Art. 52
(Trasferimento di risorse alla Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2
(Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è autorizzata la spesa di 700.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. All'onere di 700.000 euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.2.1.1011 e dal capitolo 2082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 79
(Poli sciistici regionali)
2.
AI fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur di cui al
capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di una nuova pista di rientro e relative infrastrutture in località Sella Nevea - Pala Celar.
3. Per il medesimo fine di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di una nuova pista di rientro e relative infrastrutture in località Sella Nevea - Pala Celar".
5.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con delibera della Giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 (
Legge regionale 21/2007
- Articolo 31 commi 2, 3 e 6 - Trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).
6. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 80
(Sviluppo turistico del territorio montano)
1. AI fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, adibita a pista da sci nordico in località Palin, a sollievo degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 60 per cento della spesa ammissibile.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da finanziare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 67.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 2076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile in località Palin".
4.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 67.500 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancio | Capitolo | Importo in euro |
---|
1.3.2.5037 | 9227 | 10.000,00 |
1.5.1.1033 | 9207 | 30.000,00 |
1.3.2.1020 | 9237 | 27.035,16 |
1.3.1.5037 | 9199 | 464,84 |
Relativamente al capitolo 9227 detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della
legge regionale 21/2007
, con delibera della Giunta regionale 77/2013.
Art. 84
(Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)
1.
La Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate inferiori a 120 g/km CO2, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del
regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).
3.
Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 50.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".
6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.