Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversità e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
2.
La Regione riconosce, altresì, le peculiarità del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualità che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialità tradizionali garantite, alle specialità realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali è concesso in uso il marchio previsto dalla
legge regionale 13 agosto 2002, n. 21
(Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché ai prodotti tradizionali di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449
).
3.
Nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta dall'
articolo 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(
Statuto
speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all'
articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001
, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio
.
Art. 2
(Divieto)
1. È vietata sul territorio regionale la coltivazione di OGM in agricoltura.
2.
In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, purché autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
(Attuazione della
direttiva 2001/18/CE
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.
Art. 3
(Ruolo dell'ERSA)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è incaricata dall'Amministrazione regionale quale autorità regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. L'ERSA, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.
Art. 4
(Ristorazione collettiva)
1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.
2.
Per garantire sicurezza alimentare ai cittadini e per la promozione della produzione agricola più rispettosa della qualità alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità indicate dall'
articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge finanziaria 2000).
Art. 5
(Promozione della ricerca e sperimentazione
1. L'Amministrazione regionale riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale, con tecniche genetiche basate sull'incrocio e sulla selezione di genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.
2.
L'Amministrazione regionale promuove, altresì, la ricerca e la sperimentazione del settore agricolo con l'obiettivo di mantenere e sviluppare le biodiversità sia delle varietà coltivate sia di quelle naturali anche ai sensi di quanto previsto dalla
legge regionale 22 aprile 2002, n. 11
(Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agricolo e rurale regionale.
Art. 6
(Promozione dell'innovazione)
1. La Regione promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate che utilizzano metodi di incrocio basati sia sulla selezione tradizionale sia assistita da marker e in grado di rispondere alle esigenze del territorio e tali da valorizzare le sue peculiarità.
2. La Regione promuove azioni a sostegno delle aziende agricole e agroalimentari che non utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.
Art. 7
(Vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, la Regione svolge le attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge attraverso il Corpo forestale regionale e si avvale dell'ERSA per quanto riguarda gli accertamenti tramite campioni nei terreni.
2. La Giunta regionale può adottare un programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sulla base della proposta elaborata dall'ERSA, sentito un tavolo tecnico composto da personale dell'Amministrazione regionale, dell'ERSA e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché da esperti indicati dalle Università e dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Art. 8
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro a ettaro o sua frazione. È esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
3. Gli importi derivanti dalle sanzioni vengono destinati a interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo.
4. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora siano coltivati OGM, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al trasgressore di provvedere alla relativa rimozione e, in caso di inottemperanza, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore.
Art. 9
(Regolamenti di attuazione)
1.
Con regolamenti, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati:
a) i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione della procedura di rimozione di cui all'articolo 8, comma 4.
Art. 10
(Modifiche alle leggi regionali 21/2000 e 21/2002)
1.
Alla
legge regionale 22 novembre 2000, n. 21
(Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<
Strade del vino
>>), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 dell'articolo 1, e gli articoli da 3 a 10 sono abrogati;
b)
il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento sono individuate le competenze attribuite all'ERSA.>>.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri relativi al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri relativi al funzionamento del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 con riferimento al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione del divieto di coltivazione di OGM in agricoltura".
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.