<<Art. 3 bis
(Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
2.L'attività di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
3.La guida turistica può avvalersi dell'attività di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale.
4.Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
5.Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attività previste dal presente articolo.
6.Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.>>.