CAPO II
PROGRAMMAZIONE ENERGETICA
Art. 5
(Piano energetico regionale - PER)
1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla
legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).
3.
Il PER si compone dei seguenti elementi:
a) il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;
b) l'individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;
c) la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all'arco temporale assunto;
d) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;
e) il piano di comunicazione;
f) il piano di monitoraggio;
g) le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.
4. Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.
5. La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.
6. Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.
8. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Le modalità di partecipazione al processo di formazione del PER sono disciplinate dal
decreto legislativo 152/2006.
9. La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
10. La proposta di PER, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione per la consultazione pubblica con le modalità di cui al comma 8, nonché sono sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora esauriti i tempi per la consultazione di VAS, l'autorità competente predispone comunque il parere motivato ai sensi dell'
articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.
11. Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
12. Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo, limitatamente alle parole "escluse le procedure relative alla VAS".
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8".
3Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
(Documento energetico comunale)
1.
Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:
a) l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;
b) l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;
c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;
d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;
e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;
f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;
g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;
h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;
i)
l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della
legge regionale 23/2005
;
j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;
k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.
2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.
3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.
Art. 7
(Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)
1.
Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla
legge regionale 11 novembre 1999, n. 27
(Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla
legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3
(Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
2.
I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:
a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;
b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;
c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 8
(Programmazione finanziaria regionale)
1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
Art. 9
(Conferenza regionale per l'energia)
1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.
3.
La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all'
articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
CAPO IV
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Art. 12
(Autorizzazioni)
1.
Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:
a)
gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all'
articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della
direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all'
articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della
direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;
a bis)
gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell'
articolo 8 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
e)
gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'
articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della
direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE
), e alla normativa regionale in materia;
2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.
4.
Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.
7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.
9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture "esistenti".
2Comma 3 sostituito da art. 126, comma 1, L. R. 6/2021
3Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 94, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 13
(Contenuti dell'istanza)
1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.
2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.
4.
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a)
progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:
1) opere per la connessione alla rete;
2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
c)
relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
1) i dati generali del proponente;
3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell’impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell’indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di co2 derivante dal trasporto su gomma; è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l’opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;
4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
6 bis) la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;
c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;
e)
qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'
articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001
, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;
h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
k)
la documentazione prevista dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
o)
nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.
5.
L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b)
relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:
1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;
2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;
3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;
4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
c)
qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'
articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001
nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
f)
ove prescritta, documentazione prevista dal
decreto legislativo 4/2008
, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
h)
nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del
decreto legislativo 42/2004
, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;
j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;
k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.
6. L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all’articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l’esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall’
articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999
. Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l’ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.
7.
Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.
8. Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull’area interessata dall’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.
Note:
1Le disposizioni relative ai divieti di cui al comma 4, lett. c), n. 3 del presente articolo entrano in vigore l'1 gennaio 2014, come stabilito dall'art. 54, c. 4, della presente legge.
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
3Parole aggiunte al numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 127, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
4Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
5Lettera b bis) del comma 5 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
6Integrata la disciplina del numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 25, L. R. 13/2021
7Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
8Parole sostituite al comma 6 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9Parole sostituite al comma 8 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
10Numero 6 bis) della lettera c) del comma 4 aggiunto da art. 4, comma 39, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 14
1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.
2. Nei casi in cui l’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del
decreto legislativo 42/2004
, contestualmente alla presentazione dell’istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.
3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.
4.
Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all'
articolo 21 della legge regionale 7/2000
per la formazione del parere regionale unico.
5.
Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'
articolo 21 della legge regionale 7/2000
sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'
articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000
. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.
6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.
7.
Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell’articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.
11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.
12. Per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all’allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l’autorizzazione unica.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che "dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo" e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato".
2Dichiarata inoltre, con la medesima sentenza della Corte costituzionale n. 298/2013, l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi, e del comma 9, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5Parole sostituite al comma 12 da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
Art. 15
(Provvedimento di autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.
4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e di energia, sono definiti i contenuti essenziali della fideiussione bancaria o assicurativa.
6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.
7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci e sono pubblicate per estratto, a cura dell’ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.
9.
Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della
legge regionale 19 novembre 2002, n. 30
(Disposizioni in materia di energia).
10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.
11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento totale per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), e allo 0,05 per cento dell’investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.
13. L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all’esercizio dell’impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell’impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 12, comma 27, lettera h), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
3Parole soppresse al comma 7 da art. 128, comma 1, L. R. 6/2021
4Parole sostituite al comma 11 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
5Parole sostituite al comma 13 da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 39, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 16
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.
2.
Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:
c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
h)
le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001
, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;
i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l)
i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 327/2001
e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;
m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.
3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
4.
Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo 28/2011
, i seguenti interventi:
a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
a bis)
gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e le relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell'
articolo 6, comma 9 bis), del decreto legislativo 28/2011
;
b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
c bis)
le unità di piccola cogenerazione di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
(Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici, alimentate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
d bis)
gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, aventi una capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell'
articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28/2011
;
e)
( ABROGATA )
f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.
7.
Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all'
articolo 7 del decreto legislativo 28/2011
.
8.
Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della
legge 36/2001
, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:
a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.
9.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla
legge 36/2001
, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.
10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.
10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 188, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 10 bis aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 10 ter aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
5Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici".
6Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
7Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2022
8Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2022
9Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 98, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2022
10Lettera a bis) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 15/2022
11Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 17
(Accordi tra Regione e proponente)
1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all'
articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003 , nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.
2.
L'accordo di cui al comma 1 prevede una o più delle seguenti condizioni:
a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;
b)
adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della
legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all'
articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004
per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;
c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unità di misura lineari per ogni unità di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;
d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole "In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo".
3Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 18
(Infrastrutture energetiche lineari)
1.
Ai fini della presente legge si intendono:
a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
b)
per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'
articolo 9 del decreto legislativo 164/2000
, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province e uno o più territori comunali.
2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.
4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.
5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9".
2Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo.
Art. 19
(Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)
1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.
3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli impianti stessi.
4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 è esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 189, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 20
(Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)
1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del
regio decreto 1775/1933
, emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera s), L. R. 11/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016
Art. 21
(Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)
1.
Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
2.
In attesa del provvedimento di cui al comma 1, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
c)
copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all'
articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della
direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.
3.
Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:
a) la funzionalità delle opere realizzate;
b) la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.
5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
15Parole soppresse al comma 3 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 22
(Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.
2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.
3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.
Art. 23
(Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche)
1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
2. In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.