LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 15

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/08/2009
Materia:
340.01 - Sport

Art. 1
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 8/2003)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole <<, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti>> sono soppresse.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 8/2003)
1.
L'articolo 13 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Priorità ed esclusioni)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24 octies e 24 novies, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorità e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'articolo 11.>>.

Art. 3
 (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 8/2003)
1. All'articolo 23 della legge regionale 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono>>;
b) al comma 2 le parole <<Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<I gestori di attività nelle>>;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:
a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;
b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;
d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;
e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'articolo 24 septies;
f) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.>>;

d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini e con le modalità previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'articolo 24 ter.>>;

e) al comma 6 le parole <<sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro>>;
f)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.>>.

Art. 4
 (Inserimento del Capo X bis alla legge regionale 8/2003)
1.
Prima dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è inserito il seguente capo:
<<Capo X bis
 Tutela della salute, prevenzione e contrasto al doping>>.

Art. 5
 (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 8/2003)
1.
L'articolo 24 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Tutela della salute in ambito sportivo)
1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.
2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
3. La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet.
4. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Università della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.>>.

Art. 6
 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 8/2003)
1.
Dopo l'articolo 24 della legge regionale 8/2003, sono inseriti i seguenti:
<<Art. 24 bis
 (Passaporto medico sportivo)
1. La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attività sportiva.
2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
3. Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.
Art. 24 ter
 (Piano regionale di lotta al doping)
1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attività per la lotta al doping.
3. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Università degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI.
4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.
Art. 24 quater
 (Attività di prevenzione)
1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:
a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;
b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;
c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;
d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;
e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'articolo 23, nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;
f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;
g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;
h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonché all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.
2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.
Art. 24 quinquies
 (Potenziamento dei controlli antidoping)
1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, può stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.
2. La convenzione prevede in particolare le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.
Art. 24 sexies
 (Soggetti attuatori)
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 quater, 24 quinquies e 24 septies, la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e società sportive.
2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).
3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.
4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.
5. È data priorità alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalità formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Università degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste.
Art. 24 septies
 (Foglio informativo antidoping)
1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.
2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e agli atleti agonisti.
3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1; nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.
4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.
5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.
6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'amministrazione regionale.
7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonché dei gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 23, comma 6.
Art. 24 octies
 (Certificato di qualità antidoping)
1. L'amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettera e).
2. Il certificato di qualità è una delle priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attività e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e società sportive, nonché dai soggetti gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1.
Art. 24 novies
 (Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali)
1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies ad associazioni e società sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.
2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresì escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.>>.

Art. 7
 (Norme transitorie)
1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping previsto dall'articolo 24 ter della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi previsti dall'articolo 24 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, sono realizzati in via sperimentale.
Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 1, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli 6037 e 6040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, e dagli articoli 24 bis, 24 quater, 24 quinquies, 24 sexies e 24 septies della legge regionale 8/2003, come inseriti dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Iniziative per la tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping>>.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 septies, comma 7, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 6, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di foglio informativo antidoping>>.