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Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 8

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/2011
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Finalità)
1. È istituita la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il giorno 26 del mese di marzo, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.
Art. 2
 (Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)
1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.
2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.
2 bis. Per le finalità previste all'articolo 1 e in occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga che si celebra annualmente il 26 marzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli enti del Terzo settore, individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), aventi sede nel territorio regionale, per iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani allo scopo di prevenire e contrastare il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza.
2 ter. Ciascun ente del Terzo settore può presentare una sola domanda di contributo. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 giugno di ogni anno, corredata di relazione illustrativa e rendiconto della spesa sostenuta. Il contribuito concedibile ammonta a un massimo di 5.000 euro, fino al 90 per cento delle spese sostenute ammissibili.
2 quater. Il contributo è concesso con la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2 quinquies. Sono ammesse a contributo le spese, sostenute anche prima della presentazione della domanda ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento, per organizzazione, coordinamento, cancelleria, acquisizione di professionalità esterne non disponibili nell'organizzazione, le spese di acquisto di premi simbolici per i volontari, le spese per la sicurezza e per le coperture assicurative correlate alla dimensione e realizzazione degli eventi, nonché le spese di animazione e le imposte SIAE e occupazione suolo pubblico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 265, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 31, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 31, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 31, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
5Comma 2 quinquies aggiunto da art. 8, comma 31, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 266, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 4
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Interventi inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga".
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 490 e mediante storno di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 267, comma 1, L. R. 26/2012