LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18

Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.

TESTO VIGENTE dal 05/11/2009 al 07/12/2011

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/11/2009
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
  (Modifica alla legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:
<<2.1.Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in regione.>>.

Art. 2
  (Modifica alla legge regionale 14/1991)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole << residenti nella regione >> sono sostituite dalle seguenti: << nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno cinque anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione >>.

Art. 3
  (Modifica alla legge regionale 6/2006)
1.
Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dopo le parole << rivolto a persone >> sono inserite le seguenti: << residenti in regione >>.

Art. 4
  (Modifica alla legge regionale 6/2003)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:
<<1.1.I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni risiedono o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione.>>.

Art. 5
 (Deroghe a favore dei corregionali all'estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Per l'accesso ai benefici della presente legge si prescinde dal requisito della residenza o dell'attività lavorativa in Italia e in regione per il periodo indicato, per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia.
2.
Al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia. >>.

3.
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2006 , dopo le parole: << Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente per almeno otto anni in Italia di cui uno in regione. >> sono inserite le seguenti: << Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia. >>.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 8 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.