Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario)
1.
Ai sensi dell'
articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 710.302.615,67 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e nel bilancio per l'anno 2013, in applicazione dell'
articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007
- è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2012, nell'importo di 828.065.964,58 euro, con una differenza in aumento di 117.763.348,91 euro, di cui 57.349.158,23 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
4.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto il "Fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario", finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dal mancato esercizio dell'opzione di erogazione delle somme oggetto dei contratti di mutuo stipulati dalla Regione con Cassa depositi e prestiti SpA in base alle autorizzazioni di cui all'
articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007
.
5. Con congruo anticipo entro l'esercizio di scadenza dei contratti di mutuo, la Giunta regionale, valutati il fabbisogno di cassa e gli equilibri del bilancio regionale, determina con propria deliberazione l'impiego del Fondo.
Art. 2
(Finalità 1 - Attività economiche)
1.
Dopo il
comma 152 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<152 bis. Al fine di ottimizzare le procedure di spesa e velocizzare i tempi di utilizzo dei finanziamenti integrativi di cui al comma 152, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Organismo pagatore, anche in via anticipata, le risorse complessivamente necessarie all'erogazione dei contributi concessi, nel rispetto delle seguenti condizioni:a) le risorse che, nei diversi esercizi finanziari, sono state assegnate per le finalità di cui al comma 152 possono essere destinate in maniera indistinta al pagamento dei contributi, anche a prescindere dall'Asse e dalla Misura per cui erano state originariamente impegnate;
b) gli importi non possono superare i limiti massimi previsti per Asse e per Misura nel capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia relativo a "Finanziamenti nazionali integrativi per asse (in euro per l'insieme del periodo)".>>.
2.
Alla
legge regionale 8 aprile 2011, n. 5
(Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
(Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.
3. Le misure di cui al comma 1 possono prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;
b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.
4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.
6.
Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della
direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998
, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.
b)
dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<Art. 2 bis
(Emissioni di OGM a fini sperimentali)
1.
Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
(Attuazione della
direttiva 2001/18/CE
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.>>;
c)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<
sicurezza alimentare ai cittadini e per
>> sono soppresse;
d)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
(Sanzioni)
1.
Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'
articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003
, le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.>>;
e)
dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
(Norme transitorie)
1. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, il regolamento di cui all'articolo 2 è approvato in via preliminare da parte della Giunta regionale previa consultazione degli enti, delle associazioni e dei soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2.
2. Fino a quando le misure di cui all'articolo 2 non sono approvate in via definitiva, in caso di accertata coltivazione di OGM e in caso di accertato pericolo che tale coltivazione possa determinare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e di quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4.
3. Qualora il conduttore non ottemperi entro il termine prescritto, l'attuazione degli accorgimenti di cui al comma 2 è eseguita dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale direttamente o tramite terzi, con oneri a carico del conduttore.>>.
3.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2011
, come sostituito dal comma 2, lettera d), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
4.
In considerazione dell'impossibilità di presentare le relative domande a causa del malfunzionamento dei servizi telematici istituiti per la gestione del potenziale viticolo regionale, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge regionale 8 agosto 2007, n. 20
(Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla
legge regionale 29 aprile 2005, n. 9
(Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), i produttori vitivinicoli che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) aver regolarmente acquistato uno o più diritti di reimpianto nel primo quadrimestre del 2011;
b) aver impiantato un vigneto non oltre il 31 luglio 2011, antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del diritto di cui alla lettera a) da parte dei competenti uffici;
c) aver successivamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione.
5. I produttori interessati presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 4, lettere a) e b), e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto impiantato.
6. La Direzione centrale competente provvede alla regolarizzazione del vigneto impiantato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 5 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.
8.
In relazione al disposto di cui all'
articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012
, come inserito dal comma 7, le entrate previste in 210.000 euro per l'anno 2013 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "
Acquisizione di somme a titolo di liberalità da persone fisiche per il Fondo per lo sviluppo
".
9.
Per le finalità previste dall'
articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012
, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "
Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle somme acquisite a titolo di liberalità da persone fisiche
".
10.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'
articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi".
12.
Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della
legge regionale 11/2009
. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della
legge regionale 2/2012
, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della
legge regionale 11/2009
, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
13.
Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:
a) per la realizzazione di investimenti aziendali;
b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;
b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;
c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.
14.
Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della
legge regionale 11/2009
. I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della
legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
(Assestamento del bilancio 2012).
14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'
articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'
articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'
articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'
articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.
15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della
legge regionale 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all'
articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino al 30 giugno 2022. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della
legge regionale 11/2009.
16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 12, 14 bis e 15 sono adottate su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione.
17.
Successivamente alla data di cui all'
articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012
, l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'
articolo 10 della legge regionale 2/2012
in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.
18. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), è autorizzata a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a ''Supporto allo sviluppo urbano''. Approvazione del bando concernente ''Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)'' e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa.
19.
Dopo il
comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:
<<9 bis. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), fermo restando il rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione richiamato al comma 2, lettera c), e al comma 5, il beneficiario è esonerato dall'attestazione formale del rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo a decorrere dall'anno 2015.>>.
21.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'
articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
(Disciplina organica del turismo), al Comune di Sutrio con decreti del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 1 dicembre 2006, n. 4024, 20 novembre 2008, n. 3543, e 13 maggio 2009, n. 939, finalizzati alla realizzazione di un centro benessere.
22.
La conferma di cui al comma 21 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegata la relazione illustrativa e il progetto esecutivo delle opere da realizzare. L'Amministrazione regionale concorda con l'ente beneficiario le modalità di liquidazione del contributo in coerenza con le esigenze di rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini della rendicontazione si applica quanto previsto dalla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
23. Al fine di accelerare l'incremento dell'offerta ricettiva degli alberghi diffusi esistenti, i soggetti beneficiari delle medesime linee contributive nella programmazione comunitaria 2007/2013 possono, nelle more del completamento del progetto integrato, conferire gli immobili alle società di gestione per l'avvio degli stessi, fermo restando le condizioni previste dai rispettivi programmi.
26.
Le imprese che hanno presentato la domanda di contributo a valere sulla
legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
(Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), prima del 20 maggio 2013 e per le quali è stata disposta l'assegnazione dei fondi in graduatoria, possono presentare domanda per il contributo "de minimis" per la certificazione delle spese entro il 30 ottobre 2013.
27.
Il contributo per la certificazione è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal
regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis, secondo le procedure e nei limiti definiti dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 e successive modifiche e integrazioni.
28.
Il termine di avvio dei lavori finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), per i quali è stata presentata richiesta di proroga, è fissato al 31 dicembre 2013.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1Comma 14 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2Parole sostituite al comma 16 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3Parole sostituite al comma 11 da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015
4Parole sostituite al comma 14 bis da art. 28, comma 1, L. R. 3/2015
5Integrata la disciplina della lettera b) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015
6Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 28, comma 2, L. R. 3/2015
7Lettera b bis) del comma 13 aggiunta da art. 2, comma 62, L. R. 14/2016
8Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 12, L. R. 20/2018
9Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 5, L. R. 16/2019
10Integrata la disciplina della lettera c) del comma 13 da art. 2, comma 13, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020
12Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 25, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 3
(Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
2.
Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo da parte degli enti interessati che non hanno presentato domanda per l'esercizio in corso per la realizzazione di attività connesse alla partecipazione alla Fondazione Dolomiti UNESCO, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011). La domanda è presentata al Servizio regionale competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato di predisporre gli atti amministrativi necessari al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimento alla "Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" delle quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013".
8. Per le finalità di cui al comma 7 è prevista la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10.
La Giunta regionale, come previsto dall'
articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997
, provvede ai sensi dell'
articolo 21, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare le risorse di cui all'
articolo 3, comma 18, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9
(Assestamento del bilancio 2008), allocate sul capitolo di spesa 2159, al fine di iscriverle nella pertinente unità di bilancio e nel pertinente capitolo di spesa, per le finalità del "Fondo per l'ambiente", previste dall'
articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione a quanto disposto dal comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1, relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2013
Art. 4
(Finalità 3 - Gestione del territorio)
2.
Il
comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2012
è sostituito dal seguente:
<<35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anticipatamente, agli enti locali il 50 per cento dei costi forfetari previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.>>.
3.
Per le finalità di cui all'
articolo 12, comma 35, della legge regionale 14/2012
, come sostituito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "
Trasferimenti agli enti locali per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica - cofinanziamento regionale
".
4.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con le somme previste dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, e successive modifiche e integrazioni, il funzionamento della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'
articolo 5, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013), nonché i percorsi formativi diretti a liberi professionisti e dipendenti delle Amministrazioni locali per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 5.210 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3624 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi statali".
6.
Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 3.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<
Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi regionali
>>.
7.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica istituita ai sensi dell'
articolo 5, comma 19, della legge regionale 27/2012
, vengono individuati i territori per i quali viene programmata prioritariamente la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.
8. I fondi statali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti agli enti locali, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, nel limite del 50 per cento dei costi forfetari e con le modalità previste dalle ordinanze stesse, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.
11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto.
11 bis.
Gli interventi da attuare riguardano:
a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;
b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;
c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;
d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;
e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;
f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione.
11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari a 120.000 euro.
11 quater. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi di cui al comma 11, sono disciplinati dal bando, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".
13.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo per far fronte all'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all'
articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle opere pubbliche realizzate, anche attraverso la delegazione amministrativa intersoggettiva, dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nell'ipotesi in cui la risoluzione delle riserve iscritte dall'appaltatore si possa raggiungere attraverso il predetto istituto e nel quadro economico dell'opera non sussista la necessaria capienza finanziaria.
14.
Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 3684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Fondo per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all'
articolo 240 del decreto legislativo 163/2006
- Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici".
15.
I commi 56 e 56 bis dell'
articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2
(Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:
<<56.
Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale, anche ai fini della concessione del finanziamento, sulla base delle domande presentate dai Comuni alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall'
articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma di interesse regionale sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare.>>.
16.
I programmi di cui all'
articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000
approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
17.
I commi 32 e 33 dell'
articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
(Assestamento del bilancio 2012), sono sostituiti dai seguenti:
<<32.
Il programma di cui al comma 31 è approvato dalla Giunta regionale, anche ai fini della concessione del finanziamento, sulla base delle domande presentate dai beneficiari alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall'
articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
33.
Gli interventi sono inseriti nel programma di cui al comma 32 sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 26 luglio 2013, n. 6
(Assestamento del bilancio 2013).>>.
18.
I programmi di cui all'
articolo 4, comma 31, della legge regionale 14/2012
approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
19.
All'
articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 18 dopo le parole <<
legge regionale 33/2002
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, nonché per le finalità di cui al comma 17
>>;
b)
dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Per l'anno 2013 le istanze di cui al comma 20 sono presentate entro il 30 settembre 2013.>>.
26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'
articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.
27.
L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;
b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;
c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;
d)
la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla
parte terza del decreto legislativo 152/2006
e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: Cm=(c1*ae1 + c2*ae2+ .+cn*aen)/(ae1+ae2+.+aen);
e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;
f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);
g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.
28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha durata fino al collaudo funzionale dell’intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 13/2014
2Comma 11 sostituito da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 20/2015
3Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
4Comma 11 ter aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
5Comma 11 quater aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
6Comma 11 quinquies aggiunto da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 20/2015
7Comma 21 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
8Comma 22 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
9Comma 23 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
10Comma 24 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
11Comma 25 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
12Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
13Parole sostituite al comma 26 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
14Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
15Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
16Parole aggiunte al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
17Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
18Parole sostituite al comma 28 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2018
19Parole sostituite al comma 11 quater da art. 70, comma 1, L. R. 6/2019
20Parole sostituite al comma 11 quater da art. 5, comma 14, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Comma 10 abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 51, commi 1 bis e 1 ter, L.R. 14/2002.
22Parole sostituite al comma 11 ter da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 7/2024
23Comma 11 quater sostituito da art. 5, comma 4, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 5
(Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Art. 6
(Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1.
Alla
legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti privati di cui al comma 1, non è richiesto ai Comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive di rilevanza internazionale che si svolgono nel Friuli Venezia Giulia.>>;
b)
all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<
entro il 31 gennaio
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione della manifestazione sportiva
>> e alla lettera a) le parole <<
o dell'attività
>> sono soppresse;
2)
al comma 1 bis le parole <<
entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dall'1 gennaio successivo alla presentazione della domanda al 28 febbraio del secondo anno successivo alla presentazione della domanda
>>;
3)
al comma 1 ter le parole <<
la richiesta dell'importo contributivo minore
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
il punteggio complessivo maggiore
>>;
4)
al comma 2 bis dopo le parole <<
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009)
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, né con i contributi ottenuti a valere su fondi scritti a bilancio a favore di soggetti individuati
>>;
5)
al comma 4 le parole <<
entro il 28 febbraio
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro il 31 marzo
>>.
4.
Per le finalità previste dall'
articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
(Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'
articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012
.
5. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Per le finalità derivanti dal comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10.
Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25
(Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro di cui una quota pari al 60 per cento è destinata in misura paritaria ai sistemi bibliotecari dei Comuni capoluogo e della Provincia di Gorizia, e la quota rimanente è suddivisa in parti uguali tra gli altri sistemi bibliotecari.
11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
14.
Le modifiche introdotte dal comma 13 all'articolo 6, commi 8 e 9, della
legge regionale 4/1999
, non si applicano agli enti e alle organizzazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b), della
legge regionale 16 novembre 2007, n. 26
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).
16. Limitatamente alle assegnazioni contributive disposte nell'anno in corso, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale, sportivo e del tempo libero, l'importo dell'eventuale avanzo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, relativi all'anno di concessione del contributo regionale, che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
17.
Per le finalità di cui all'
articolo 6, comma 58, della legge regionale 27/2012
, è autorizzata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5924 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalla rideterminazione dei finanziamenti nel settore culturale".
18.
Ai sensi dell'
articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007
, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con riferimento ai fondi disponibili per l'esercizio in corso, interventi a carattere straordinario per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.
19.
La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle stesse, l'assegnazione dei contributi, la loro concessione ed erogazione, nonché per il contenuto delle convenzioni da stipularsi con i soggetti beneficiari valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 340 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della
legge regionale 12 settembre 2001, n. 23
). Il contributo massimo previsto per gli interventi individuati con deliberazione della Giunta regionale è fissato in 100.000 euro, quello minimo in 20.000 euro. Almeno la metà dei fondi disponibili è riservata a interventi da attuare in prevalenza nei territori della Provincia di Udine compresi nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'
articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38
), proposti da enti e organizzazioni aventi statutariamente sede, principale o secondaria, nella Provincia di Udine.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 739.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Teatro Sloveno - Društvo Slovensko gledališce di Trieste, un finanziamento straordinario nella misura massima di 150.000 euro, a sollievo delle esistenti obbligazioni per il pagamento di quote associative e contributi annuali dovuti dall'Associazione in qualità di socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.
22. Il finanziamento di cui al comma 21 è concesso a domanda dell'ente interessato corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase come socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
26. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 25 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
27.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), un contributo finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), mediante l'attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.
28. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è prevista la spesa di 51.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30.
Ai sensi dell'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2013 per la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio annuale per l'anno 2013.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1Comma 13 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera pp), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera u), L. R. 22/2021
Art. 7
(Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere la valenza sociale e formativa degli interventi di istruzione, formazione e accompagnamento al lavoro rivolti alla popolazione in condizioni di svantaggio sociale, intende sostenere l'attuazione di percorsi scolastici secondari a favore dei detenuti presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso, unica struttura dell'area nord orientale dell'Italia per reati commessi da minori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige e dal Veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa di durata pluriennale con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, la Regione Veneto, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituzione scolastica autonoma incaricata pro tempore dell'erogazione dell'attività formativa.
3. All'istituzione scolastica di cui al comma 2 è liquidato l'importo annuo nella misura prevista al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono le Regioni e le Province autonome sottoscrittici del protocollo d'intesa.
4. Per l'anno scolastico 2013-2014 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di protocollo d'intesa. Lo schema contiene i termini per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione della quota che concorre alla costituzione del Fondo di cui al comma 3.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 26.250 euro suddivisa in ragione di 8.750 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5927 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto per la realizzazione di servizi di istruzione e formazione a favore dei detenuti presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso".
7.
La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito per l'anno scolastico 2013-2014 sia erogato su tutto il territorio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Legge finanziaria 2004).
8. Per le finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, ente gestore delle scuole paritarie Gaspare Bertoni di Udine, una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 10.
9.
La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della
legge regionale 1/2004
).
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5925 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, ente gestore delle scuole paritarie Gaspare Bertoni di Udine per il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito anno scolastico 2013-2014".
11. Per le medesime finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo statale di Sacile una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 13.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2011.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5926 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo statale di Sacile per il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito anno scolastico 2013-2014".
15.
Alla
legge regionale 9 agosto 2012, n. 16
(Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 21/2013 , a decorrere dall'1/1/2014.
2Lettera a) del comma 15 abrogata da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
3Lettera b) del comma 15 abrogata da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
4Lettera c) del comma 15 abrogata da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
5Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 59, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 3 sostituito da art. 7, comma 59, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 5 sostituito da art. 7, comma 59, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
(Finalità 7 - Sanità pubblica)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<3. In considerazione delle necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 2 e 2 bis, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli Enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti previsti al comma 5.>>.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012
è sostituito dal seguente:
<<5. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti di cui sopra, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare.>>.
3. Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute.
12.
Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49
(Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2012 degli Enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2012.
13.
All'
articolo 9 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20
(Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;
b)
al comma 4 le parole <<
contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
contributi alla struttura più qualificata individuata tramite procedura a bando tra le strutture riconosciute ai sensi dei commi 1 e 3 per le seguenti finalità:
a) adeguamento e ampliamento delle strutture;
b) mantenimento degli animali e interventi sanitari.
>>;
c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nel bando di cui al comma 4 sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili e i punteggi da attribuire ai requisiti di cui al comma 3.>>.
14.
Per le finalità previste dall'
articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 20/2012
, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "
Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture
".
15.
Per le finalità previste dall'
articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012
, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "
Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari
".
16.
I commi 5, 6, 7 e 8 dell'
articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25
(Assestamento del bilancio 1999), sono sostituiti dai seguenti:
<<5.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall'
articolo 4, comma 1, della legge 281/1991
per:
a) l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;
b) il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti.
5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.
6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.
6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.>>.
17.
In deroga a quanto disposto dall'
articolo 8, comma 5, della legge regionale 25/1999
, come modificato dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali, a essa attribuiti ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in esercizi precedenti al 2013 e trasferiti all'esercizio successivo ai sensi dell'
articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nella seguente misura:
a)
per 146.788,87 euro per gli interventi di cui all'
articolo 8, comma 5, lettera a), della legge regionale 25/1999
, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.1.1134 e sul capitolo 4647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b)
per 450.493,67 euro per gli interventi di cui all'
articolo 8, comma 5, lettera b), della legge regionale 25/1999
, a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.2.1134 e sul capitolo 4649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire i fondi di cui al comma 17, lettera a), in proporzione al numero delle colonie feline censite con decreto del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 147/VETAL, del 25 febbraio 2013, come integrato dal decreto n. 395/VETAL del 3 maggio 2013.
19.
Al
comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3
(Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale), le parole <<
realizzati dalle Università e dagli Istituti scientifici nell'ambito degli accordi di cui al comma 1.
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.
>>.
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2Comma 7 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4Parole sostituite al comma 5 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
5Parole sostituite al comma 6 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
6Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 7 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
7Comma 3 sostituito da art. 8, comma 15, L. R. 20/2015
8Comma 4 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
9Comma 5 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
10Comma 6 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
11Comma 7 abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
12Comma 7 bis abrogato da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 20/2015
13Comma 10 sostituito da art. 8, comma 17, L. R. 20/2015
14Parole soppresse al comma 3 da art. 16, comma 3, L. R. 27/2018
Art. 9
(Finalità 8 - Protezione sociale)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari a soddisfare le richieste di intervento di cui all'
articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11
(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), rimaste insoddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria.
2. La domanda per l'ottenimento delle risorse necessarie è presentata dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9.
In relazione al disposto di cui al comma 8, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4116 le parole <<
delle spese sostenute
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
delle attività realizzate
>>.
10.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Chions il contributo già assegnato alla Cooperativa Melarancia, ai sensi dell'
articolo 15 bis della legge regionale 20/2005
e a valere sui fondi 2012, per la realizzazione dell'intervento avente a oggetto lavori di adeguamento sismico sull'immobile di proprietà del Comune medesimo, situato in frazione di Taiedo, adibito ad asilo nido.
11.
Per le finalità previste dal comma 10 il Comune di Chions presenta al Servizio competente alla gestione del Fondo di cui all'
articolo 15 bis della legge regionale 20/2005
, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda volta a ottenere il trasferimento del contributo. Il Servizio provvede ad assegnare il contributo al Comune di Chions e a richiedere allo stesso la documentazione necessaria ai fini del provvedimento di concessione.
13.
Dopo il
comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è inserito il seguente:
14.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute nel 2012, nonché di quelle da sostenersi nel 2013 da parte di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e degli istituti bancari con lo stesso convenzionati per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni affidate ai sensi dell'
articolo 7, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19
(Assestamento del bilancio 2004).
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della
legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 13 febbraio 2013.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare il contributo, già concesso all'ATER di Udine, a favore del Comune di Palmanova per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", oggetto dell'Accordo di programma stipulato in data 24 febbraio 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione.
18. La conferma di cui al comma 17 è disposta previa stipula di apposito accordo, intesa o convenzione tra la Regione, il Comune di Palmanova e l'ATER di Udine.
19. L'atto di cui al comma 18 ha i contenuti di cui all'articolo 4 dell'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione stipulato in data 24 febbraio 2011.
20.
Il contributo di cui all'articolo 9, commi 12, 13 e 14, della
legge regionale 5/2013
è concesso a sollievo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2013.
21.
Il contributo a favore della Consulta regionale delle associazioni dei disabili viene erogato in via di anticipazione nella misura del 50 per cento contestualmente alla concessione del medesimo; il saldo è disposto sulla base della rendicontazione della spesa, presentata ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
22.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Province, nei limiti delle risorse allocate sul capitolo di cui al comma 26, un finanziamento destinato per le domande ammissibili a contributo in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le quali le Province non hanno concesso gli incentivi per insufficienza di risorse.
23. Il finanziamento di cui al comma 22 è ripartito tra le Province in proporzione al fabbisogno finanziario con riferimento al costo delle domande di cui al comma 22.
24. Ai fini del riparto di cui al comma 23, le Province trasmettono alla Regione entro il 30 settembre 2013 una dichiarazione nella quale è quantificato il rispettivo costo delle domande di cui al comma 22.
25. Il termine di cui al comma 24 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.
26. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 22, 23 e 24 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3806 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimenti alle Province destinati alle domande ammissibili a contributo per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
27.
Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di incentivi di politiche attive del lavoro, possono essere presentate alle Province, dal giorno di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2013, istanze di contributo per la costituzione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti ai sensi dell'
articolo 31 della legge regionale 18/2005
e della relativa regolamentazione attuativa.
28. Le Province concedono i contributi di cui al comma 27 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 30.
29.
Le risorse per i contributi di cui al comma 27 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di domande di contributo presentate dall'1 gennaio 2013 al 20 giugno 2013 a ciascuna Provincia per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti ai sensi dell'
articolo 31 della legge regionale 18/2005
e della relativa regolamentazione attuativa.
30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui al comma 36 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
31.
All'
articolo 5 della legge regionale 18/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 le parole <<
con la
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
indipendentemente dalla
>>;
b)
al comma 9 il periodo <<
Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.
>> è sostituito dal seguente: <<
La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.
>>.
33.
La concessione dei contributi assegnati nell'anno 2012 ai Comuni ai sensi dell'
articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, ai sensi dell'
articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37
(Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare.
36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 12/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/2000.
Art. 10
(Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
1. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, il conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con la presente legge, delle quote di compartecipazione 2012 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
13. Per l'anno 2013 l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di 600.000 euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni o tramite Associazione intercomunale funzioni o servizi per una durata non inferiore a sei anni.
14. Per accedere al riparto di cui al comma 13 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 13, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale, e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.
15.
La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle richieste pervenute, e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso che non può in ogni caso essere superiore a 200.000 euro;
b) gli interventi di parte corrente e/o di parte capitale da realizzare che costituiscono unitariamente ogni percorso, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;
c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto.
16. L'impegno delle risorse di cui al comma 13 è assunto entro il 15 novembre 2013. L'erogazione è disposta con le modalità e la tempistica definite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 15. In caso di esito negativo del referendum è revocato l'impegno relativo a quote diverse da quelle finalizzate a sostenere la promozione dell'attività referendaria.
17. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
18. Nel caso in cui l'ente locale è tenuto a restituire a favore del bilancio regionale economie o quote di assegnazioni regionali a qualsiasi titolo non più spettanti all'ente locale, erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'importo è compensato sui fondi di parte corrente di competenza della medesima Direzione centrale e spettanti all'ente locale che ha beneficiato dell'assegnazione, salvo che l'Ufficio regionale competente non provveda a chiedere la restituzione diretta.
19.
Per il solo anno 2013 le sanzioni previste all'articolo 14, commi 11 e 12, della
legge regionale 27/2012
si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2012 relativi al patto di stabilità, entro il 31 agosto 2013.
20.
Dopo il comma 38 dell'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della
legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
, è inserito il seguente:
<<38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.>>.
21. Al fine di consentire alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti.
22. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 21, tra cui le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, nonché indica le modalità di rideterminazione dei contributi regionali concessi.
23. Le Direzioni centrali competenti in materia sono autorizzate a confermare i contributi concessi, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati con le modalità stabilite al comma 22 con le necessarie rideterminazioni che non devono comportare dilatazione della contribuzione regionale, né sotto il profilo dell'importo, né della durata complessiva del finanziamento.
24.
Per le finalità di cui al comma 21 gli enti interessati presentano domanda di riconversione del finanziamento entro la data del 30 giugno 2015, segnalando quanto segue:
a) che non intendono contrarre un mutuo;
b) la data presunta di ultimazione e collaudo dell'opera;
c) le fonti che garantiscono la copertura finanziaria dell'opera stessa, in via di anticipazione rispetto all'erogazione delle quote di contributo regionale.
24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.
25. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito possono presentare all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
26. Le Direzioni regionali sono autorizzate a confermare i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi. La quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
29.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro al Comune di Arta Terme per gli oneri, anche già sostenuti, necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale, con particolare riferimento a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'
articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
), e dal decreto ministeriale 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'
articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151
).
30.
La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. L'Amministrazione regionale concorda con il Comune beneficiario le modalità di liquidazione del contributo in coerenza con le esigenze di rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini della rendicontazione, si applica quanto previsto dalla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per gli oneri necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale".
32.
Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis, dello Statuto di autonomia, il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, in esito a un percorso di consultazione con il sistema degli enti locali.
33.
Per le finalità di cui al comma 32 è interrotto il procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla
legge regionale 11 novembre 2011, n. 14
(Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).
35. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, è nominato un commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.
36.
Gli amministratori temporanei nominati ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 14/2011
e gli organi delle Unioni dei Comuni montani già costituite restano in carica per la gestione del rispettivo ente fino alla nomina dei commissari straordinari di cui al comma 35.
37. Ai commissari straordinari, nominati ai sensi del comma 35, spetta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei delle Comunità montane, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
38. Gli atti già di competenza del Consiglio delle Comunità montane e dell'Assemblea delle Unioni dei Comuni montani sono adottati da ciascun commissario sentito il Collegio d'indirizzo eletto, al suo interno, da una conferenza dei sindaci dei Comuni costituenti i rispettivi enti di riferimento. La conferenza è convocata dal commissario straordinario ed è presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente al consesso. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli in seno alla conferenza.
41. L'assegnazione di 169.416,67 euro spettante a favore del Comune di Arzene, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 e di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento, è confermata, a parità di cofinanziamento a carico dell'ente locale, per il prolungamento della pista ciclabile già finanziata a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale nell'anno 2007.
42. Per le finalità di cui al comma 41 il Comune di Arzene trasmette alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione indicante la direzione e le caratteristiche del tratto da estendere, nonché il quadro economico complessivo che non può risultare inferiore a 199.500 euro. La Giunta regionale, con deliberazione, prende atto delle caratteristiche del nuovo intervento, dell'invarianza del cofinanziamento a carico del Comune e del relativo quadro economico, per un ammontare complessivo non inferiore a 199.500 euro.
43. La tempistica di inizio lavori dell'intervento di cui al comma 41 è fissata al 30 giugno 2014; la rendicontazione è fissata al 30 giugno 2016. L'inosservanza del rispetto di tali termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 dell'accordo quadro ASTER 2008 del 20 aprile 2009. La liquidazione dell'assegnazione complessiva prevista nell'accordo quadro è disposta per stati di avanzamento degli interventi, ai fini del rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno.
44. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 tra la Regione e l'Associazione intercomunale di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento è fissata al 30 giugno 2014.
46.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo assegnato a Comuni e Province a valere sul fondo di cui all'articolo 11, commi da 35 a 70, della
legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di un intervento diverso da quello programmato, purché:
a) il nuovo intervento rientri nell'ambito della tipologia di cui al primo punto della Tabella B) contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009;
b) l'ente beneficiario assicuri l'invarianza della quota di cofinanziamento a suo carico.
47.
Per beneficiare della conferma dell'assegnazione l'ente locale presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando l'oggetto dell'intervento da realizzare, il quadro economico dello stesso e la presumibile tempistica di inizio e fine lavori. La Giunta regionale con deliberazione prende atto del nuovo intervento sostitutivo e fissa i termini per la sua realizzazione. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 7/2000
.
48. Le rendicontazioni dei contributi previsti dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010 - Seconda area, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1937 del 30 settembre 2010, pervenute al Servizio polizia locale e sicurezza oltre il termine previsto del 31 dicembre 2012, sono accolte qualora i progetti siano stati realizzati entro lo stesso termine.
49.
AI comma 32 dell'articolo 5 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) della
legge regionale 5/2013
le parole <<
e denominato Costruzione di una palestra scolastica
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale
>>.
50. Nel caso in cui il termine di rendicontazione di un intervento finanziato con risorse ASTER è fissato direttamente in legge ed entro quella data l'intervento è concluso, ma non interamente rendicontabile per la presenza di un contenzioso, detto termine può essere differito con decreto del direttore di Servizio competente, di novanta giorni dalla fine del contenzioso e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'ente locale chiede il differimento documentando l'inizio del contenzioso e comunica tempestivamente la fine del contenzioso medesimo.
52.
Limitatamente all'anno 2013, gli enti di cui all'articolo 12, comma 28.1, della
legge regionale 17/2008
, e successive modifiche, ai fini dell'applicazione del medesimo comma, possono fare riferimento al biennio o al triennio precedente e alla spesa per il personale del penultimo o dell'ultimo anno precedente.
55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
3Comma 4 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
4Comma 5 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
5Comma 6 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
6Comma 7 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
7Comma 8 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
8Comma 9 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
9Comma 10 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
10Comma 11 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2013
11Comma 24 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 13/2014
12Comma 34 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
13Parole aggiunte al comma 23 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
14Parole sostituite al comma 24 da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
15Comma 45 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 4 ter e 6 bis dell'art. 14, L.R. 27/2012.
16Comma 27 abrogato da art. 14, comma 41, L. R. 27/2014
17Comma 28 abrogato da art. 14, comma 41, L. R. 27/2014
18Comma 40 abrogato da art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
Art. 11
(Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1.
Al fine di assicurare il puntuale esercizio delle funzioni di cui all'
articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999
, da parte della Struttura dei Controlli di primo livello dei Programmi Fondi Strutturali, incardinata presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza tecnica a supporto della Struttura medesima.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2072 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "PCT Italia-Slovenia 2007-2013. Supporto di assistenza tecnica alla Struttura dei Controlli di primo livello Programmi Fondi Strutturali".
3.
Per gli interventi finanziati a valere sul Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura S, sottomisura S2 "Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento applicativo, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2001, n. 58, i Comuni autorizzano le attività di gestione in forma non imprenditoriale di strutture ricettive turistiche a far data dalla presentazione del rendiconto degli interventi stessi all'Amministrazione regionale. I beneficiari presentano al Comune di competenza la documentazione prevista dalla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
(Disciplina organica del turismo), entro il termine tassativo del 31 dicembre 2013.
4.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 2, comma 47, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013), il conferimento degli immobili si intende realizzato con il conferimento dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale di Agemont Immobiliare Srl al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo.
5.
Al comma 11 dell'articolo 11 (Norme in materia di autonomie locali) della
legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
, le parole <<
finanziati in tutto o in parte dalla Regione
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
finanziati in tutto o in parte con legge regionale
>>.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.
Art. 12
(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
2.
In deroga al disposto di cui all'
articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità), e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Le variazioni al bilancio disposte con tale decreto determinano anche le conseguenti variazioni al piano operativo di gestione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese correnti, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 è istituito "per memoria" il capitolo 9123, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - di parte corrente".
4. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese d'investimento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.2.1184 di nuova istituzione alla finalità 11 - funzione 3 - spese d'investimento, con la denominazione "Imposte e tasse - spese d'investimento" è istituito "per memoria" il capitolo 9126, con la denominazione "Fondo per far fronte all' incremento delle aliquote IVA - d'investimento".
5.
Dopo l'
articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5
(Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.>>.
6.
Per le finalità previste dall'
articolo 5 bis della legge regionale 5/1965
, come inserito dal comma 5, è prevista la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2013, a cui si provvede come di seguito indicato:
a) per 125.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
b) per 25.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
c) per 10.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
11.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
(Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.>>.
12.
Alla
legge regionale 25 giugno 1993, n. 50
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 ter sono abrogate;
c)
l'articolo 5 quater è abrogato;
d)
l'articolo 5 quinquies è abrogato;
e)
il comma 1 dell'articolo 5 sexies è sostituito dal seguente:
<<1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.>>;
f)
dopo il comma 2 dell'articolo 5 sexies sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'Agenzia, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il regolamento dell'ente ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.
2 ter. Il Direttore generale adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
d) il regolamento per le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.>>;
g)
l'articolo 5 nonies 1 è abrogato.
13. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della presente legge.
14.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per l'anno 2013, il contributo già concesso, ai sensi dell'
articolo 5 octies della legge regionale 50/1993
, all'Agenzia regionale Promotur con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2033 del 10 dicembre 2012, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.
15. La conferma di cui al comma 14 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
16.
Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale attua ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile srl, acquisita ai sensi dell'
articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010).
17.
La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) nomina di un solo liquidatore;
b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società, nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione liquidatoria.
18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
19. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze.
21. Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17.
22. La Regione è autorizzata a concedere alla società ARES srl in liquidazione il finanziamento già stanziato sull'unità di bilancio 11.4.1.1192 e sul capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per far fronte anche agli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria certificati dal liquidatore.
23. Le eventuali disponibilità liquide che residuassero sulla base del bilancio finale di liquidazione sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1337 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Entrate derivanti dalla liquidazione di Ares srl".
26. Le modifiche di cui ai commi 24 e 25 si applicano dal termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18.
27.
A decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 20 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
c)
l'
articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8
(Norme urgenti in materia di società partecipate della Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);
i)
i commi 20, 21, 22 e 23 dell'
articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
28.
In via di interpretazione autentica, nel rispetto dei principi europei e nazionali relativi al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, l'
articolo 13, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010), si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 e, trovandosi al momento della stipula del contratto nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, hanno iniziato a prestare servizio nell'anno successivo.
30. La Regione, ravvisata la necessità, in relazione alla situazione economica contingente, di assicurare direttamente livelli di formazione uniformi nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, è autorizzata ad attivare iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle amministrazioni del comparto medesimo.
31. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di complessivi 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2013 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1327 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale".
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
33.
In relazione al disposto di cui al comma 30, i commi 14, 15, 15 bis, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 dell'
articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011), sono abrogati.
34. In relazione al disposto di cui al comma 33, la Regione è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale. Per le attività correlate al recesso della Regione dalla partecipazione alla Fondazione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate alla medesima trova applicazione la normativa previgente.
35. Agli oneri del recesso di cui al comma 34 si provvede con le quote già erogate nell'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.
36.
La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite di cui all'
articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.
37.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25
(Assestamento del bilancio 1999), è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.
38.
Alla
legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
(Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 1) del primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: <<
1) fra i dipendenti regionali;
>>;
b) al secondo capoverso dell'articolo 6 le parole <<dalla Giunta>> sono sostitute dalle seguenti: <<dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>>.
39.
Il
comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3
(Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.>>.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 13, L. R. 23/2013
2Integrata la disciplina del comma 30 da art. 12, comma 14, L. R. 23/2013
3Lettera a) del comma 12 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 5 bis, L.R. 50/1993.
4Comma 24 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5Comma 29 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ggg), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
(Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.
Dopo il
comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15
(Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente:
<<3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.>>.
2.
Al
comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1
(Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
della delibera
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
delle delibere
>>;
b)
le parole <<
del 3 maggio 2002, n. 36 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 - legge finanziaria 2002),
>> sono soppresse.
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto.>>.
4.
L'
articolo 52 della legge regionale 21/2007
è sostituito dal seguente:
<<Art. 52
(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)
1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano al competente Servizio della Direzione centrale preposta al controllo il rendiconto delle somme gestite al termine di ciascun esercizio finanziario munito dell'attestazione di riscontro del dirigente della struttura di appartenenza.
2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.
3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.
4. I rendiconti sono presentati corredati della documentazione giustificativa della spesa in originale o, nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio, in copia conforme all'originale. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.>>.
6.
Dopo l'
articolo 52 ter della legge regionale 21/2007
è inserito il seguente:
<<Art. 52 quater
(Limiti d'importo pagamento in contanti)
1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.>>.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.
8. Il capitolo 8004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.2.1138 all'unità di bilancio 8.5.2.1146 del medesimo stato di previsione.
8 bis. Il capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 3.9.2.1072 all'unità di bilancio 3.9.1.1072 del medesimo stato di previsione.
9. I capitoli 3424 e 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono spostati dall'unità di bilancio 4.7.1.1085 all'unità di bilancio 3.1.1.1056 del medesimo stato di previsione.
10.
Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate regolarmente ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell'
articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37
(Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è consentita anche oltre il biennio stabilito dall'
articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63
(Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come modificato dall'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990
, purché entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.
La Provincia di Trieste è autorizzata a destinare il finanziamento di 1.810.100 euro concesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della
legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge strumentale 2008), con decreto del direttore del Sevizio coordinamento politiche per la montagna n. 3034 del 26 novembre 2010, alla realizzazione di un'opera diversa, purché ricorrano le seguenti condizioni:
b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera.
12. La Provincia presenta la documentazione relativa alla variazione del programma straordinario di cui al comma 11, lettera a), e il progetto preliminare di cui al comma 11, lettera b), al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'approvazione della variazione da parte della Giunta regionale e della devoluzione del contributo concesso con il decreto n. 3034 del 2010.
13. Il finanziamento concesso con il decreto n. 3034 del 2010 è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2014.
14.
Alla
legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4
(Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini dell'erogazione delle risorse secondo le modalità definite dal comma 2, la Comunità montana può anticipare la presentazione del rapporto di attuazione di cui al comma 1 al raggiungimento dei livelli di spesa previsti, fatto salvo l'obbligo di aggiornare il rapporto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.>>;
b)
al comma 6 dell'articolo 11 la parola <<
quinto
>> è sostituita dalla seguente: <<
sesto
>>.
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 8 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 15/2014
3Comma 5 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall'1/1/2015, come stabilito all'art. 36, c. 2, della medesima L.R. 1/2015.
Art. 14
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della
legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali),:
a) il comma 28 dell'articolo 3;
b) i commi 11, 12, 13, 17 e 23 dell'articolo 6;
c) il comma 5 dell'articolo 8;
d) il comma 8 dell'articolo 10;
e) il comma 8 dell'articolo 11;
f) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 12.
2.
Sono ad ogni effetto confermate le disposizioni della
legge regionale 5/2013
, salvo quanto previsto al comma 1 e ferme restando le modifiche apportate alla stessa dalla presente legge.
3.
Restano validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti già adottati ed emanati in attuazione della
legge regionale 5/2013
.
Art. 15
(Copertura finanziaria)
1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 1 e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.