LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 17

Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 30/07/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2015
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.02 - Attività culturali

Art. 1
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.>>.

Art. 2
 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015-2016)
1. Per l'anno accademico 2015-2016 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
Art. 3
 (Iniziative progettuali relative alle attività culturali)
1. In via eccezionale, in considerazione dell'anomalo lasso di tempo intercorso in alcuni casi fra invio dell'istanza per mezzo di posta elettronica certificata e la ricezione della stessa da parte dell'Amministrazione e alla luce del principio del favor partecipationis, le istanze relative agli avvisi pubblici per incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 2 aprile 2015 sono considerate ammissibili qualora inviate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 5 maggio 2015 anche se pervenute all'Amministrazione regionale dopo tale termine.