LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
3Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
4Articolo 15 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
5Parole soppresse all' Allegato B da art. 2, comma 115, lettera mm), L. R. 11/2011
6Capo II bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Articolo 10 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Articolo 10 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Articolo 10 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
10Articolo 10 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
11Allegato A abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
12Allegato B abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
13Non si procede all'abrogazione degli allegati, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi congiunturale, dispone ulteriori misure straordinarie per il sostegno della mobilità su strada altresì volte alla riduzione dell'inquinamento ambientale. In particolare:
a) dispone misure di sostegno per l'acquisto di carburanti per autotrazione privata per la mobilità su strada;
b)   ( ABROGATA )
c) sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla realizzazione di motori parzialmente o totalmente indipendenti da carburanti combustibili;
d) favorisce l'ampliamento della rete di distribuzione di carburanti a ridotto impatto ambientale.
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;
2)   ( ABROGATO )
b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);
c) identificativi: le tessere con le caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;
d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge;
e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 115, lettera a), L. R. 11/2011
2Numero 2) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 5, comma 20, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Non si procede all'abrogazione delle lettere c) e f) del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
CAPO II
 INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Art. 3
 (Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 12 centesimi al litro e 8 centesimi al litro.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
4. La misura dei contributi prevista al comma 2 e l’entità di aumento degli stessi di cui al comma 3, per motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale nel caso di variazione dell’importo del contributo deliberato per il periodo precedente, possono essere modificate, entro il limite di scostamento rispettivamente di 10 e 8 centesimi al litro, con deliberazione della Giunta regionale, separatamente per benzina e gasolio e per un periodo massimo di tre mesi reiterabile. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4 bis.  
( ABROGATO )
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.
5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale.
5 bis. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere definite le modalità con le quali effettuare il rimborso ai beneficiari nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
9 bis. Altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell'attuazione del presente articolo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 4
 (Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
4.  
( ABROGATO )
(8)
5.  
( ABROGATO )
(4)
6. Il beneficiario è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:
a) la variazione di residenza da un comune della regione a un altro;
b)   ( ABROGATA )
c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
4Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
12Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 5
 (Modalità di erogazione elettronica)
1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.
2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.
3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.
4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.
5. Il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.
6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.
7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.
8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.
9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
10. Per le finalità indicate ai commi 7 e 8, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 6
 (Modalità di erogazione non elettronica)
1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.
3. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
Art. 6 bis
 (Inizio dell'attività di vendita)
1. Ai fini della presente legge le imprese di gestione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradali o autostradali, comunicano l'inizio dell'attività di vendita di carburanti per autotrazione, almeno sette giorni prima, alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto.
2. Le imprese di cui al comma 1, al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto, copia dei prospetti riepilogativi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1980, entro trenta giorni da ogni chiusura del registro di carico e scarico di cui all' articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
2 bis. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all' articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995 , sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale medesima, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.
2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 7
 (Banca dati)
1. L'Amministrazione regionale gestisce una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.
2. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.
3.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
Art. 7 bis
 (Acquisto e manutenzione dei POS)
1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
2Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
4Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 8
 (Delega di funzioni alle Camere di commercio)
1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative :
a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure;
c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;
d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle misure di sostegno indebitamente percepite;
e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.
2. Gli identificativi sono acquisiti dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata. In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2017.
5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.
6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B.
7.  
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
9.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 8 bis
 (Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)
1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio un apposito finanziamento annuo. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna Camera di commercio con i seguenti criteri:
a) il 50 per cento del finanziamento, suddiviso in una quota del 70 per cento spettante alla Camera di commercio Pordenone - Udine e in una quota del 30 per cento spettante alla Camera di commercio Venezia Giulia;
b) il 50 per cento in misura proporzionale al numero di identificativi attivi relativi a ciascuna Camera di commercio.
(4)
2. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri di cui al comma 1, altresì, con gli introiti conseguiti a fronte delle attività svolte a favore dei richiedenti le misure di sostegno e dei beneficiari delle stesse, nonché con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.
3. Le Camere di commercio presentano la domanda di finanziamento, di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di energia. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 56, L. R. 7/2024
Art. 9
 (Erogazione del contributo)
1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.
2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.
3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica tramite Insiel SpA alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.
4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
6Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 10
 (Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate. Il Direttore centrale della Direzione centrale finanze dispone, con proprio decreto, la cessazione della procedura e definisce la procedura per la gestione della spesa.
2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 1 sono soggetti al solo controllo successivo esercitato, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:
a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
c) all'attuazione del comma 7.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
CAPO II BIS
 ACCESSO DIGITALE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
Art. 10 bis
 (Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:
1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;
3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;
5) la visualizzazione dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario nell'ultimo periodo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 10 ter
 (Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno)
1. I soggetti interessati a ottenere le misure di sostegno accedono, tramite identità digitale, al portale ID digitale ai fini dell'attivazione dell'APP cittadino che gli attribuisce l'identificativo digitale nel quale è riportato il numero di targa del mezzo al quale si riferisce la misura di sostegno. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno di tali veicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 esibiscono l'identificativo digitale al gestore dell'impianto presso il quale è effettuato il rifornimento di carburante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 10 quater
 (Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:
a) è responsabile della gestione informatica dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;
c) tramite il portale ID digitale:
1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) comunica nella prima giornata lavorativa successiva, alla Camera di commercio competente per territorio, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro UTF;
d) tramite l'APP presidiante:
1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;
3) registra giornalmente i rifornimenti eseguiti.
2. Le modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno sono definite con linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 10 quinquies
 (Dispositivi hardware e software)
1. Ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno i gestori utilizzano propri dispositivi hardware con oneri a loro carico, compresi quelli relativi alla predisposizione di una connettività dati adeguata al funzionamento dei dispositivi hardware stessi.
2. Alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno provvede l'Amministrazione regionale tramite la società in house INSIEL SpA.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11
 (Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.
2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.
4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.
4 bis. Con regolamento regionale è disciplinato il trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di vigilanza.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 12
 (Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:
a) effettui rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della presente legge;
b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;
c) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
d) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.
(7)
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. La Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 4.
6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
7. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza di cui all'articolo 4, comma 6, e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 13
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 100 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
3. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.
3 bis. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.
4. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4.
4 bis. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
7.  
( ABROGATO )
(7)
8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
10. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi di cui al comma 8 indebitamenti percepiti.
11. Ai fini del presente articolo gli interessi sono calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni)
1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano la banca dati di cui all'articolo 7 con i dati relativi ai verbali di contestazione, ai pagamenti in misura ridotta, alle ordinanze ingiunzioni e alle ordinanze di archiviazione, entro quindici giorni dalla notifica degli atti emessi e dai pagamenti in misura ridotta.
2. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS, tramite la gestione della banca dati.
3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
CAPO IV
 INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
2Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera gg), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera hh), L. R. 11/2011
5Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 15 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
2Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 16
 (Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
CAPO V
 INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE
Art. 17
 (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
3 bis. Gli incentivi di cui al comma 3 sono concessi in via prioritaria a copertura delle domande di contributo relative agli impianti di metano.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;
b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.
Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".
4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico ".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".
10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 20
 (Allegati)
1. L'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera jj), L. R. 11/2011
2Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 21
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dall'1 novembre 2011.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.
4 bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, i finanziamenti di cui all'articolo 8 bis, comma 1, sono ridotti a un sesto e le Camere di commercio presentano la relativa domanda di finanziamento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).
4 ter. In sede di prima applicazione, per l'anno 2011, gli importi delle aperture di credito di cui all'articolo 10, comma 3, sono definiti, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in proporzione alla quantità di carburante per autotrazione erogato nel corso dell'anno precedente nella provincia di riferimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011
4Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011