<<Art. 55
(Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.
2. Nei casi di cui all'articolo 39, comma 2, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142.
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all'attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
4. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
5. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all'esercizio dell'attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.
6. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 6, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 6, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 55 bis.
9. L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione.
10. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, comma 3, da parte dei direttori tecnici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 47.
11. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
12. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.>>.