Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori prevalentemente di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2.
La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 attraverso:
a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
3. Ai fini della presente legge la Regione individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
(Commercio equo e solidale)
1.
Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
2.
Le attività di distribuzione e promozione dei prodotti del commercio equo solidale effettuate da ONLUS o associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale sono soggette alla
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 3
(Prezzo equo)
1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre un'esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.
Art. 4
(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1.
I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.
Art. 5
(Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2.
Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
b) soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori;
c)
soggetti che a prescindere dalle loro attività istituzionali svolgano congiuntamente le seguenti attività:
1) distribuzione e promozione di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;
2) educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
3) formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.
3. Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
Art. 6
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)
1.
La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:
a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;
c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;
d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
e) la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;
f) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.
Art. 7
(Giornata regionale e fiera del commercio equo e solidale)
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, patrocina la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, quale momento d'incontro tra la comunità regionale e la realtà del commercio equo e solidale, e una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 8
(Disposizioni attuative)
1.
La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dagli interventi realizzati. A tal fine, la Giunta regionale presenta con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa che documenta, tra i vari aspetti:
a) il numero e la tipologia delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, con indicazione dei soggetti finanziati;
b) l'ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse, con evidenza della tipologia delle iniziative finanziate;
c) le attività svolte e i risultati conseguiti dalle organizzazioni del commercio equo e solidale, con loro eventuali proposte.
Art. 10
(Aiuti di stato)
1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa "de minimis".
Art. 11
(Norma transitoria)
1.
Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:
a)
i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo del commercio equo solidale.
2. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.