Art. 22
(Norme finanziarie)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 6084 - "Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati organizzatori locali e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva" e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
b) capitolo 6085 - "Contributi per manifestazioni sportive agonistiche ed amatoriali ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI" e con lo stanziamento di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e dai capitoli di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 6038 - 900.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; capitolo 6043 - 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
3.
Per le finalità previste dall'
articolo 12, comma 1, della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 6093 - "Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva e ai comitati organizzatori locali" e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
b) capitolo 6095 - "Contributi per eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e al Comitato regionale del CONI" e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
5.
Per le finalità previste dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6096 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "
Contributi annui agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale operanti a livello regionale a sostegno dell'attività istituzionale
".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
7.
Per le finalità previste dall'
articolo 14, comma 1, della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6087 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "
Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per la Scuola regionale dello sport
".
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
9.
Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all''articolo 16, commi 1 e 2, della
legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dei seguenti capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 6088 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera" e con lo stanziamento di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
b) capitolo 6089 - "Finanziamento annuo per la valorizzazione del talento sportivo al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali" e con lo stanziamento di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera a), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9, lettera b), si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.7.1.2002 e dal capitolo 6157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
12.
Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6091 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "
Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio
".
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
14.
Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della
legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, relativamente ai contributi per l'acquisto di beni, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6092 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "
Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, equipaggiamenti e mezzi di trasporto a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio
".
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.2.1090 e dal capitolo 6158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
16.
Per le finalità previste dall'
articolo 20, comma 3, della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6097 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "
Incentivi annui al Comitato regionale del Coni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione di un progetto unitario di promozione dell'attività motoria e sportiva nella scuola
".
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
18.
Per le finalità previste dall'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6098 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "
Contributi annui ai Centri Universitari Sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive svolte
".
19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 e dal capitolo 6215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
Art. 24
(Norme transitorie)
1.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 29 della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 18, per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 e 21 della
legge regionale 8/2003
, come modificata dalla presente legge continuano a trovare applicazione gli articoli 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21 e 29 della
legge regionale 8/2003
e i relativi regolamenti di attuazione emanati con:
a)
decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2010, n. 93 (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero));
c)
decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero));
d)
decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2011, n. 299 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010);
e)
decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2013, n. 75 (Regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero)", emanato con decreto del Presidente della Regione 287/2010).
4.
I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 29 della legge regionale 8/2003
, come sostituito dall'articolo 18, continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.