Art. 56
(Norme transitorie)
1.
Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'
articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005
, disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'
articolo 20 della legge regionale 20/2005
, tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della
legge regionale 20/2005
.
2.
Fino all'emanazione del regolamento di cui all'
articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005
, per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della
legge regionale 20/2005
, la dichiarazione di inizio attività di tali servizi, prevista dall'
articolo 18 della legge regionale 20/2005
, attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della
legge regionale 20/2005
, la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della
legge regionale 20/2005
, e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3.
Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'
articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005
, i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della
legge regionale 20/2005
, provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della
legge regionale 20/2005
.
4.
I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall'
articolo 19 della legge regionale 20/2005
.
5.
Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell'
articolo 29 della legge regionale 20/2005
, è differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011