LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9

Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

TESTO VIGENTE dal 21/05/2009 al 29/07/2009

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2009
Materia:
130.05 - Polizia locale urbana e rurale

CAPO I
 Disposizioni generali
Art 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.
2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtù della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni di illegalità.
4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita nelle città e nel territorio regionale.
Art. 2
 (Politiche regionali)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:
a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attività operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio;
d) compie attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.
CAPO II
 Interventi per la sicurezza urbana e territoriale
Art. 3
 (Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)
1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce, presso la direzione centrale competente, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di seguito denominato <<Osservatorio>>.
2. L'Osservatorio è organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e per la realizzazione di politiche integrate attraverso:
a) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
b) attività di ricerca finalizzata all'analisi dei fenomeni di criminalità e insicurezza sul territorio regionale;
c) attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree più degradate e ad alto tasso di criminalità sul territorio di competenza del singolo ente locale.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta, devono mettere a disposizione dell'Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.
4. L'Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:
a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità, in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
h) della predisposizione e avvio all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.
5. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di Presidente;
b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
e) due esperti designati dalle Università degli Studi di Trieste e Udine, competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 22;
g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di volontariato e solidarietà maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 è nominato un membro supplente per i casi di assenza o impedimento.
7. L'Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma 5, lettere g), h) e i).
8. Il Presidente può invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.
9. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.
10. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti dell'Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori dell'Osservatorio, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.
Art. 4
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza;
e) i patti locali di sicurezza urbana;
f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.
2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:
a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>>;
d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private, edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale;
f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.
3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:
a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.
Art. 5
 (Volontari per la sicurezza)
1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia. L'operatività delle associazioni è subordinata alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni e le Province interessati.
2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.
3. Il comandante o il responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con nomi dei volontari, compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.
4. Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attività:
a) le modalità esecutive del servizio svolto;
b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.
5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.
6. La Regione contribuisce alle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.
Art. 6
 (Collaborazione con soggetti di vigilanza privata)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le Forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente:
a) tutela del patrimonio pubblico;
b) sorveglianza di luoghi pubblici;
c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.
3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalità indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.
Art. 7
 (Contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche)
1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche, dai fenomeni di criminalità, sia mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell'esercizio dell'attività, sia mediante forme di contribuzione a rimborso parziale di danni subiti a seguito di atti criminosi.
2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti e di imprenditori dei distretti industriali, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio di criminalità.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime <<de minimis>> previsto dalla normativa comunitaria.
4. La Giunta regionale, nell'ambito delle deliberazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, le modalità di presentazione degli stessi e i limiti del contributo finanziario della Regione a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo e provvede al riparto delle risorse da assegnare.
CAPO III
 Ordinamento della polizia locale
Art. 8
 (Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni di polizia locale.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
b) vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;
i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;
j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;
k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone;
m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;
n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.
4. Al Sindaco, al Presidente della Provincia o all'Assessore da essi delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.
6. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
Art. 9
 (Servizi per conto di terzi)
1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 8.
2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.
Art. 10
 (Principi organizzativi)
1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.
3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.
5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;
b) svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unità: almeno sei ore medie di servizio giornaliero;
2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unità: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio;
4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;
c) svolgimento delle attività di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all'utilizzo dell'abito civile.
6. Le Province disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneità una unità operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti.
7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
8. La determinazione delle unità operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.
Art. 11
 (Coordinamento regionale della polizia locale)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.
2. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 25.
3. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.
5. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si richiede l'intervento.
Art. 12
 (Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza)
1. La Regione sostiene la prevenzione, il pronto intervento e il soccorso in ordine ad eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, favorendo la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della legge regionale 64/1986 e successive modifiche, e dei relativi protocolli di attuazione relativamente alle competenze della Protezione civile medesima.
2. In occasione di eventi di cui al comma 1 è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ovvero dell' Assessore delegato, una Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull'intero territorio regionale.
3. Con regolamento regionale, nel rispetto della normativa statale, sono definiti composizione, modalità di attivazione e compiti dell'Unità di coordinamento regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati uno o più accordi tipo per l'impiego d'emergenza del personale della polizia locale fuori dal territorio comunale, cui i Sindaci interessati possono aderire per l'assegnazione e la richiesta di personale.
4. L'Unità di coordinamento si raccorda con le competenti strutture di coordinamento della Protezione civile e del Corpo forestale regionale, per attività da eseguire in collaborazione con la polizia locale, anche in attuazione della legge regionale 64/1986 e successive modifiche.
5. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti dagli enti di appartenenza per l'impiego del personale a norma del presente articolo, è istituito un apposito fondo regionale.
Art. 13
 (Ambito territoriale)
1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.
2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:
a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
d) attività svolte in attuazione dell'articolo 12.
Art. 14
 (Gestione associata)
1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.
2. Negli atti costitutivi delle forme collaborative è prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante o dal responsabile del Servizio di cui all'articolo 10, comma 4.
4. Il comando del Corpo e la responsabilità del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata devono essere conferiti a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata. In caso di parità di grado, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, il comando o la responsabilità sono attribuiti dai Sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l'altro, i percorsi professionali degli aventi titolo.
5. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:
a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;
c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.
6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.
Art. 15
 (Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale)
1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari. Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia, unitamente al suo vice, quando esercita funzioni vicarie, non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:
a) l'anzianità di nomina;
b) l'ordine di graduatoria al termine del corso di formazione di base o di qualificazione professionale;
c) l'anzianità anagrafica;
d) l'anzianità di servizio nel grado inferiore;
e) l'anzianità di servizio nella polizia locale.
3. Il personale di polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
b) le attività non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale.
5. Il Corpo e il Servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.
Art. 16
 (Comandante del Corpo di polizia locale)
1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.
2. Il comandante del Corpo e il responsabile del Servizio di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, curano l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
Art. 17
 (Comandi e distacchi)
1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale del Comune che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.
Art. 18
 (Armamento e strumenti di autotutela)
1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Il medesimo personale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo o al responsabile del Servizio di polizia locale.
3. Il personale di polizia locale è dotato di manette.
4. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento.
5. Qualora nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende fatta per i servizi di cui al comma 4, nonché per quelli di pubblica sicurezza e di polizia stradale.
Art. 19
 (Accesso ai ruoli)
1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario le amministrazioni possono prevedere una riserva, non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, in favore degli agenti e degli ispettori in servizio presso le amministrazioni medesime.
2. I candidati ammessi ai corsi-concorso per posti di agente, ispettore e commissario devono frequentare un apposito corso di preparazione al concorso, organizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi devono, inoltre, frequentare un apposito corso di formazione di base o di qualificazione professionale, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente ai concorsi pubblici di cui al primo periodo del comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento da svolgersi a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio, la Regione, con apposito regolamento, stabilisce tempi, criteri e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.
Art. 20
 (Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)
1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:
a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di polizia locale;
c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attività di addestramento secondo le disposizioni vigenti.
5. La Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.
6. La Scuola si avvale, per le attività organizzative, del personale e dei mezzi della struttura regionale di cui al comma 1 e, sentita la competente direzione centrale, del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM. Per l'espletamento delle attività formative la Scuola può ricorrere ad esperti.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità del loro espletamento.
Art. 21
 (Area contrattuale della polizia locale)
1. In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, è riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definiti:
a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 15, comma 1;
b) l'articolazione in posizioni economiche corrispondenti ai gradi di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), all'interno di ciascuna categoria.
Art. 22
 (Comitato tecnico regionale per la polizia locale)
1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:
a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione, vicepresidente;
c) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia;
d) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Province;
e) da due comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
f) da sei comandanti ripartiti tra quelli dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e quelli dei Corpi di polizia locale organizzati in forma associata;
g) da due responsabili di Servizi di polizia locale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono designati dal Consiglio delle autonomie locali; il Comitato tecnico regionale per la polizia locale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; svolge le funzioni di segretario un funzionario della competente struttura regionale. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore provvede direttamente alla nomina.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:
a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
b) sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.
4. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato da parte dei componenti è considerata attività di servizio.
Art. 23
 (Giornata della polizia locale)
1. È istituita la giornata della polizia locale in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano il 20 gennaio.
2. In occasione della giornata si svolgerà una manifestazione regionale. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, in relazione alle candidature dei Comuni della Regione, individua la sede e cura l'organizzazione della manifestazione.
3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi che nel corso dell'anno precedente si siano particolarmente distinti nell'attività di servizio.
4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalità previste al comma 2.
Art. 24
 (Accesso alle banche dati)
1. La Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, promuove l'accesso, da parte delle centrali operative della polizia locale e del Corpo forestale regionale, alle banche dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.
Art. 25
 (Regolamenti)
1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalità e di omogeneità sul territorio regionale, con regolamento, adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono, altresì, determinati:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
b) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
c) le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
d) i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi.
2. La procedura di consultazione prevista al comma 1 si applica anche per i restanti regolamenti previsti dalla presente legge.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 26
 (Norme transitorie)
1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L'adeguamento da parte degli enti locali alle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla stessa.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 25, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).
5. In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalità atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale già inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, può essere consentito l'affidamento dell'incarico di comandante del Corpo di polizia locale anche a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso dei restanti requisiti richiesti dai bandi.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, trovano applicazione le norme contrattuali, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso all'impiego nei singoli enti.
8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.
9. Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti per un periodo massimo di due anni, salvo il termine inferiore corrispondente alla durata delle forme collaborative.
Art. 27
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:
a) le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;
b) lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;
c) le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;
d) il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'Unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;
e) l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.
3. In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 dicembre 2010.
Art. 28
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, la cui denominazione è modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese correnti>>, e del capitolo 1707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per collaborazioni con soggetti aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza>>.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 11, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte corrente>>.
4. Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, la cui denominazione è modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese d'investimento>>, è inserito, per memoria, il capitolo 1712 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte capitale>>.
5. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, è autorizzata la spesa di 3.515.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte corrente>>.
6. Per le finalità previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, è inserito, per memoria, il capitolo 1728 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati da altri soggetti pubblici - parte corrente>>.
7. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 14, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, è inserito, per memoria, il capitolo 1717 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte capitale>>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 6, con riferimento alla fornitura, da parte dei Comuni, ai volontari per la sicurezza, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1 e del capitolo 1711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni per spese relative alla fornitura, ai volontari per la sicurezza, nell'espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.
9. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1726 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi per la sicurezza di attività produttive, commerciali e turistiche>>.
10. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1713 con la denominazione <<Spese per la realizzazione di un raccordo telematico tra i comandi di polizia locale e gli stessi con la Regione, per il tramite della Protezione civile, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio>>.
11. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1714 con la denominazione <<Spese per l'istituzione di un numero telefonico unico di pronto coinvolgimento in caso di necessità>>.
12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1708 con la denominazione <<Fondo regionale per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti ai quali appartiene il personale impiegato nell'Unità di coordinamento organizzativo>>.
13. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e nel capitolo 533 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Recuperi e rimborsi del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina>>.
14. Per le finalità previste dagli articoli 5, comma 5, per quanto attiene all'attività di formazione, 19, comma 1, e 20, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la formazione e l'aggiornamento della Polizia locale>>.
15. Per le finalità previste dall'articolo 23, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1727 con la denominazione <<Contributi agli enti locali per iniziative giornata della polizia locale>>.
16. Per le finalità previste dall'articolo 24, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1716 con la denominazione <<Spese per la connessione a banche dati>>.
17. All'onere complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 14, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 - capitolo 9700 - partita 56 <<Riforma dell'ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche della sicurezza e emergenza sociale>> della tabella J riferita all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
Art. 29
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 (Norme in materia di polizia locale);
d) l'articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
e) l'articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
f) l'articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
g) l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
h) l'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino ad esaurimento degli stessi.