Art. 5
(Aziende per l'assistenza sanitaria)
1.
Sono Aziende per l'assistenza sanitaria:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, con sede legale a Pordenone.
9.
A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a)
l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "
Friuli Occidentale
" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "
Friuli Occidentale
" e dell'Azienda ospedaliera "
Santa Maria degli Angeli
" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;
b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 10, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 27/2018
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 8, L. R. 27/2018
4Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
5Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
7Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
8Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
9Comma 3 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
10Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
11Comma 5 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
12Comma 6 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
13Comma 7 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
14Comma 8 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
15Comma 10 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
16Comma 11 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
17Comma 12 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 7, L. R. 26/2014
2Comma 2 sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 26/2014
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 4/2018
4Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 4, L. R. 26/2014
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 27/2014
3Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 27/2014
4Parole soppresse al comma 8 da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 20/2015
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 4 bis, L. R. 26/2014
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 27/2018
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 8, L. R. 27/2018
8Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera c), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.