CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
Art. 4
1.
All'
articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13
(Misure di semplificazione dell'ordinamento regione in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1 e 3 le parole <<
, per gli anni 2014 e 2015,
>> sono soppresse;
b)
al comma 3 dopo le parole <<
concessi ai soggetti privati
>> sono inserite le seguenti: <<
e pubblici
>>.
2.
All'
articolo 8 della legge regionale 27/2014
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<
l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
>>;
b)
al comma 5 le parole <<
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25
(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia)
>>.
3.
In relazione al disposto di cui all'
articolo 8, comma 4, della legge regionale 27/2014
, come modificato dal comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015 all'unità di bilancio 7.2.2.1132 nella denominazione del capitolo 4208 le parole <<
per l'acquisto, nonché per i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della nuova sede
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione
>>.
4.
In considerazione della necessità di adeguata comparazione dell'interesse pubblico alla celerità del procedimento amministrativo con l'esigenza di efficacia dell'azione amministrativa, in relazione ai finanziamenti concessi dalle Province in attuazione delle disposizioni contenute nella
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
(Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), in data antecedente all'1 gennaio 2009, l'ente locale beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione dell'intervento, esclusivamente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante:
a) la regolarità dei rapporti tra l'ente e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
b) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;
c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento, ammissibile al contributo regionale.
5.
Qualora con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale sia autorizzata la variazione della destinazione di incentivi pluriennali concessi dalla Regione a favore di enti locali per finanziare interventi diversi da quelli oggetto degli originari provvedimenti di concessione, la struttura competente, su espressa richiesta del beneficiario, può confermare la concessione degli incentivi, anche nel caso in cui l'ente sia privo, per le nuove opere individuate, di attestazione concernente la copertura finanziaria corrispondente alle quote non erogate. In tali casi il mantenimento dei benefici regionali è condizionato all'accesso al Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali, di cui all'
articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5 bis.
Al
comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27
(Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 3/2016
Art. 5
(Istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale)
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16
(Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.>>.
2.
Per le finalità derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009
, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9409 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "
Spese per l'Organismo Tecnico Regionale
".
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 6
1.
All'
articolo 3 della legge regionale 16/2009
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 le parole <<
per la costruzione in zona sismica
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per le costruzioni,
>>;
b)
la lettera d) del comma 2 è abrogata;
c)
alla lettera b) del comma 3 le parole <<
di cui all'articolo 6
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di cui al Titolo I, capo II
>>;
d)
la lettera c bis) del comma 3 è abrogata.
3.
Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009
è inserito il seguente:
<<2 ter.
Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.>>.
Art. 7
1.
Dopo il
comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<9 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria.>>.
2.
Dopo il
comma 1 ter dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002
è inserito il seguente:
<<1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.>>.
3.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002
è inserito il seguente:
<<5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.>>.
4.
All'
articolo 56 della legge regionale 14/2002
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<
è commisurato alla spesa
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
è concesso sulla spesa
>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.>>;
c)
al comma 6 bis le parole <<
e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2
>> sono soppresse.
5.
Al
comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole <<
per le seguenti fattispecie: 1) progettazione; 2) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per importi non inferiori al 20 per cento del contributo
>>;
b)
alla lettera b) le parole <<
è disposta
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
può essere disposta
>> e dopo le parole <<
di emissione del provvedimento stesso.
>> sono aggiunte le seguenti: <<
In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).
>>.
6.
Al
comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
contestualmente all'atto di concessione
>> sono soppresse;
b)
dopo le parole <<
euro 155.000
>> sono aggiunte le seguenti: <<
previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori
>>.
Art. 8
1.
Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all'
articolo 11 della legge regionale 14/2002
, vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico.
Art. 9
(Conferma contributi al Comune di Remanzacco)
1.
Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dal patto di stabilità e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Remanzacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi con decreti, 16 febbraio 2009, n. 102, e 4 ottobre 2012, n. 4667, al medesimo Comune, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(Legge finanziaria 2000), e concernenti il finanziamento di lavori sulle aree contigue "Broilo" e "Bertoni", per la realizzazione di un intervento integrato e congiunto nell'ambito della riqualificazione del centro storico di Remanzacco.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Remanzacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.
Art. 10
(Conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sesto al Reghena il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui concesso, ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto 21 ottobre 2009, n. 2139/ALP 5SP1, e confermato con decreto, 16 gennaio 2014, n. 33/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati in attuazione dell'
articolo 6, comma 222 bis, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013).
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Sesto al Reghena, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 11
(Conferma contributi al Comune di Codroipo)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso con decreto, 21 aprile 2009, n. 307, al Comune di Codroipo, ai sensi della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione urbanistica di Piazza Garibaldi a Codroipo, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente all'acquisizione delle aree e immobili e a quanto realizzato con riguardo a tale opera.
2. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche che l'ente beneficiario ha segnalato essere volte a garantire la pubblica incolumità, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare le residue risorse contributive disponibili a seguito della rendicontazione del finanziamento effettuata in base al comma 1, nonché il contributo pluriennale concesso con decreto 15 ottobre 2013, n. 5518, per il completamento delle medesime opere inerenti Piazza Garibaldi, per la diversa destinazione all'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento del teatro comunale di Codroipo.
3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Codroipo presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso il teatro comunale, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 2.
Art. 12
(Conferma contributi al Comune di Udine)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei seguenti contributi:
a)
per i lavori di "ristrutturazione e adeguamento alle norme per l'ottenimento C.P.I. dello Stadio Friuli" concesso al Comune di Udine con decreto 7 settembre 2006, n. 2631/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18
(Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 30 novembre 2015, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma dei contributi, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 14/2002
. La struttura competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa i termini perentori di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese.
Art. 13
(Conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste)
1.
Al fine di conciliare le mutate priorità e esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilita e crescita, il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale costante di 20.000 euro annui, concesso ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003
, con decreto 30 aprile 2013, n. 1189/CULT 5SP, e originariamente finalizzato all'esecuzione dei lavori di "sistemazione complessiva campo sportivo Ponziana - 1° lotto", per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Trieste, entro il 30 novembre 2015, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'
articolo 56 della legge regionale 14/2002
.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 14
(Contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Palmanova per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2098 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova, per il completamento dei lavori e l'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri".
4. All'onere complessivo di 60.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2099 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana".
8. All'onere complessivo di 100.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 15
(Conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve)
1.
L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contributo ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003
, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "ampliamento spogliatoi campo sportivo della frazione Priuso", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'
articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002
.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 16
(Conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza)
1.
L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 19.871,17 euro annui concesso, ai sensi della
legge regionale 8 maggio 2000, n. 10
(Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), con decreto 19 dicembre 2008, n. 4684/Cult, per l'intervento di "restauro e conservazione sito Torre Moscarda", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'
articolo 68, comma 4, della legge regionale 14/2002
.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4.
L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 5.000 euro annui concesso, ai sensi della
legge regionale 23 novembre 1981, n. 77
(Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 26 novembre 2008, n. 4236/Cult, per la realizzazione dell'intervento "ex chiese di San Giacomo e San Nicolò ora sale pubbliche sistemazione e adeguamento".
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Art. 17
(Contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa)
1. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e per favorire l'afflusso turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione finalizzata al recupero di alcune aree degradate nel centro storico, attualmente in stato di abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3104 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione, finalizzata al recupero di aree degradate nel centro storico".
4. All'onere complessivo di 20.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 90.000 euro al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo, attualmente in stato di abbandono.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3105 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo".
8. All'onere complessivo di 90.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e dei servizi alla collettività, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la prima sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano, sede comunale, attualmente in stato di abbandono.
10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, la domanda corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano".
12. All'onere complessivo di 10.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 18
(Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva)
1.
L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della
legge regionale 8/2003
di 17.500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo;
b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;
4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.
Art. 19
(Completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale)
1.
Per le finalità previste dai commi 40 e 41 dell'
articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20
(Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9408 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale - fondi terremoto".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 20
(Sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1.
Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
(Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.
2.
Per accedere alla sospensione di cui al comma 1 il debitore deve essere in condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, in conseguenza del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, nel corso dei tre anni antecedenti la richiesta:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;
c) stipulazione di accordi aziendali o sindacali che abbiano comportato una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 30 per cento;
d) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che abbia ridotto il reddito da lavoro dipendente del nucleo familiare di almeno il 30 per cento;
e) cessazione di attività di lavoro autonomo o d'impresa, a seguito di una riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali in misura non inferiore al 30 per cento;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare di almeno il 30 per cento o l'impiego di una quota non inferiore al 30 per cento del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.
3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.
4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 21
(Rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1.
In caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della
legge regionale 75/1982
intestate a persone fisiche, non si procede al recupero delle somme dovute per interessi di mora di importo inferiore a venticinque euro per ogni rata semestrale.
Art. 22
(Contributo all'Università degli studi di Trieste per il completamento del teleriscaldamento)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo pari a 150.000 euro a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia universitaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del quadro economico approvato dal Consiglio di amministrazione e del cronoprogramma delle opere.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo all'Università degli studi di Trieste a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1".
4. All'onere complessivo di 150.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 22 bis
(Subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine)
1. L'Amministrazione regionale può autorizzare il subentro del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine nel contributo già concesso alla Provincia di Udine con decreto PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013 finalizzato alla "Manutenzione straordinaria del Conservatorio Statale Tomadini 5° intervento".
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento previsto dal comma 1.
3.
Il Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini di Udine presenta la domanda di subentro entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge regionale 11 marzo 2016, n. 3
(Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda). Il decreto di conferma del contributo ridefinisce il termine di fine lavori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 3/2016
Art. 23
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
(Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2015 ai Comuni che hanno presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine fissato dall'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7
(Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale), ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'
articolo 6 della legge regionale 6/2003
concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui al comma 1, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 149/2005.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.931,94 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 3230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 24
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 25
(Contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale, erogato in un'unica soluzione, per l'acquisizione in proprietà della prima casa, pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 10.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 6/2003
già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 24.
2.
La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'
articolo 5 della legge regionale 6/2003
, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.
3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la durata di cinque anni dalla data medesima.
4.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'
articolo 49 della legge regionale 7/2000
. Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.
Art. 26
1.
All'
articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44
(Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dopo le parole <<
Piano urbanistico regionale generale
>> sono inserite le seguenti: <<
, nonché per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali,
>>;
b)
al secondo comma le parole <<
A, come sopra definite
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di cui al primo comma
>>.
Art. 27
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19
(Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Le varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire realizzate in attività edilizia libera ai sensi del comma 1 sono in ogni caso soggette all'obbligo di comunicazione al Comune di cui al comma 5 e l'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis.>>.
2.
Al
comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009
le parole <<
Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 bis, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività
>>.
4.
Al
comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) dopo le parole <<
di ristrutturazione edilizia
>> sono inserite le seguenti: <<
, restauro o risanamento conservativo
>>;
b)
alla lettera c) dopo le parole <<
esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;
>> sono aggiunte le seguenti: <<
oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;
>>.
5.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009
è inserito il seguente:
<<3 ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall'articolo 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell'articolo 2, in relazione alla destinazione d'uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell'unità immobiliare o edificio oggetto dell'intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all'articolo 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2.>>.
6.
Al
comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
del 10 per cento
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
del 20 per cento
>>;
b)
le parole <<
25 centimetri
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
30 centimetri
>>;
7.
Al
comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
di 20 centimetri
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di 25 centimetri
>>;
b)
le parole <<
di 25 centimetri
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di 30 centimetri
>>;
8.
Dopo l'
articolo 64 della legge regionale 19/2009
è inserito il seguente:
<<Art. 64 bis
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.>>.