Art. 4
(Disposizioni urgenti in materia di personale)
1.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13
, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.
2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.
3.
Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una <<Garanzia per i giovani>>, in armonia con il disposto di cui all'
articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 125/2013
, nonché all'
articolo 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilità 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facoltà di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.
4.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 122/2010
e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'
articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'
articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010
, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo
articolo 13 della legge regionale 24/2009
per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.
5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino del contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale.
7. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si applicano alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la previgente disciplina.
9.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
i commi 14, 14 bis, 15, 16, 16.1, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19 bis dell'
articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010);
l)
il
comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
Art. 5
(Assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana)
1.
Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'
articolo 6 della Costituzione
, all'
articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'
articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'
articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38
(Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), alle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), e tutti i conseguenti regolamenti di attuazione, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2 nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della
legge 482/1999
e della
legge 38/2001
.
2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla
legge 482/1999
, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5045 e ai capitoli 5572 e 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014; e in relazione alla
legge 38/2001
, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e ai capitoli 5571 e 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 6
(Disposizioni urgenti per le strutture educative degli enti locali)
1.
Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale di cui all'
articolo 12, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009), con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino. Esaurita la fase di mobilità di comparto, le relative procedure concorsuali, da attuare entro il 30 giugno 2015, possono essere anche diversificate per consentire l'accesso, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, a favore di coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo messo a concorso, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Per il personale ausiliario si rimanda alla normativa nazionale in materia per quanto riguarda la procedura selettiva.
2.
Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, fino al 30 giugno 2015 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale di cui all'
articolo 12, comma 25, della legge regionale 17/2008
, con contratto a tempo determinato, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino.
3. I Comuni gestori di ambito socio-assistenziale possono assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, con concorso pubblico da espletare entro il 30 giugno 2015, il personale in possesso di professionalità riconducibile ai profili socio-assistenziali, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, esaurita la fase di mobilità di comparto; analogamente i Comuni stessi possono procedere all'assunzione del personale con i medesimi requisiti anche con contratto a tempo determinato per la copertura del personale assente.
Art. 7
(Forme particolari di rapporto di lavoro)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attività socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
2.
Sono, altresì, fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché gli effetti dei posti di lavoro per attività socialmente utili e per cantieri di lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal
decreto legge 78/2010
e la data di entrata in vigore della presente legge.