Art. 23
(Agevolazioni al credito d'esercizio)
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.
1 bis.
Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163
(Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonché agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.
1 ter. La concessione delle garanzie di cui al comma 1 bis è autorizzata, su domanda dell'organismo interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi dell'organismo richiedente con cui è disposta l'assunzione del prestito, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.
3. Le anticipazioni di cui al comma 2, sono concesse in misura non superiore alla media dei contributi statali effettivamente assegnati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento e sono erogate subordinatamente all'impegno formale del rimborso delle somme anticipate entro l'esercizio finanziario nel quale sono state concesse. La Giunta regionale può altresì disporre con propria deliberazione, su istanza motivata dell'organismo interessato, la proroga fino a un massimo di centottanta giorni del termine di rimborso delle somme anticipate.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l'intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.
5. Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 24/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 23, lettera a), L. R. 24/2009
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 23, lettera b), L. R. 24/2009