LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 marzo 2014, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

TESTO VIGENTE dal 03/07/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/2014
Materia:
210.02 - Foreste
210.01 - Agricoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di OGM)
1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche di mais a seguito della commistione da colture transgeniche, nelle more della procedura di comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, del Parlamento europeo del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), delle misure di coesistenza contenute nello schema di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale in via preliminare in data 7 marzo 2014 e che prevedono l'esclusione della coltivazione di mais geneticamente modificato nel territorio regionale in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01, della Commissione europea, del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche), la coltivazione di mais geneticamente modificato è vietata fino all'approvazione definitiva delle predette misure di coesistenza e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, qualora venga riscontrata l'inosservanza del divieto di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.
3. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione della misura di emergenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013 (Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell' art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON810), mediante segnalazione delle violazioni del divieto in esso contenuto alle competenti autorità.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 95, c. 1, lett. b), L.R. 11/2014, dell'art. 16, c. 3 ter, L.R. 9/2007 e dell'art. 17, c. 4 bis, L.R. 9/2007, ad opera dell'art. 96, c. 1 della citata L.R. 11/2014.
Art. 3
 (Norma finanziaria)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 2, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 17, comma 4 bis, della legge regionale 9/2007 , come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 4
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.