Art. 1
(Circoscrizioni di decentramento comunale)
1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione fino a 50.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 10.000 abitanti o frazione, ovvero in ragione di una ogni 6.000 abitanti o frazione, qualora il comune sia incluso nella tabella prevista dall'
articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia). Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 15.000 abitanti o frazione. Nei comuni di cui al comma 1 con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero massimo delle circoscrizioni di decentramento è determinato in ragione di una ogni 30.000 abitanti o frazione.
3.
Lo statuto e il regolamento comunali disciplinano l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti a suffragio universale diretto con le modalità stabilite dal regolamento.
5.
I comuni capoluogo di provincia possono prevedere con lo statuto particolari e più accentuate forme di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni medesimi, gli organi di tali forme di decentramento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la costituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 45, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 2
(Organi delle circoscrizioni di decentramento comunale)
1.
I consigli circoscrizionali sono composti da un numero massimo di:
a) 10 membri nelle circoscrizioni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b) 12 membri nelle circoscrizioni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
c) 20 membri nelle circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio, determinata con deliberazione del consiglio comunale in misura non superiore, rispettivamente, al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 50 per cento del medesimo gettone. La disposizione di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 2011, ai comuni per i quali ha luogo l'elezione degli organi circoscrizionali, con efficacia dalla data della medesima elezione.
4. Le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento devono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi comunali.
5. Ai fini dell'elezione degli organi delle circoscrizioni di decentramento, i comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
6.
In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che rinnovano i propri organi nel 2011, entro il settimo giorno antecedente il termine di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deliberano a maggioranza assoluta dei componenti assegnati il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Qualora venga deliberato il mantenimento, il numero delle circoscrizioni resta determinato dagli statuti e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il numero dei consiglieri circoscrizionali è quello previsto quale limite massimo dal comma 1 del presente articolo. Qualora venga deliberata la soppressione, ovvero non venga adottata alcuna deliberazione, non si procede al rinnovo degli organi circoscrizionali.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 132, L. R. 7/2024