LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013
2Articolo 11 bis aggiunto da art. 2, comma 2, lettera e), L. R. 6/2013
3Articolo 2 .1 aggiunto da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversità e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
2. La Regione riconosce, altresì, le peculiarità del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualità che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialità tradizionali garantite, alle specialità realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché ai prodotti tradizionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ).
3. Nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta dall' articolo 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all' articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 , sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio .
Art. 2
 (Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.
3. Le misure di cui al comma 1 possono prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:
a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;
b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.
4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.
7. Resta ferma l'osservanza delle misure adottate dagli organi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente, ai sensi dell' articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 , sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio o ai sensi dell' articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 6/2013
Art. 2.1
 (Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 15/2014
Art. 2 bis
 (Emissioni di OGM a fini sperimentali)
1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 6/2013
Art. 3
 (Ruolo dell'ERSA)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è incaricata dall'Amministrazione regionale quale autorità regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. L'ERSA, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.
Art. 4
 (Ristorazione collettiva)
1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.
2. Per garantire la promozione della produzione agricola più rispettosa della qualità alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità indicate dall' articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 6/2013
Art. 5
 (Promozione della ricerca e sperimentazione
1. L'Amministrazione regionale riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale, con tecniche genetiche basate sull'incrocio e sulla selezione di genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.
2. L'Amministrazione regionale promuove, altresì, la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità sia delle varietà coltivate sia di quelle naturali anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo e rurale regionale.
Art. 6
 (Promozione dell'innovazione)
1. La Regione promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate che utilizzano metodi di incrocio basati sia sulla selezione tradizionale sia assistita da marker e in grado di rispondere alle esigenze del territorio e tali da valorizzare le sue peculiarità.
2. La Regione promuove azioni a sostegno delle aziende agricole e agroalimentari che non utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.
Art. 7
 (Vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, la Regione svolge le attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge attraverso il Corpo forestale regionale e si avvale dell'ERSA per quanto riguarda gli accertamenti tramite campioni nei terreni.
2. La Giunta regionale può adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base della proposta elaborata dall'ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da personale dell'Amministrazione regionale, dell'ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Art. 8
 (Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003 , le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di foreste.
3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2 o l'inosservanza dell'esclusione di coltivazione di cui all'articolo 2.1 il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 2, lettera d), L. R. 6/2013
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 15/2014
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 8/2024
Art. 9
 (Regolamenti di attuazione)
1. Con regolamenti, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
a) i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2;
c)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 26, lettera c), L. R. 15/2014
Art. 10
 (Modifiche alle leggi regionali 21/2000 e 21/2002)
1.
Alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>), sono apportate le seguenti modifiche:

a)
il comma 3 dell'articolo 1, e gli articoli da 3 a 10 sono abrogati;

b)   ( ABROGATA )
(1)
2.
L' articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), è abrogato.

Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 21/2000.
Art. 11
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri relativi al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri relativi al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 con riferimento al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione del divieto di coltivazione di OGM in agricoltura".
Art. 11 bis
 (Norme transitorie)
1. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, il regolamento di cui all'articolo 2 è approvato in via preliminare da parte della Giunta regionale previa consultazione degli enti, delle associazioni e dei soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2.
2. Fino a quando le misure di cui all'articolo 2 non sono approvate in via definitiva, in caso di accertata coltivazione di OGM e in caso di accertato pericolo che tale coltivazione possa determinare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e di quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4.
3. Qualora il conduttore non ottemperi entro il termine prescritto, l'attuazione degli accorgimenti di cui al comma 2 è eseguita dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale direttamente o tramite terzi, con oneri a carico del conduttore.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera e), L. R. 6/2013
Art. 12
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.