Art. 4
(Sistema informativo integrato regionale)
1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.
2.
I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale, sono individuati in apposito repertorio approvato dalla Giunta regionale e sono inerenti alla gestione e allo sviluppo del SIIR, perseguendo obiettivi di:
a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
e) promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data;
e bis) promozione dell'innovazione tecnologica e della sicurezza informatica.
3.
Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l'integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonché la disponibilità, per il medesimo, del patrimonio informativo dell'ente nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
4.
Il software sviluppato per il SIIR è conforme agli standards relativi all'interoperabilità e alla cooperazione applicativa al fine di realizzare il pieno ed efficace sviluppo dell'e-government. In particolare tali modalità di sviluppo devono consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l'erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all'altra, ed esterni dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini. Devono consentire altresì l'erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. I dati in possesso della pubblica amministrazione riguardanti il cittadino devono poter essere sempre disponibili telematicamente al cittadino stesso con le modalità previste dalla normativa vigente (
decreto legislativo 82/2005
), in totale sicurezza, riservatezza e nel rispetto del
decreto legislativo 196/2003
.
5. Il SIIR è riferito alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il SIIR si riferisce anche agli enti locali e agli enti pubblici economici e ai Commissari straordinari del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione.
5 bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all'
articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17
(Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue aventi sede nel territorio regionale.
6. Le modalità attuative del Piano strategico triennale da parte dei soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5 e 5 bis sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione.
7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.
7 bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5 bis, laddove non diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni per conto della Regione.
8.
La Regione può stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 5 e, in particolare, con gli uffici periferici dello Stato, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione. Può altresì stipulare convenzioni e accordi interregionali ai fini di reciproche collaborazioni con altre amministrazioni, in particolare ai fini del riuso previsto dal
decreto legislativo 82/2005
.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3Comma 6 sostituito da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4Comma 7 bis aggiunto da art. 5, comma 12, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 8, comma 70, L. R. 14/2016
6Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 11, lettera c), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 11, lettera c), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.