LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 31 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 24/2018
2Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
3Capo I del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
4Capo II del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
5Capo III del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
6Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
7Articolo 31 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 3/2024
8Legge abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
9Titolo I abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
10Capo I del Titolo I abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
11Titolo II abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
12Capo I del Titolo II abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
13Sezione I del Capo I del Titolo II abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
14Sezione II del Capo I del Titolo II abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
15Capo II del Titolo II abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
16Sezione I del Capo II del Titolo II abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
17Sezione II del Capo II del Titolo II abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
18Sezione III del Capo II del Titolo II abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
19Sezione IV del Capo II del Titolo II abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
20Titolo III abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
21Capo I del Titolo III abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
22Titolo V abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
23Capo I del Titolo V abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
24Capo II del Titolo V abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
 PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
SEZIONE I
 LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 4
 (Programma regionale delle politiche abitative)
1. Il Programma regionale delle politiche abitative, predisposto dalla Giunta regionale con cadenza triennale, costituisce il documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa. In particolare esso:
a) definisce le linee di indirizzo per le politiche abitative;
b) stabilisce le priorità da attribuire alle azioni regionali individuate ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati, per singoli ambiti intercomunali e per tipologie d'intervento;
c) definisce i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le azioni individuate tenendo conto delle politiche abitative adottate e finanziate a livello nazionale, in modo da promuoverne il ricorso in via prioritaria;
d) individua le modalità di raccordo con le azioni già programmate, ai sensi della legislazione vigente, con particolare attenzione alle politiche abitative attuate e finanziate a livello nazionale, in modo da evitare la sovrapposizione di strumenti e incentivare il ricorso ai fondi statali.
2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 16, predisposta dalle Ater e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'articolo 5.
3. La Giunta regionale approva e dà attuazione al Programma regionale delle politiche abitative in coerenza con il piano degli interventi della programmazione socio-economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di edilizia e in raccordo con gli interventi di cui all' articolo 23 della legge regionale 6/2006 .
4. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale approva, con cadenza annuale sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 1, L.R. 6/2026, il presente articolo continua ad applicarsi sino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all'art. 4, c. 2, lett. a), della medesima L.R. 6/2026.
Art. 5

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 14/2019
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
SEZIONE II
 LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 8

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 61, comma 1, L. R. 29/2017
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 14/2019
3Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
CAPO II
 ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
SEZIONE I
 FORMA DEGLI INCENTIVI
Art. 11

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 7/2025
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
SEZIONE II
 AZIONI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 16
 (Edilizia sovvenzionata)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine o, comunque, per un periodo non inferiore al termine stabilito dal regolamento attuativo.
2. Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater ed è costituito da:
a) alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali;
b) alloggi di proprietà di altri soggetti che ne affidano la gestione alle Ater.
(1)
3. L'edilizia sovvenzionata salvaguarda e tutela il mantenimento della coesione sociale, nonché concorre alla riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati assegnatari dei medesimi alloggi.
4. L'incremento del patrimonio di alloggi in edilizia sovvenzionata è perseguito dalle Ater privilegiando processi di riqualificazione urbana, di acquisto con contestuale recupero di patrimonio edilizio esistente o partecipando a programmi di rigenerazione urbana promossi da altri soggetti pubblici e privati.
Note:
1Comma 2 interpretato da art. 98, comma 1, L. R. 3/2024 . Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui alla lettera a) del presente comma, sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.
Art. 17
 (Edilizia convenzionata)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione.
2. I soggetti attuatori sono le Ater, le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le cooperative edilizie e le imprese di costruzione. Possono, altresì, attuare gli interventi di edilizia convenzionata gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 sono tese al contenimento dei costi degli interventi e sono stipulate tra il Comune sede dell'intervento e i soggetti attuatori in conformità allo schema di convenzione tipo allegato al regolamento di attuazione.
4. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 1, L. R. 7/2025 . I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'art. 31, c. 49 bis e 49 quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.
Art. 18
 (Edilizia agevolata)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti all’acquisto, alla nuova costruzione, al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.
2. Agli interventi di recupero di cui al comma 1 sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.
3. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2019
2La gestione degli incentivi di cui al presente articolo è delegata a FVG PLUS Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 2, L.R. 2/2024.
3Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.
Art. 19
 (Sostegno alle locazioni)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all' articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.
2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell' articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014 , che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.
3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.
4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
SEZIONE III
 ALTRE AZIONI E FORME INNOVATIVE DEL COSTRUIRE E DELL'ABITARE
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
SEZIONE IV
 REQUISITI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E DEI BENEFICIARI
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 29

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 24/2018
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 24/2018
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 24/2018
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 24/2018
5Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 23 novembre 2023, depositata il 12 febbraio 2024 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 7 del 14 febbraio 2024), l'illegittimità costituzionale del comma 1 bis del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza - documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della presente legge - debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea.
6Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 8, L. R. 8/2024
7Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo 2026, depositata il 7 maggio 2026 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 19 del 13 maggio 2026), l'illegittimità costituzionale della lettera c) del comma 1 del presente articolo, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 8/2024, nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
8Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo 2026, depositata il 7 maggio 2026 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 19 del 13 maggio 2026), l'illegittimità costituzionale della lettera c) del comma 1 del presente articolo, nel testo vigente successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 8/2024, limitatamente alle parole "per l'azione di cui all'articolo 16,".
9Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 30

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
2Comma 6 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
3Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 173, L. R. 12/2025
4Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 31 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 24/2018
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 31 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 3/2024
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 4, L.R. 6/2026, la presente disposizione continua a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi o convenzionali sorti prima della data di entrata in vigore della medesima L.R. 6/2026 e dei relativi regolamenti attuativi.
TITOLO III
 STRUMENTI FINANZIARI
CAPO I
 FONDO EDILIZIA RESIDENZIALE E FONDO IMMOBILIARE
Art. 34
 (Fondi per l'edilizia residenziale)
1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.
2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti ivi comprese le risorse finanziarie di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall’articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all’incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell’esercizio del diritto all’abitazione.
3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026 . Ai sensi dell'art. 34, c. 2, L.R. 6/2026, il presente articolo e i relativi regolamenti continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 della medesima L.R. 6/2026.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
TITOLO IV
 RIORDINO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER
CAPO I
 ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
CAPO II
 STRUMENTI FINANZIARI DELLE ATER
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
CAPO III
 FUNZIONE REGIONALE DI VIGILANZA SULLE ATER
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
CAPO IV
 DOTAZIONE ORGANICA DELLE ATER
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI, ABROGAZIONI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
CAPO II
 ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 51

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
2Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 12/2018
3Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 53

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 6/2026