Art. 1
(Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali)
1.
Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità all'
articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia.
2. Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.
Art. 2
(Trasferimenti a favore dei Comuni)
1.
L'assegnazione di 65.661.014,27 euro prevista dall'
articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
(Legge finanziaria 2012), spettante ai Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011); l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
2.
L'importo di 40 milioni di euro portato in riduzione dell'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2012 dall'
articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2011
è assegnato a favore dei Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della
legge regionale 22/2010
; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione è altresì sospesa fino al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini dei dati previsti dall'
articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011
.
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. All'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nel 2012 a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti un fondo straordinario di 5.949.208 euro da ripartire d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 novembre 2012, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della
legge regionale 22/2010
.
6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7.
All'onere di 5.949.208 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale" - di cui alla Tabella Q, riferita all'
articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011
.
9.
Con la legge di assestamento per l'anno 2012 la Regione assicura a favore dei Comuni, per l'anno 2012 e a fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria. Tale conguaglio è determinato, ad aliquota base e con invarianza del gettito, in base alle certificazioni di cui all'
articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011
e nei limiti delle risorse disponibili. La medesima legge di assestamento definisce il criterio di determinazione del minor gettito, anche in relazione alle determinazioni statali in materia di quantificazione di tali entrate e alle risorse di cui al comma 8 trasferite dallo Stato al bilancio regionale.
10. In relazione alle previsioni di cui al comma 9, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, i Comuni possono prevedere in entrata una assegnazione regionale a conguaglio.
11. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 12.960.792 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1775 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria".
12.
All'onere di 12.960.792 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale" - di cui alla Tabella Q, riferita all'
articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011
.
Art. 3
(Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei Comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2012, in via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di recepire le previsioni dei trasferimenti regionali contenute nella medesima legge.
2. In via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 entro il 31 maggio 2012.
3. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono i modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'adesione al patto di stabilità entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Entro la medesima data provvedono alla compilazione e successiva trasmissione dei modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità, tramite il sistema web "finanza locale".
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 5/2013
3Comma 1 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 6/2013
4Comma 1 .1 aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 2/2014
5Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 26/2014
Art. 5
(Altre norme di interesse degli enti locali)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010
, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: <<
L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.
>>.
3.
All'
articolo 13 della legge regionale 18/2011
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 72, le parole <<
comma 2
>> sono sostituite dalle parole <<
comma 4
>>;
b)
dopo il comma 81 è inserito il seguente:
<<81 bis.
La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, è presentata alla Direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontato dal Comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000
.>>.
4.
All'
articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 16 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.>>;
b)
al comma 25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <<
La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
>>.
9.
In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi da 8 a 10, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), continua a trovare applicazione per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia la disposizione di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8
(Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale), come modificato dall'
articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000
, come interpretata autenticamente dall'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).
10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto alcuni edifici da adibire a "centri diurni per anziani e abitare possibile" e inerente, in particolare, all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Sedegliano da adibire a centro diurno per anziani, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia in Lestizza per la costruzione di un centro diurno polivalente, previsti nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale "Medio Friuli", con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 marzo 2013.
13. Lo statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso e che l'organo esecutivo sia formato da componenti delle giunte o dei consigli dei Comuni associati.
14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato è equiparato alle unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. Restano salve eventuali disposizioni più favorevoli.
Note:
1Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 38, L. R. 14/2012
2Comma 11 abrogato da art. 110, comma 1, lettera p), L. R. 19/2013
3Comma 6 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
4Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
5Comma 8 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 6
1.
Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 90.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'UNCEM per sostenerne l'attività istituzionale collegata all'attuazione della
legge regionale 14/2011
.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3.
All'onere di 90.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale"- di cui alla Tabella Q, riferita all'
articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011
.