LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2

Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/2009
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 1
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'articolo 45 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165, è abrogato.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
Art. 2
 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'articolo 58 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Regione 165/2003, è abrogato.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera k), L. R. 16/2009
Art. 4
 (Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico - architettonico)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, attraverso il Fondo istituito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), tra le tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietà privata di interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico e situati in comuni interamente montani ricompresi nella delimitazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714 (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modificazioni.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 5
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.