene la maggioranza del patrimonio consortile>>;

2)
alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: <<, salvo quanto previsto dal comma 5.1.>>;

3)
alla fine del comma 9 bis sono aggiunte le seguenti parole: <<e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.>>;

d)
alla fine del comma 1 dell'articolo 63 dopo le parole <<diciotto mesi.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.>>;

e)
dopo il comma 4 dell'articolo 70 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.>>.

Art. 92
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013)
1.
Al comma 52 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole <<per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive>>.

Art. 93
 (Modifiche alla legge regionale 22/2006)
1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<Il Piano di Utilizzazione contiene>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Piano di Utilizzazione può contenere>>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole <<e per la realizzazione di opere in esso ricadenti>> sono soppresse;

c)
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;

d)
la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione>>;

e)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il Piano Finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Il ricorso al suddetto Comitato è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), qualora ritenuti di particolare complessità.>>;

f)
dopo l'articolo 13 bis è aggiunto il seguente:
<<Art. 13 ter
 Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico
1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.
2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).
3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 94
 (Modifiche alla legge regionale 18/2015)
1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 imposte locali di carattere speciale
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
4. Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta.
5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.
6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.
8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.>>;

b)   ( ABROGATA )
(1)
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno di cui all'articolo 10, commi da 3 a 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), hanno effetto dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10, fatte salve eventuali disposizioni statali di carattere eccezionale finalizzate a contenere il livello complessivo della pressione tributaria.
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9, lett. b) L.R. 18/2015, a decorrere dall'1/1/2021.
TITOLO XI
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2006
Art. 95
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<forniti dagli osservatori provinciali qualora costituiti>> sono sostituite dalle seguenti: <<di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione>>;

b)
la lettera d) del comma 3 è abrogata.

Art. 96
 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 15 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 154, lettera i), L. R. 12/2025 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 3 bis, L.R. 20/2006.
Art. 97
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2006)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2006 le parole <<Le Province hanno>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale competente ha>>.

Art. 98
 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 17 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse.

Art. 99
 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 18 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<dal responsabile della struttura tecnica competente>> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
Art. 100
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2006 le parole <<, comma 2,>> sono soppresse.

Art. 101
 (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 20/2006)
1.
Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)>>.

Art. 102
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2006)
1.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 20/2006)
1.
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016>>.

Art. 104
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 20/2006)
1. All'articolo 31 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata>> e dopo le parole <<oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali>> la parola <<loro>> è soppressa;

b)
al comma 2 le parole <<e le Province sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata>>.

TITOLO XII
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 105
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 18, comma 1, 20, 21, 22, 24, da 25 a 30, da 34 a 40, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56 bis, 57, 62, comma 1, lettera a), da 63 a 68, 70, 71, da 73 a 77, 79, da 81 a 85, 88, commi 1 bis e 1 ter, da 92 bis a 94, da 96 a 107, 109, 152, 154, 171, 174 e 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
b) l'articolo 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
i) gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);
k) gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);
l) l'articolo 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);
q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);
r) l'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
u) l'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
z) l'articolo 3, comma 11 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
aa) l'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);
bb) l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);
cc) l'articolo 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);
ee) l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
ff) l'articolo 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).
2.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11, comma 2, sono abrogati:

a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 2/2002;
c) l'articolo 8, commi 138, 139, 140 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
e) gli articoli 44, comma 1 e 45 della legge regionale 26/2012;
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 63, 61, 68 e 69, sono abrogati:

a) gli articoli 111, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 170 della legge regionale 2/2002;
c) l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l'articolo 54 della legge regionale 2/2002.
6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), sono abrogati:

a) l'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);
b) l'articolo 2, comma 58, lettere a) e b) della legge regionale 27/2014;
6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;
b)gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013;
(2)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017
2Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017
Art. 106
 (Norme transitorie)
1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.
4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.
5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.
5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002.
5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64.
7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
2Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
3Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017
4Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017
Art. 107

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 108
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 59 è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2017 e di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 61 è autorizzata la spesa complessiva di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2017 e di 2.000.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 7.540.000 euro suddivisa in ragione di 3.770.000 euro per l'anno 2017 e di 3.770.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 63 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 64 è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 850.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri complessivi di 9.370.000 euro suddivisi in ragione di 4.910.000 euro per l'anno 2017 e di 4.460.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. All'onere di complessivi 8.600.000 euro, suddiviso in ragione di 4.100.000 euro per l'anno 2017 e di 4.500.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni disposte dai commi 3, 4, 11 e 13 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di complessivi 5.800.000 euro, suddivisi in ragione di 2.700.000 euro per l'anno 2017 e di 3.100.000 euro per l'anno 2018 dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;
b) mediante storno di complessivi 2.800.000 euro, suddivisi in ragione di euro 1.400.000 per l'anno 2017 e di euro 1.400.000 per l'anno 2018 dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. All'onere complessivo di 140.000 euro suddiviso in ragione di euro 70.000 per l'anno 2017 e di euro 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Art. 109
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.