LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/07/2015
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Principi e finalità)
1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove interventi integrati volti a perseguire in modo coordinato l'autonomia economica e la partecipazione sociale, la valorizzazione delle competenze di base e professionali dei singoli e ad accrescere l'occupabilità delle persone che si trovano temporaneamente escluse dal mercato del lavoro.
2. La Regione in particolare sostiene azioni per:
a) contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito;
b) favorire l'occupabilità, l'accesso o il reinserimento al lavoro e comunque a un'occupazione utile;
c) rafforzare l'economia sociale promuovendo l'innovazione sociale e valorizzando l'integrazione tra pubblico, privato e terzo settore.
3. Al fine di assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione, la Regione istituisce una misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 35/2017
Art. 2
 (Misura attiva di sostegno al reddito)
1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.
5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell' articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" dall' articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato.
5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 8, comma 53, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 3
 (Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso)
1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, inferiore o uguale a 6.000 euro. Almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo.
2. Costituisce condizione di accesso alla misura la disponibilità dei componenti il nucleo familiare all'adesione al percorso concordato di cui all'articolo 2, comma 1, che può comprendere percorsi finalizzati al lavoro, formativi o di avvicinamento all'occupazione, o l'espletamento di attività utili alla collettività, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10, formalizzata con la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno.
3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a:
a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;
b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;
c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;
d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone.
Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale.
(2)
3.1 Gli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 22/2015 , o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori requisiti di accesso alla misura attinenti alla sfera patrimoniale dei beneficiari.
5. Sono esclusi dall'accesso alla misura i nuclei familiari nei quali un componente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 54, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Comma 3 sostituito da art. 8, comma 54, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 54, lettera c), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 54, lettera d), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
5Comma 3 .1 aggiunto da art. 9, comma 36, L. R. 31/2017
6Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 1, stabilita da art. 1, comma 2, L. R. 35/2017
Art. 4
 (Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito)
1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.
2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.
3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e al termine, previa interruzione per un periodo di due mesi, può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi a seguito di presentazione di nuova domanda e a condizione che il patto di inclusione venga ridefinito entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo decorre dal bimestre relativo alla data di stipula del patto ridefinito.
4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 55, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 37, L. R. 31/2017
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 35/2017
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 35/2017
Art. 5
 (Domanda di accesso alla misura)
1. La domanda di accesso alla misura di cui all'articolo 2 è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente, mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 56, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
Art. 6
 (Patto di inclusione)
1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.
2. Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.
3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.
4. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e il Servizio sociale dei Comuni procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.
Art. 7
 (Obblighi del beneficiario)
1. I componenti il nucleo familiare beneficiario della misura hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione della loro situazione lavorativa comportante variazione di reddito.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definiti ulteriori obblighi dei beneficiari.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 57, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
Art. 8
 (Cause di decadenza)
1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'articolo 2 al verificarsi dei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di misura;
b) mancato rispetto del patto di inclusione per cause riferite al beneficiario;
c) mancata comunicazione di ogni variazione della situazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 7;
d) mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei figli minori del nucleo familiare del beneficiario.
d bis) variazione nella composizione del nucleo familiare per cause diverse da nascita o morte di un componente.
1 bis. Nei casi di cui alla lettera d bis) del comma 1, la decadenza opera dal bimestre successivo alla variazione e i componenti del nucleo beneficiario originario possono ripresentare nuova domanda limitatamente ai bimestri residui risultanti dalla prima concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono definite ulteriori cause di decadenza.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 58, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 38, lettera a), L. R. 31/2017
5Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 38, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 9
 (Monitoraggio del rispetto del patto di inclusione)
1. Il Servizio sociale dei Comuni monitora in itinere il rispetto degli obblighi previsti dal patto di inclusione assunti dal beneficiario. Qualora fosse riscontrato il venir meno dei requisiti di accesso o agli obblighi assunti, il Servizio sociale dei Comuni si attiva, nelle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 10, per sospendere la misura.
Art. 10
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definiti in particolare:
a) l'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito secondo quanto previsto dall'articolo 4;
b) le modalità di erogazione dell'intervento economico;
c) le modalità di rideterminazione dell'ammontare dell'intervento monetario nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare;
d) le ulteriori condizioni patrimoniali di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
e) le modalità di coordinamento fra la misura di cui all'articolo 2 e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), nonché le regole che disciplinano l'integrazione e la cumulabilità tra le stesse e altri interventi statali e regionali in materia di sostegno al reddito;
f) gli ulteriori obblighi dei beneficiari;
g) le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 2;
h) le cause di sospensione e di rimodulazione della misura di cui all'articolo 2, nonché le ulteriori cause di decadenza dalla misura medesima;
i) le modalità di valutazione del bisogno;
j) i contenuti del patto di inclusione;
k) le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivabili nel patto di inclusione.
(1)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 59, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
Art. 11
 (Tavolo permanente)
1. E' costituito un tavolo di lavoro permanente tra le Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, con il compito di:
a) predisporre il regolamento di attuazione di cui all'articolo 10;
b) definire le modalità attuative del monitoraggio periodico e finale dell'erogazione della misura di cui all'articolo 2, nonché quelle relative alla verifica del rispetto del patto di inclusione sottoscritto;
c) definire lo sviluppo degli strumenti informatici utili al monitoraggio della misura.
Art. 12
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.
2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del regolamento di cui all'articolo 10, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.
3. Nel triennio di sperimentazione previsto dall'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale raccoglie, elabora e analizza i dati e le informazioni necessari a dare conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) numero delle domande presentate per ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;
b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;
c) media delle ore lavorate e tipologia di occupazione nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;
d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio.
4. Entro tre mesi dalla conclusione del triennio di sperimentazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rapporto di valutazione sull'attuazione della misura secondo l'analisi svolta ai sensi del comma 3. Degli esiti della valutazione si tiene conto per le decisioni di riforma della misura.
5. Le informative giuntali previste dal presente articolo e gli atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 13
 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1.
I commi da 5 a 10 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2016.

2. Sono fatti salvi sino alla data di scadenza prevista dai progetti personalizzati predisposti dai Servizi sociali dei Comuni e comunque per un periodo di non più di sei mesi dal loro avvio, gli interventi economici di cui all' articolo 9, comma 6, della legge regionale 9/2008 attivati nell'anno 2015, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2009, n. 38 (Regolamento per la disciplina del Fondo di solidarietà regionale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)).
3. Entro il 31 marzo 2016 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni restituiscono alla Regione i fondi loro assegnati ai sensi dell' articolo 9, comma 5, della legge regionale 9/2008 non impegnati entro il 31 dicembre 2015.
Art. 14
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4543 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Misura attiva di sostegno al reddito".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 8.9.1.3410 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 113 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 3, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 11 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.