LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  18/10/2012
Materia:
440.07 - Fonti energetiche
430.01 - Trasporti
410.01 - Urbanistica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
420.01 - Opere pubbliche
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 47 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015
TITOLO I
 (Oggetto e finalità)
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:
a) le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;
c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.
2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:
a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;
b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;
c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici;
d) l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;
e) l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;
f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;
g) l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;
h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;
i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.
Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:
a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;
b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;
d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;
e) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraregionale;
f) formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;
g) definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;
h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
i) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;
j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;
k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;
l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.
Art. 3
 (Funzioni della Provincia)
1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:
a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;
c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;
e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;
f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.
Art. 4
 (Funzioni del Comune)
1. Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:
a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;
b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005 , alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;
c)   ( ABROGATA )
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 );
e) all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;
f) all'attività di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 35, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.
2Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, c. 35, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. a), L.R. 13/2020.
4Integrata la disciplina della lett. c) del comma 1 da art. 4. c. 36, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. b), L.R. 13/2020.
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE ENERGETICA
Art. 5
 (Piano energetico regionale - PER)
1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).
3. Il PER si compone dei seguenti elementi:
a) il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;
b) l'individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;
c) la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all'arco temporale assunto;
d) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;
e) il piano di comunicazione;
f) il piano di monitoraggio;
g) le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.
4. Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.
5. La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.
6. Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.
8. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Le modalità di partecipazione al processo di formazione del PER sono disciplinate dal decreto legislativo 152/2006.
9. La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
10. La proposta di PER, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione per la consultazione pubblica con le modalità di cui al comma 8, nonché sono sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora esauriti i tempi per la consultazione di VAS, l'autorità competente predispone comunque il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.
11. Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
12. Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo, limitatamente alle parole "escluse le procedure relative alla VAS", nonché del comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8".
2Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Documento energetico comunale)
1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:
a) l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;
b) l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;
c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;
d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;
e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;
f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;
g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;
h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;
i) l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005 ;
j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;
k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.
2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.
3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.
Art. 7
 (Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)
1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
2. I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:
a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;
b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;
c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.
Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999 è aggiunta la seguente:
<<g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.>>.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 8
 (Programmazione finanziaria regionale)
1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
Art. 9
 (Conferenza regionale per l'energia)
1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.
3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
CAPO III
 ACCORDI E INTESE CON LO STATO
Art. 10
 (Accordi fra Stato e Regione)
1. La Regione è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze energetiche.
Art. 11
 (Intesa fra Stato e Regione)
1. L'intesa di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa è espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura.
2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa può essere rilasciata, l'Assessore regionale competente in materia di energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa.
3. Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilità ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilità complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo.
4. L'intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 27/2012
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014
CAPO IV
 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Art. 12
 (Autorizzazioni)
1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;
a bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all' articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ), e alla normativa regionale in materia;
f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all' articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006 , alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.
(3)
2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.
4. Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.
7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.
8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011 , da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all' articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011 .
9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture "esistenti".
2Comma 3 sostituito da art. 126, comma 1, L. R. 6/2021
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 94, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 13
 (Contenuti dell'istanza)
1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.
2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.
4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:
1) opere per la connessione alla rete;
2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
1) i dati generali del proponente;
2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999 ;
3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell’impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell’indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di co2 derivante dal trasporto su gomma; è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l’opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;
4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
6 bis) la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;
c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;
e) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all' articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;
h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ), ove prescritta;
k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.
5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:
1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;
2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;
3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;
4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
c) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all' articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 , ove prescritta;
f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008 , per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 , copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;
j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;
k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.
(5)
6. L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all’articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l’esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999 . Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l’ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.
7. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.
8. Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull’area interessata dall’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.
Note:
1Le disposizioni relative ai divieti di cui alla lett. c), n. 3 del presente comma entrano in vigore l'1 gennaio 2014, come stabilito dall'art. 54, c. 4, della presente legge.
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
3Parole aggiunte al numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 127, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
4Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
5Lettera b bis) del comma 5 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
6Integrata la disciplina del numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 25, L. R. 13/2021
7Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
8Parole sostituite al comma 6 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9Parole sostituite al comma 8 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
10Numero 6 bis) della lettera c) del comma 4 aggiunto da art. 4, comma 39, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 14
 (Procedimento)
1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.
2. Nei casi in cui l’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 , contestualmente alla presentazione dell’istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.
3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.
4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all' articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.
5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all' articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all' articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000 . In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.
6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.
7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003 , compatibilmente con quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell’articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.
11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.
12. Per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all’allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l’autorizzazione unica.
13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l' articolo 22 ter, comma 5, della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che "dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo" e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato".
2Dichiarata inoltre, con la medesima sentenza della Corte costituzionale n. 298/2013, l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi, e del comma 9, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5Parole sostituite al comma 12 da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.
4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e di energia, sono definiti i contenuti essenziali della fideiussione bancaria o assicurativa.
6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.
7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci e sono pubblicate per estratto, a cura dell’ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.
9. Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).
10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.
11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento totale per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), e allo 0,05 per cento dell’investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.
12.  
( ABROGATO )
13. L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all’esercizio dell’impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell’impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 12, comma 27, lettera h), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
3Parole soppresse al comma 7 da art. 128, comma 1, L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 11 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
5Parole sostituite al comma 13 da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 39, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 16
 (Interventi non soggetti ad autorizzazione)
1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.
2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera m bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
a bis) gli interventi di parziale o completa rinconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche non siano sostanziali ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 28/2011 ;
b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all' articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009 ;
c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché di cui all' articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009 ;
e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
f) le unità di microgenerazione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE - unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;
g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 , siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;
i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;
m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.
3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
4. Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 28/2011 , i seguenti interventi:
a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell' articolo 6, comma 9 bis), del decreto legislativo 28/2011 ;
b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
c bis) le unità di piccola cogenerazione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici, alimentate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
d bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, aventi una capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28/2011 ;
e)   ( ABROGATA )
f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.
7. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all' articolo 7 del decreto legislativo 28/2011 .
8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001 , non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:
a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001 , ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.
10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.
10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 188, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 10 bis aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 10 ter aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
5Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici".
6Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
7Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2022
8Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2022
9Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 98, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2022
10Lettera a bis) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 15/2022
11Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 17
 (Accordi tra Regione e proponente)
1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003 , nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o più delle seguenti condizioni:
a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;
b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all' articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;
c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unità di misura lineari per ogni unità di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;
d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera b), L. R. 27/2012
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole "In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo".
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 18
 (Infrastrutture energetiche lineari)
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
b) per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 164/2000 , il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province e uno o più territori comunali.
2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.
4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.
5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9" e l'illegittimità costituzionale del comma 4.
Art. 19
 (Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)
1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.
3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli impianti stessi.
4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 è esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.
4 bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell' articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 . La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 189, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 20
 (Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)
1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 1775/1933 , emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera s), L. R. 11/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016
Art. 21
 (Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.
3. Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:
a) la funzionalità delle opere realizzate;
b) la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.
6.  
( ABROGATO )
(5)
7.  
( ABROGATO )
(6)
8.  
( ABROGATO )
(7)
9.  
( ABROGATO )
(8)
10.  
( ABROGATO )
(9)
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
15Parole soppresse al comma 3 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 22
 (Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.
2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.
3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.
Art. 23
 (Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche)
1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
2. In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
CAPO V
 DISPOSIZIONI VARIE
Art. 24
 (Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche)
1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005 , la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.
1 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:
a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 .
(2)
1 ter. A UCIT s.r.l. sono delegati i poteri di accertamento delle violazioni di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste:
b) dall' articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) dall' articolo 16, comma 22, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
(3)
2. Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
b) sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).
(4)
2 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005 .
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 34, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 34, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 25
 (Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici)
1. In attuazione di quanto previsto all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 , la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.
3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresì, gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.
4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.
5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
Art. 26
 (Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici)
1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005 , nonché, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011 .
Art. 27
 (Catasto informatico regionale degli elettrodotti)
1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001 , è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.
2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;
c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;
d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle autonomie locali.
3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.
5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.
CAPO VI
 SANZIONI
Art. 28
 (Sanzioni amministrative)
1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l'assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue:
a) da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da 40 euro a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge;
d) da 60 euro a 360 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.
2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione o con atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 16 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, comunque non inferiore a 300 euro, pari a un terzo di quelle stabilite ai commi 1 e 5, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformità.
3. Ferme restando le sanzioni previste all' articolo 15 del decreto legislativo 192/2005 , la mancata installazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di cui all'articolo 26, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto titolare del provvedimento edilizio, pari al doppio del valore venale degli impianti e delle apparecchiature non installate, determinata dall'amministrazione competente, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.
4. La mancata rimozione degli impianti e delle infrastrutture per i quali sia cessato l'esercizio ai sensi dell'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a quella stabilita al comma 1, nonché la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura dell'amministrazione competente e a spese del soggetto responsabile.
5. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1.
6. In caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 15, comma 8, e di cui all'articolo 16, comma 2, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, esclusi i casi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), limitatamente agli edifici di civile abitazione.
7. Qualora gli interventi soggetti a comunicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettere h), i) e j), siano realizzati in assenza del parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera c), fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 29
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.
3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.
5. Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. del 21 maggio 2007.
Art. 30
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1264 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di energia>>.
TITOLO II
 NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI
Art. 31
 (Finalità)
1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall' articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. La Regione tutela, altresì, le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.
Art. 32
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;
b) effettua periodicamente attività di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.
Art. 33
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
2. Spetta ai Comuni il rilascio di:
a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.
3. Ai Comuni competono inoltre:
a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;
c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;
h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.
Art. 34
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o);
i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;
j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;
o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;
q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;
r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;
s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 190, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
6Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
7Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
8Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
CAPO II
 IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE
Art. 35
 (Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.
2. L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.
3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
b) la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
e) l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 );
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
5. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la domanda di autorizzazione unica, oltre ai documenti di cui al comma 4, contiene:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade;
b) la copia della domanda di concessione in diritto di superficie relativa all'area autostradale rivolta all'ente competente.
6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
7.  
( ABROGATO )
8. Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione è obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo.
8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016 , nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall' articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016 . Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.
9.  
( ABROGATO )
(5)
10. Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.
11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.
12. La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.
13. È sempre consentito, per gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010 , e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all' articolo 71 del medesimo decreto legislativo 59/2010 ;
b) l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.
14. Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.
14 bis. Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.
Note:
1Parole soppresse al comma 7 da art. 191, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 1, L. R. 21/2013
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della presente L.R. 19/2012.
4Comma 7 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
5Comma 9 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018
6Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2018
7Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 10, lettera c), L. R. 12/2018
8Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 36
 (Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)
1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.
2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.
3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;
b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell' articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.
Art. 37
 (Modifiche degli impianti esistenti)
1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;
c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;
e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;
h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;
j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:
a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;
b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 .
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2013
2Comma 6 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
3Comma 7 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
Art. 38
 (Sospensione dell'esercizio dell'impianto)
1. L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.
2. La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.
3. La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.
4. L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.
5. Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.
Art. 39
 (Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)
1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.
Art. 40
 (Disciplina urbanistica)
1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.
Art. 41
 (Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)
1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:
a) l'impianto esistente che, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g);
b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.
Note:
1Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2013
3Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2013
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 19/2015
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 19/2015
Art. 42
 (Impianti incompatibili e inidonei)
1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.
4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.
5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.
6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.
7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.
8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 1, L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 43
 (Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
(5)
3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui all’articolo 42, comma 4 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 12/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 12/2013
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2014
4Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
5Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
6Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera g), L. R. 19/2015
Art. 44
 (Chiusura e rimozione dell'impianto)
1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:
a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.
2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.
Art. 45
 (Collaudo degli impianti)
1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.
2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
6.  
( ABROGATO )
(9)
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che è documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del collaudo comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Comma 2 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole soppresse al comma 17 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 18 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 5 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
14Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
15Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
16Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18Comma 15 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19Comma 16 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)
1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all' articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all' articolo 3 della legge regionale 14/2011 , il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
Art. 47
 (Orario minimo)
1. Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.
Art. 47 bis
 (Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)
1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.
2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).
2 bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell' articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 2 bis sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO III
 ALTRI IMPIANTI
Art. 48
 (Impianti a uso privato)
1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione.
2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. È inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.
4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.
5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte di imprese produttive e di servizi si intende riferito anche a imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall' articolo 2359 del codice civile .
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 49
 (Impianti per natanti e aeromobili)
1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.
2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.
Art. 50
 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale)
1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:
a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;
b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.
3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.
4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.
5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.
Art. 51
 (Norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.
2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
c) impianti lungo strade a quattro o più corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.
3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.
4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere dotato di accessi su due o più strade pubbliche.
5. Nei casi di realizzazione di attività commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.
6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilità.
CAPO IV
 SANZIONI
Art. 52
 (Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del collaudo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
5.  
( ABROGATO )
(2)
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2013
2Comma 5 abrogato da art. 52, comma 1, lettera h), L. R. 19/2015
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
TITOLO III
 ABROGAZIONI E NORME FINALI
CAPO I
 ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate:

a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 , recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) i commi 8, 9 e 10 dell' articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l' articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
g) il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;
i) i commi 1, 2 e 5 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008 , concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;
j)
la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell' articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54
 (Norme finali)
1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(1)
4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 9/2018
Art. 55
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano la normativa statale e regionale vigenti in materia.
Art. 56
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
Art. 57
 (Norme urgenti)
1.  
( ABROGATO )
(3)
2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 , i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
4.  
( ABROGATO )
(1)
5.
Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell' articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario, nonché, a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217.

(2)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 18, lettera c), L. R. 27/2012
3Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 58
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.