Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.
2Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
3Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
4Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 18
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 60, lettera a), L. R. 15/2014
3Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 bis da art. 6, comma 60, lettera b), L. R. 15/2014
4Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 1), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
5Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 2), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
6Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 32, lettera d), numero 3), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 26, lettera e), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
9Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
10Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
11Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
12Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
13Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
14Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
15Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 92, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
16Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 19
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.
2.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'
articolo 2229 del codice civile
, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
3.
La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'
articolo 2229 del codice civile
ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 54, L. R. 14/2016
2Comma 1 sostituito da art. 8, comma 90, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 13/2019
5Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11 bis, LR 13/2004, come disposto dall'art. 44, c. 5, LR 22/2021.
Art. 20
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 14/2012
2Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
3Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
4Sostituita parola con segno di interpunzione al comma 3, da art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 4/2014
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
6Comma 4 ter abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2014
7Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 6/2017
9Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Comma 3 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
11Comma 3 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
12Comma 4 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
13Comma 4 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
14Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 26, lettera f), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
2Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 21 bis
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 38, L. R. 31/2017
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016
7Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.
8Il regolamento, di cui all'art. 28 bis, L.R. 16/2014, è stato emanato con DPReg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.
Art. 24
(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
1.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della
legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.
2.
Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.
3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.
5.
Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della
legge regionale 24/2006
, i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018